Pubblicato il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento

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Nella G.U. n. 193 del 21.08.03 è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante: ”Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”.

Nella G.U. n. 193 del 21.08.03 è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante: ”Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109”.
Il Regolamento giunge alla fine di un lungo iter che ha visto la sua prima bozza, già approvata in via preliminare il 21 settembre 2001, subire alcune modifiche al fine di recepire i pareri della Conferenza Unificata Stato – Regioni e del Consiglio di Stato.
I contenuti dei 7 articoli che compongono questo atteso provvedimento sono sinteticamente riassunti ed illustrati qui di seguito:

  • All’art. 1 vengono fornite le definizioni dei termini e degli acronimi richiamati all’interno del Regolamento.
  • Agli art. 2, 3, 4 sono indicati i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento in generale e con riferimento alle situazioni particolari dell’area di cantiere, alle lavorazioni ed alle interferenze tra le stesse.

In particolare si richiede la redazione di una relazione concernente “l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze” e la redazione di “tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria…”

  • All’art. 5 sono indicati i contenuti minimi del Piano Sostitutivo di Sicurezza da redigersi, a cura dell’appaltatore, nel caso dell’esecuzione di opere pubbliche di entità tale da non comportare la nomina del Coordinatore per la sicurezza. I contenuti del PSS sono gli stessi richiesti per il PSC con la sola esclusione della stima dei costi della sicurezza.
  • All’art. 6 sono indicati i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza.
  • All’art. 7 le modalità di realizzazione della stima dei costi della sicurezza.

In particolare si chiarisce definitivamente, al comma 3, che la stima “dovrà essere congrua, analitica per voci singole a corpo o a misura…”. Viene cos’ sancita di fatto l’impossibilità di realizzare stime percentuali.
Al comma 4, inoltre, si legge che i “costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.”, chiudendo in tal modo definitivamente una questione nel passato molto dibattuta.
Al comma 5, infine, è affrontato il caso delle varianti in corso d’opera (di cui all’art. 25 L. 109/94 e s.m.i.).

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