Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il “Testo Unico della Sicurezza”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, noto come "Testo Unico della Sicurezza"
Il provvedimento, noto come “Testo Unico della Sicurezza”, riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Con l’entrata in vigore del provvedimento (15.05.2008) saranno abrogati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), ad eccezione dell’articolo 64
- il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)
- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro)
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni).
e “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso”.
Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall’art. 306 comma 1) “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547” e il D.P.R. n. 320/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”.
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 567 Kb | ![]() |
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