Bonus ristrutturazione, quando è necessaria la comunicazione Asl?
Notifica preliminare e comunicazione Asl, ecco i chiarimenti su quando occorre inviarla per usufruire del bonus ristrutturazione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, tramite il canale FiscoOggi, ad un quesito relativo alla detrazione fiscale e comunicazione preliminare:
Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario
La comunicazione all’Asl competente per territorio (da inviare con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell’intervento da realizzare
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata quando non è previsto l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Prendiamo spunto per approfondire gli aspetti relativi alla notifica preliminare Asl: cos’è, quando è necessaria, cosa deve contenere, le modalità di invio e di conservazione.
Notifica preliminare Asl
L’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.
Contenuto
Il documento deve essere elaborato conformemente all’allegato XII del testo unico e contenere, quindi, in base a quanto disposto:
- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- generalità del committente/i
- natura dell’opera
- responsabile/i dei lavori
- coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
- coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
- data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- ammontare complessivo presunto dei lavori
E’ consigliabile, inoltre, inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.
Quando è necessaria
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.
L’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce, infatti, compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Invio e conservazione
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione; tuttavia, in linea generale è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 99 del testo unico).
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl; condizione necessaria, laddove previsto, anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
Clicca qui per conoscere CerTus, il software per la sicurezza cantieri

Salve,
e se viene mandata la comunicazione per posta ordinaria? Vale lo stesso?
Grazie
Ciao Giorgio,
l’invio per posta ordinaria, per la maggior parte delle PA, non ha lo stesso valore legale di una raccomandata o di una PEC.
Poiché non vi è nessuna notifica relative alla ricezione del documento.
Per quanto riguarda il caso dell’ASL le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione;
tuttavia, in linea generale è possibile eseguire sempre una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
buongiorno,
ma la comunicazione preventiva e la notifica preliminare sono la stessa cosa o si devono inviare due documenti?
Grazie
Ciao Matteo,
la notifica preliminare è un adempimento obbligatorio da effettuarsi prima dell’avvio di un cantiere. Essa deve essere inviata a:
– Asl
– Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (oggi Ispettorato territoriale)
– Amministrazione concedente (generalmente art. 90 comma 9 lettera C dlgs 81/2008)
– Prefetto (solo nel caso di lavori pubblici – legge 132/2018).
Per maggiori dettagli potrai consultare il nostro focus sulla notifica preliminare al seguente link.
Il termine “comunicazione preventiva” è più generico, e generalmente indica una qualsiasi comunicazione, obbligatoria e non, ad una pubblica amministrazione prima dell’avvio di una particolare attività (esecuzione di opere, apertura di un’attività commerciale, ecc.).
Salve, se per rifare l’impianto elettrico a norma mi affido ad una singola ditta (7-10 uomini-giorno) e faccio i relativi lavori di muratura in economia, occorre presentare la comunicazione alla ASL?
Grazie
Ciao Fabio,
la notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.
L’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce, infatti, compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:
– cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
– cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
– cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Per maggiori dettagli potrai consultare il nostro focus sulla notifica preliminare al seguente link.
Nel caso specifico, in base a quanto da te esposto, non dovresti ricadere in tale obbligo.
In ogni caso ti consiglierei di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia, che consultando tutti i documenti, potrà essere maggiormente preciso.
Buon lavoro
Io ho la ristrutturazione aperta…sostituzione infissi e poi acquistata stufa a pellet e arriverà un tecnico a giorni per installarla, mentre gli infissi saranno pronti a dicembre.Ma sono obbligata a fare la comunicazione all asl???
Ciao Simona,
la notifica preliminare deve essere effettuata solo in alcuni casi (per maggiori dettagli ti consigliamo di consultare il nostro focus di approfondimento).
Quando previsto, l’adempimento, posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori, deve essere effettuato prima dell’inizio delle opere.
Nel dettaglio l’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:
– cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
– cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
– cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Fatto opere strutturali di adeguamento sismico (zona sismica 3) su posto macchina coperto censito al NCEU
categoria C/6, parte sottostante ripostiglio.
Unica impresa inferiore 200 uomini/giorno
È intervenuta betoniera x portare cls certificato.
Si configura presenza due imprese. Grazie
Ciao Franco,
per la fornitura di calcestruzzo in cantiere si deve fare riferimento alla circolare MLPS del 10 febbraio 2011.
Che stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato: in tal caso si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.
Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Tuttavia è solo il datore di lavoro dell’impresa esecutrice che promuove tale coordinamento.
Salve
io ho questo problema.
Ho realizzato i lavori di ristrutturazione con una ditta che compare nella CILA.
Purtroppo questa ditta non si è rivelata all’altezza e ho deciso di non farle ultimare tutti i lavori
Ora dovrei dichiarare il subentro di una seconda ditta che andrà a sostituire totalmente la precedente per ultimare i lavori.
Quindi le due ditte non lavoreranno in contemporanea, ma l’una subentra all’altra.
Le mie domande sono queste:
1) Occorre un responsabile della sicurezza?
2) Devo fare comunicazione all’ASL? e se si, corro il rischio di perdere le detrazioni fiscali dal momento che la comunicazione è fatta in corso d’opera e non prima dell’inizio dei lavori?
(la nuova ditta all’inizio non era prevista)
Spero di essermi spiegata
Di norma anche se le ditte non lavorano contemporaneamente occorre nominare un coordinatore…
Consultati con il tuo tecnico di fiducia e, eventualmente, interfacciati con il SUE (sportello unico edilizia – ufficio tecnico) del tuo Comune.
Comunque dovrai nominare la nuova impresa e comunicarla al SUE.
Buonasera, scrivo per sottoporre alla vostra cortese attenzione un quesito personale.
Quest’anno ho aperto una CILA per i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, lavori che ho affidato ad una ditta principale.
In corso d’opera ho acquistato blindato, porte interne e parquet da una una seconda azienda che ha effettuato anche la posa in opera avvalendosi sempre di lavoratori autonomi con cui ha un contratto di subappalto.
Secondo voi in questo caso era obbligatoria la comunicazione alla ASL?
In caso negativo quali documenti dovrei richiedere alla società appaltante e al lavoratore autonomo per essere in regola in caso di un controllo per le detrazioni fiscali? Grazie
Ciao Gianluca,
in base a quanto hai descritto, sarebbe necessaria la comunicazione all’ASL.
Al riguardo ti consiglio di consultare un nostro focus di approfondimento sulle notifiche preliminari.
Buongiorno devo ristrutturare bagno completo incluso impianto idrico sanitario aperto in comune comunicazionr di edilizia libera con comunicazione imizio lavori.
Lavoreranno 3 wrtigiani con partite iva autonomi.
Devo presentare anche domanda asl con in tecnico?
Grazie mille
Sonia
Ciao Sonia,
l’art. 99 del dlgs 81/2008 stabilisce che occorre procedere alla notifica preliminare all’ASL per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Devo fare imbiancare la casa da una ditta di 3,4 persone… Devo mandare la raccomandata
Ciao Renzo,
trattandosi di manutenzione ordinaria, ed avendo in casa una sola ditta, non sei tenuto ad inviare la comunicazione all’ASL.
Buongiorno, sto facendo una manutenzione straordinaria di un’abitazione intestata ai miei genitori (io sono nello stato di famiglia), dovendo fare notifica preliminare perché operano 2 aziende, nelle generalità del committente vanno indicati i miei genitori oppure io che sto sostenendo le spese e che usufruirò del bonus 50? Grazie
Ciao Pasquale, le generalità sono le stesse che ha indicato nel titolo edilizio nel campo “committente”