Quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione possono essere riutilizzati?
Dal Mase: per poter essere riutilizzati i materiali terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati devono avere un’ autorizzazione “caso per caso”
Arrivano i primi chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase, ex Mite) in merito al riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. A partire dal 4 novembre scorso, infatti, i rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, non sono più qualificati come rifiuti ma sono riutilizzabili se sottoposti ad operazioni di recupero.
A stabilirlo è il decreto n. 152 del 27 settembre 2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Come previsto dell’art. 151 comma 2 del dlgs 81/2008, il Piano di lavoro delle demolizioni è un documento che viene redatto dall’impresa esecutrice dei lavori ed è allegato al Piano Operativo di Sicurezza; lo smaltimento dei rifiuti inerti effettuato in modo non corretto è perseguibile penalmente.
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I rifiuti da costruzione e il loro “riuso”
I rifiuti da costruzione e demolizione sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell’industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti.
Ricordiamo che rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti in Europa; pertanto, migliorarne la gestione ed il recupero è la chiave per rendere sostenibile il settore e creare un’economia circolare. Qualunque rifiuto inerte, se correttamente sottoposto ad un processo di recupero, può costituire un aggregato riciclato o artificiale ma il punto finale del processo di recupero è quello nel quale il rifiuto cessa di essere considerato tale. Si parla del concetto di “end of waste” (EoW).
Un rifiuto cessa di essere tale (EoW) quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi specifici criteri ossia il Regolamento indicato del decreto n. 152/2022.
Interpello 14 novembre 2022: i chiarimenti dal MASE sulla qualifica come aggregati recuperati
A tal riguardo è interessante riportare i recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Mase, sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
I chiarimenti arrivano in risposta ad un interpello del 14 novembre 2022 presentato dalla Città Metropolitana di Milano che ha chiesto quando è possibile riutilizzare terre e rocce contenenti sostanze non pericolose, ma provenienti da siti contaminati.
Quesiti dell’interpello
In particolare, viene chiesto al Ministero di confermare che:
- il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione per l’ottenimento della fattispecie di end of waste caso per caso;
- nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’EoW prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.
Decreto n. 152/2022: i requisiti per poter “recuperare” gli inerti
Il Mase ricorda che il succitato decreto n. 152/2022 ha stabilito i criteri in base ai quali gli inerti da costruzione e demolizione, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati (Allegato 1): in vigore dal 4 novembre le regole per il riutilizzo.
Il Regolamento prevede che sono riutilizzabili:
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi indicati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1;
- i rifiuti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
In pratica, i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono (Allegato 1):
- 170101 – Cemento
- 170102 – Mattoni
- 170103 – Mattonelle e ceramiche
- 170107 – Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 170302 – Miscele bituminose
- 170504 – Terre e rocce da scavo
- 170508 – Pietrisco per massicciate ferroviarie
- 170904 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
Al contrario, non si applica ai materiali derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Il recupero dei materiali non citati dal Regolamento
Per i rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio delle “autorizzazioni caso per caso“, previo parere dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le autorizzazioni caso per caso devono individuare:
- i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero,
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti,
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero,
- i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto,
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Conclusioni: i rifiuti con Codice ERR 170504 sono soggetti al rilascio delle “autorizzazioni caso per caso“
Secondo il Ministero, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1 del dm n. 152/2022, possono essere riutilizzati nel sito di provenienza solo a seguito di un’autorizzazione “caso per caso” in quanto provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
I materiali in questione, quindi, poiché non provengono da attività di costruzione e demolizione come previsto dal provvedimento, devono essere conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Codice in materia ambientale (dlgs n. 152/2006) in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica.

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