Regolamento potere sanzionatorio: pubblicato il nuovo procedimento
Regolamento potere sanzionatorio: pubblicato il nuovo procedimento Anac, come previsto dal dlgs 25 maggio 2016, n. 97
È stato pubblicato il nuovo regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 47 del dlgs n. 33/2013, come modificato dal dlgs n. 97/2016. Analogamente a quanto disposto per le sanzioni in materia di anticorruzione, è previsto quindi che sia l’Anac con proprio Regolamento a disciplinare il relativo procedimento.
Il presente Regolamento ha i seguenti scopi:
- agevolare l’accertamento della violazione
- semplificare l’istruttoria (sanzione ridotta)
Il regolamento è suddiviso in 3 parti, per un totale di 10 articoli.
Regolamento potere sanzionatorio: parte I
Il regolamento in esame disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni.
Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, deve inoltre:
- assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell’istruttoria
- garantire il contraddittorio e l’effettività del diritto di difesa dei soggetto/i obbligato/i destinatario/i della comunicazione di avvio del procedimento
Regolamento potere sanzionatorio: parte II
Vengono analizzate le seguenti fasi esecutive del procedimento sanzionatorio:
- accertamento
- avvio del procedimento e contestazione della violazione
- istruttoria
- conclusione del procedimento
Accertamento
L’Ufficio, qualora rilevi l’esistenza di situazioni sanzionabili, chiede al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessato di fornire, nel termine di 30 giorni, le motivazioni del mancato adempimento e di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente.
Nel caso in cui emerga l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione, l’ufficio dispone l’archiviazione.
Avvio del procedimento e contestazione della violazione
Qualora venga invece rilevata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della sanzione, entro il termine di 90 giorni, si procede alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto.
La comunicazione di inizio del procedimento contiene:
- la contestazione della violazione
- l’invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva
- l’Ufficio e la persona responsabile del procedimento,
- il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui sopra
Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento.
Istruttoria
Il responsabile del procedimento può richiedere documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l’invio dei documenti.
Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto di essere sentito, l’Ufficio entro 30 giorni fissa l’audizione, convocando l’interessato. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell’audizione sino alla data di svolgimento della stessa.
Conclusione del procedimento
Al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’Ufficio può proporre al Consiglio:
- l’archiviazione
- l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Il provvedimento, a firma del Presidente, indica inoltre le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato al responsabile dell’inadempimento.
Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento, l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Regolamento potere sanzionatorio: parte III
Le comunicazioni e le notificazioni devono effettuarsi tramite PEC. In alternativa possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente interessato mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria.
Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per scaricare il nuovo Regolamento Anac

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