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Quarta cessione: l’identikit del beneficiario

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È ufficiale: via alla quarta cessione del credito. Ecco chi sono i clienti professionisti beneficiari

Con la pubblicazione in Gazzetta del DL 50/2022 (decreto Aiuti) entrano in vigore dal 18 maggio (giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta) alcune misure sul Superbonus:

  • via libera alla IV cessione del credito, da parte delle banche ai clienti professionali privati;
  • ok al raggiungimento del 30% dei lavori per unifamiliari a patto che al 30 settembre 2022 sia raggiunto il 30% dell’intervento complessivo.

In pratica, l’articolo 121 comma 1 modifica la possibilità di usufruire della quarta cessione del credito, introdotta dal decreto Energia (in precedenza, infatti, erano permesse 3 cessioni del credito: una libera e due vincolate a favore di istituti di credito).

Il DL Aiuti consentirà, invece, alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, sin dal secondo passaggio.

In pratica, il provvedimento va a cambiare il meccanismo che fino ad oggi era in vigore: da subito, cioè dal secondo passaggio, è possibile cedere i crediti ai propri correntisti professionali.

 

Chi sono i clienti professionali privati?

Un cliente professionale è un soggetto che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Come previsto dall’articolo 6 c. 2-quiquies del dlgs 58/1998, vengono individuati con regolamento della Consob e Banca d’Italia di diritto i clienti professionali che soddisfano le regole e le autorizzazioni per operare nei mercati finanziari, indifferentemente dai mercati italiani o esteri.

Secondo la MIFID (Market in Financial Istruments Directive) gli investitori non sono tutti uguali e la loro suddivisione in classi determina diversi livelli di protezione e regole di condotta a cui devono attenersi gli intermediari.

La nuova direttiva europea ha classificato la clientela in livelli:

  1. clienti al dettaglio;
  2. clienti professionali;
  3. controparti qualificate.

Tale identificazioni nelle classi sopra indicate può essere espressamente modificata, dietro specifica richiesta, nel rispetto di precise regole di seguito descritte.

Clienti al dettaglio

I clienti al dettaglio definiti anche clienti retail, rappresentano la base della classificazione degli investitori ed è la classe maggiormente tutelata in quanto non sono in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • esperienza,
  • conoscenze,
  • competenze proprio e dei clienti professionali.

Clienti professionali

Il clienti professionali si suddividono in clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta. Vengono definiti clienti professionali tutti quei soggetti che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • esperienza,
  • conoscenze,
  • competenze necessarie per effettuare in maniera autonoma e consapevole decisioni in materia di investimento dopo un’attenta analisi dei rischi.

Tali clienti necessitano quindi di un livello di protezione più basso rispetto ai clienti retail.

Clienti professionali di diritto

Rientrano nella suddetta categoria tutti i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari sia essi italiani o esteri (enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di gestione di tali organismi);
  • le imprese di grande dimensioni che rispondono, a livello di singola società, ad almeno a due dei seguenti requisiti dimensionali:
    1 – totale di bilancio pari o superiore a 20.000.000 €;
    2 – fatturato netto o superiore a 40.000.000 €;
    3 – fondi propri pari o superiore a 2.000.000 €;
  • investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.

A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisca i servizi, operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

Clienti professionali su richiesta

Rientrano nei clienti professionali su richiesta, i soggetti definiti clienti al dettaglio che, pur non avendo i requisiti dei clienti professionali, richiedono espressamente di essere considerati come tali, in virtù delle qualità maturate nel campo finanziario. Per poter procedere con il suddetto passaggio, il cliente retail deve fare affidamento ad un intermediario che a sua volta deve valutare attraverso specifici test una serie di caratteristiche quali:

  • competenza,
  • esperienza,
  • conoscenze del cliente nell’ambito finanziario.

Inoltre, ai fini della valutazione da parte dell’intermediario, il cliente retail deve soddisfare almeno due delle seguenti caratteristiche:

  • il cliente ha effettuato operazioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • il valore del portafoglio, inclusi i depositi in contante devono superare i 500.000 €;
  • il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario.

Controparti qualificati

Vengono classificati controparti qualificati quei soggetti che possiedono il più alto livello di conoscenza, di esperienza e competenza in materia di investimento e come tale essi possiedono la minore protezione e al tempo stesso la maggiore libertà di azione.

ai sensi dell’art. 6 comma 2 quater del testo Unico della Finanza rientrano nella medesima categoria i seguenti soggetti:

  • banche;
  • governi nazionali e i loro corrispondenti uffici;
  • banche centrali;
  • imprese di investimento;
  • imprese di assicurazione;
  • investitori istituzionali;
  • organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  • fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  • i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  • fondazione bancarie;
  • imprese di grandi dimensioni;
  • altri investitori istituzionali;
  • agenti di cambio.

Sono questi i soggetti che le banche potranno rivolgersi per la cessione dei crediti.

Di seguito riportiamo il documento della Gazzetta Ufficiale pubblicata il 17 maggio 2022.

 

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