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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Quando i rifiuti inerti provenienti da siti contaminati possono essere riutilizzati?

Quando i rifiuti inerti provenienti da siti contaminati possono essere riutilizzati?

Per poter essere riutilizzati i materiali terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati devono avere un'autorizzazione caso per caso. I chiarimenti del MASE

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 7 Dicembre 2022/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Modalità per il riutilizzo dei rifiuti inerti della demolizione

I rifiuti da costruzione e demolizione sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell’industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti.

Ricordiamo che rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti in Europa; pertanto, migliorarne la gestione ed il recupero è la chiave per rendere sostenibile il settore e creare un’economia circolare. Qualunque rifiuto inerte, se correttamente sottoposto ad un processo di recupero, può costituire un aggregato riciclato o artificiale ma il punto finale del processo di recupero è quello nel quale il rifiuto cessa di essere considerato tale. Si parla del concetto di “end of waste” (EoW).

Un rifiuto cessa di essere tale (EoW) quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi specifici criteri dettati dal D.M. 127/2024.

A tal riguardo è interessante riportare i recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Mase, sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

I chiarimenti arrivano in risposta ad un interpello del 14 novembre 2022 presentato dalla Città Metropolitana di Milano che ha chiesto quando è possibile riutilizzare terre e rocce contenenti sostanze non pericolose, ma provenienti da siti contaminati.

In particolare, viene chiesto al Ministero di confermare che:

  • il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
  • per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione per l’ottenimento della fattispecie di end of waste caso per caso;
  • nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’EoW prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del D.M. 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.

Per i rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio delle “autorizzazioni caso per caso“, previo parere dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Le autorizzazioni caso per caso devono individuare:

  • i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero,
  • i processi e le tecniche di trattamento consentiti,
  • i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero,
  • i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto,
  • un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Secondo il Ministero, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1 del D.M. n. 152/2022, possono essere riutilizzati nel sito di provenienza solo a seguito di un’autorizzazione “caso per caso” in quanto provenienti da siti contaminati sottoposti  a procedimento di bonifica.

I materiali in questione, quindi, poiché non provengono da attività di costruzione e demolizione come previsto dal provvedimento, devono essere conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Codice in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica.

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Download Gratuito Interpello Mase 14 novembre 2022 (riutilizzo materiali inerti)

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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