In Gazzetta le linee guida Anac n. 2: l’offerta economicamente più vantaggiosa
In Gazzetta ufficiale le linee guida Anac n. 2 con le regole per operare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Arriva in Gazzetta il secondo documento ufficiale Anac: le linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa.
In quest’articolo analizziamo la seconda delle linee guida Anac definitive. Le linee guida in esame forniscono indicazioni sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Linee guida offerta economicamente più vantaggiosa, indicazioni operative
L’Anac ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nelle linee guida vengono trattati i seguenti aspetti:
- quadro normativo di riferimento
- criteri di valutazione
- ponderazione
- valutazione degli elementi quantitativi
- valutazione degli elementi qualitativi e i criteri motivazionali
- formazione della graduatoria
- il metodo aggregativo compensatore
- il metodo Electre
- il metodo AHP
- il metodo Topsis
Quando si usa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
L’art. 95 comma 2 del nuovo Codice appalti prevede che in linea generale le stazioni appaltanti aggiudichino gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Lo stesso articolo al comma 4 stabilisce che può (e non deve) essere utilizzato il criterio del minor prezzo solo nei seguenti casi :
- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
Invece devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, comma 3) i contratti relativi a:
- i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica
- i servizi ad alta intensità di manodopera
- i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro
L’Anac raccomanda alle stazioni appaltanti:
- in fase di programmazione:
- definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione
- in fase di progettazione:
- avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi
- in sede di adozione della determina:
- contrarre ed elaborare della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi
I criteri di valutazione
L’art. 95 comma 6 del nuovo Codice appalti prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto.
Al riguardo, l’Anac fornisce, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
- qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni)
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto. Nella misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto
- costo di utilizzazione e manutenzione
- compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013
- organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato
- servizio post-vendita e assistenza tecnica
- condizioni di consegna o di esecuzione del servizio
I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM). A tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni premianti previste dai CAM (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).
Perl rispetto dei principi di trasparenza la stazione appaltante deve individuare i criteri di aggiudicazione connessi all’oggetto dell’appalto. Tali criteri devono:
- riguardare lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita
- attenere alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice
La ponderazione
I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio).
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o sub-criterio è rimessa alla stazione appaltante. Essa deve tener conto delle seguenti informazioni:
- specificità dell’appalto
- importanza:
- relativa della componente economica
- relativa della componente tecnica
- relativi profili oggetto di valutazione
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.
Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto dell’affidamento. A tal proposito è opportuno:
- ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento
- attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante
La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.
Valutazione degli elementi quantitativi
Nelle linee guida Anac vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti.
Sono riportate una serie di formule che consentono di valutare sia gli elementi di natura quantitativa presenti nelle offerte (ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe) che quelli di natura qualitativa (possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.).
Valutazione degli elementi qualitativi e i criteri motivazionali
La commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio tenendo presente i criteri qualitativi. È necessario indicare nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte.
Tali criteri non devono essere discriminatori, conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese.
La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi con i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche). Tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a 2 gruppi di sistemi alternativi:
- l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara
- il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara
Formazione della graduatoria
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura:
- il metodo aggregativo compensatore
- il metodo Electre
- il metodo AHP
- il metodo Topsis
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
- avere basi scientifiche
- essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto
- essere non discriminatorio
- essere accuratamente descritto nel bando di gara
Si rinvia al testo integrale allegato per l’analisi dei vari metodi proposti dall’Anac.
Clicca qui per scaricare la linea guida Anac
Clicca qui per scaricare il nuovo Codice appalti PDF aggiornato

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