Fresato-d-asfalto-Sottoprodotto-o-rifiuto

Quando il fresato d’asfalto può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Il Tar Veneto chiarisce che il fresato d’asfalto non può essere qualificato come rifiuto speciale ma come sottoprodotto, ma a determinate condizioni

Con la sentenza n. 37/2020 del Tar Veneto viene chiarito che il fresato d’asfalto non può essere considerato alla stregua di un rifiuto speciale poiché è un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis dlgs. n. 152/2006.

I fatti in breve

Una società proprietaria di una cava di calcare, autorizzata dalla Regione Veneto, propone ricorso contro i provvedimenti del Comune e del Corpo Forestale dello Stato con cui le venivano elevate delle sanzioni, il sequestro preventivo dell’area, ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Deve essere premesso che la Regione Veneto aveva autorizzato l’ampliamento del suddetto bacino estrattivo, nel 2009, prescrivendo alla società di adottare i necessari accorgimenti funzionali atti a ridurre o limitare le emissioni di polveri e rumori durante le lavorazioni. A questo fine la società eseguiva le operazioni di compattamento del piazzale di cava utilizzando del fresato d’asfalto, materiale proveniente da altro impianto, sempre di proprietà della ricorrente, allo scopo di evitare la dispersione di polveri, altrimenti ingenerata dalla movimentazione dei mezzi.

Sennonché, il Corpo Forestale dello Stato, nel corso di un sopralluogo svoltosi nel 2014, rilevata la presenza del suddetto materiale, lo qualificava alla stregua di un deposito illecito di rifiuti speciali e, quindi, provvedeva alle conseguenti segnalazioni ad altri Enti (i quali emanavano una serie di ordinanze – oggetto del ricorso).

Le premesse del Tar

Sullo specifico aspetto concernente il materiale contestato, Il Tar decide di rinviare a quanto chiarito dal CdS, sez. IV, con la sentenza 6 ottobre 2014, n.4978, secondo cui:

il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche.

Così il Collegio ha in primo luogo precisato che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il reimpiego, come previsto dal dlgs. n. 152/2006.

Il Codice dell’Ambiente

Il Codice dell’Ambiente (dlgs n. 152/2006) all’art.184 bis stabilisce infatti che: “E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

Le condizioni per considerarlo rifiuto o sottoprodotto

Alla luce dei requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore, il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. Nondimeno, detto sottoprodotto deve soddisfare specifiche condizioni:

  • il nuovo utilizzo del fresato deve essere integrale;
  • il nuovo utilizzo deve avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto, altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale.

Nel caso specifico, i giudici evidenziavano come:

In sostanza, lo stesso produttore del materiale rinvenuto nell’area di cava l’avrebbe reimpiegato nella stessa nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, elemento che sarebbe sufficiente a smentire la conclusione cui è giunto il Comune sostenendo che si tratterebbe di un rifiuto speciale: è la qualifica stessa di “materiale recuperato”  ad escludere possa trattarsi di rifiuto.

L’amministrazione comunale, inoltre, non ha considerato che il posizionamento del fresato d’asfalto nell’area di cava avrebbe avuto il preciso scopo di compattare il terreno dei piazzali di cava al fine di contenere al massimo le dispersioni delle polveri, alla stregua di quanto prescritto dalla Regione Veneto in sede di rilascio del titolo abilitativo nella coltivazione della cava di calcare.

In conclusione si osserva che il “fresato”, materiale rinvenuto nel piazzale di cava può essere classificato come sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis dlgs n. 152/2006, trattato dalla stessa impresa nel proprio impianto per essere riutilizzato quale sottofondo stradale.

Secondo il Tar, quindi la società ricorrente avrebbe rispettato le indicazioni fornite dall’art. 184 del dlgs n. 152/2006 nel punto in cui al comma 1, lett. c) e d) chiariscono le condizioni perché un rifiuto cessi di essere considerato tale. Il ricorso è quindi stato accolto.

 

Per conoscere le regole su come riutilizzare il fresato d’asfalto rimandiamo ad un altro articolo di BibLus-net.

 

certus

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Veneto

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *