Commercialisti: i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di scegliere tra le tre diverse polizze
Obbligo polizza assicurativa in capo ai soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni ai fini delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, primo tra tutti il Superbonus: questo è il tema centrale trattato di recente dal Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili, CNDCEC (nel pronto ordine 85-2022) a seguito di un chiarimento avanzato da un Ordine professionale.
In particolare, viene chiesto se è necessaria la stipula di una polizza differente per ogni cantiere (cosiddetta “single project“), di cui al secondo periodo del comma 14 art.119 del dl n. 34/2020, o se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale.
E’ sufficiente la stipula di una sola polizza assicurativa, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: questo il chiarimento fornito dai commercialisti.
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Il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) prevede che il committente venga tutelato attraverso la sottoscrizione di una polizza obbligatoria che il professionista deve stipulare, con un massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000 euro.
Per le polizze obbligatorie sono ammesse diverse opzioni, ossia il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:
Secondo un chiarimento dell’Ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020; interpretazione condivisa appieno dai commercialisti.
Il CNDCE osserva, infatti, che l’art.2 comma 2 lett. b) del dl n. 13/2022 ha apportato alcune modifiche all’articolo 119 comma 14 del decreto Rilancio, riguardanti SOLO il secondo periodo ossia la tipologia di polizza “single project”, e NON i successivi periodi (terzo e quarto periodo del comma stesso) che disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale e la polizza “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Pertanto è corretto ritenere che l’obbligo di sottoscrizione della polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie alternative di polizza (di cui ai citati periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020).
E’ quindi corretta l’interpretazione secondo la quale anche dopo le modifiche al comma 14 dell’art. 119 del decreto Rilancio, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste.
Rimaniamo comunque in attesa di una risposta ufficiale e definitiva in merito.
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