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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Quadro esigenziale: novità nuovo codice appalti

Quadro esigenziale: novità nuovo codice appalti

Cos'è il quadro esigenziale secondo il nuovo codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 19 Febbraio 2024/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Quadro esigenziale

Il quadro esigenziale rappresenta le esigenze, gli obiettivi e i fabbisogni del contesto economico e sociale del committente. Questo documento è antecedente alla programmazione e lo ritroviamo nella prima fase della progettazione.

Cos’è e cosa contiene il quadro esigenziale?

Il quadro esigenziale (QE) è quel documento che viene redatto e approvato dall’amministrazione nella fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base di dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera da realizzare o all’erogazione del servizio, gli obiettivi generali.

Nel dettaglio, esso riporta:

  • gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione e l’impatto che quest’ultimo può avere nei confronti della collettività;
  • i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso.

Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, possono essere redatti con l’aiuto di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi-dimensionali e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti. In sostanza, è il documento che individua gli obiettivi che l’amministrazione intende realizzare che andranno successivamente inseriti nella programmazione insieme all’individuazione di possibili finanziamenti.

Ai sensi dell’art. 37 del codice, per l’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, non vi è alcun riferimento alla documentazione tecnica da predisporre. Tuttavia, in considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea (mentre al di sotto di essa è facoltativo), per l’inserimento nel programma triennale dei lavori, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, è sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale.

Chi redige il quadro esigenziale

La redazione del quadro esigenziale non può essere esternalizzata, ma è un documento che deve necessariamente essere fatto dalla committenza, ovverosia dall’amministrazione che gestisce l’intero iter di realizzazione dell’opera o di erogazione del servizio. La figura che partecipa in prima persona alla redazione del quadro esigenziale è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) che va ad individuare quali sono gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di raggiungere e i risultati che si vuole ottenere.

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Quadro esigenziale nel nuovo codice appalti

Una delle principali novità introdotte dal nuovo codice appalti è rappresentata dalla definizione dettagliata della documentazione tecnica da predisporre e approvare prima dell’avvio dei due livelli di progettazione.

L’art. 41, comma 1, DLgs 36/2023 prevede, infatti, due livelli di progettazione (è stato eliminato il livello di progettazione intermedio, ovverosia quello definitivo, al fine di snellire le procedure e di conseguenza ridurre i tempi):

  • il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • il progetto esecutivo.

I due livelli  costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

La stazione appaltante ha la facoltà di indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento.

L’Allegato I.7, agli articoli 1, 2 e 3, individua e descrive i seguenti documenti preliminari ai due livelli di progettazione:

  • quadro esigenziale;
  • documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);
  • documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Il rapporto tra quadro esigenziale e i due livelli di progettazione

In considerazione del fatto che il quadro esigenziale è propedeutico al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e al progetto esecutivo, è di fondamentale importanza analizzare il rapporto che esiste tra QE e detti documenti.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la realizzazione dell’intervento; in particolare, nella relazione generale devono essere descritti, tra gli altri (ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), Allegato I.7 del Codice):

  • le motivazioni giustificative della necessità dell’intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel quadro esigenziale;
  • le indicazioni dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinente, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro esigenziale.

In riferimento al progetto esecutivo, redatto in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica, nella relazione generale, oltre agli altri aspetti previsti dalla norma, devono essere indicati i criteri utilizzati per:

  • le scelte progettuali esecutive (ivi compressi particolari costruttivi);
  • il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi;

il tutto in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel QE e nel DIP.

Inoltre, sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, con riferimento agli aspetti di controllo, la verifica dell’esaustività del progetto deve essere svolta in funzione del quadro esigenziale.

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