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Pubblicato il primo bando-tipo per l’appalto di servizi e forniture

L’Anac ha pubblicato il primo bando-tipo per forniture e servizi sopra soglia da affidare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il nuovo Codice appalti  (art. 213, comma 2) ha disposto che l’Anac garantisca la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile.

Inoltre, lo stesso Codice, all’art. 71, prevede che le stazioni appaltanti, successivamente alla adozione dei bandi-tipo, debbano redigere i bandi di gara in conformità agli stessi. Eventuali deroghe a tali bandi tipo devono essere espressamente motivate dalla stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.

In pratica, i bandi-tipo dell’Anac diventano vincolanti per le stazioni appaltanti.

L’Anac ha pubblicato sul proprio sito il bando-tipo ( si tratta di un vero e proprio disciplinare tipo) da applicare a tutte le procedure aperte bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, pari a 209.000 Euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

È il primo bando-tipo pubblicato dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti.

Il disciplinare-tipo offre una pratica guida alle stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia. A differenza del passato non si tratta di linee guida di indirizzo, ma di un vero e proprio modello, tanto di indicazione delle parti opzionali e di quelle personalizzabili dalle singole stazioni appaltanti.

Grazie ai bandi tipo, in pratica, diventa di fatto impossibile commettere errori da parte delle stazioni appaltanti.

Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2. Nel caso in cui la stazione appaltante voglia prevedere un bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile. Il disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.

Bando-tipo per servizi e forniture, cause di esclusione e soccorso istruttorio

Il disciplinare contempla precise e tassative cause di esclusione sulla base di quanto previsto dal Codice appalti e dalle leggi vigenti ed evidenzia le stesse utilizzando l’espressa formula “a pena di esclusione”.

L’inserimento nel disciplinare di gara di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e dalle leggi vigenti è sanzionato dal Codice con la nullità della clausola stessa, senza che sia inficiato l’intero atto (art. 83, comma 8).

Le stazioni appaltanti avranno cura di non incorrere nella previsione di cause nulle.

L’istituto del soccorso istruttorio è volto ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio conferma la ratio di fondo volta a evitare esclusioni per carenze meramente formali, che non corrispondano ad interessi sostanziali connessi ai principi e alle regole che presiedono al corretto svolgimento delle procedure di gara.

Nell’intento di fornire una guida quanto più possibile esente da incertezze, il disciplinare promuove una identificazione chiara ed evidente delle clausole escludenti e della relativa sanabilità, alla luce del soccorso istruttorio, fermo restando che le circostanze del caso concreto potrebbero comportare una diversa declinazione delle fattispecie e dei rimedi connessi alle diverse carenze, irregolarità e omissioni.

Bando-tipo per servizi e forniture, prevenzione dell’illegalità e della corruzione

Nel bando-tipo sono presenti una serie di disposizioni finalizzate ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici.

In esso sono contemplati:

  • i protocolli di legalità
  • le misure di incompatibilità per i dipendenti dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego
  • i controlli antimafia prima della stipula del contratto
  • l’istituto del rating di legalità
  • l’utilizzo delle white list e la black list

Il disciplinare recepisce la causa di esclusione relativa alla violazione del divieto di cui all’art. art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

E’ previsto anche la subordinazione della stipula del contratto al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Infine è prevista la possibilità per la stazione appaltante di prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei concorrenti in possesso del rating di legalità. A tal fine è richiesta, nell’offerta tecnica, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del rating medesimo, fermo restando che la stazione appaltante verificherà la veridicità della dichiarazione.

Bando-tipo per servizi e forniture, documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Tutta la documentazione di gara deve essere messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente.

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle per le quali il Codice prevede forme di pubblicità legale deve avvenire esclusivamente in via telematica.

La stazione appaltante ha la facoltà di prevedere anche il ritiro presso i propri uffici, secondo le modalità che dovranno essere specificate caso per caso.

Le stazioni appaltanti devono prevedere e disciplinare le modalità e i termini per la sottoposizione di richieste di chiarimenti.

Bando-tipo per servizi e forniture, oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti

L’oggetto dell’appalto deve necessariamente essere specificato mediante indicazione del Common Procurement Vocabulary. Nel caso di appalto di servizi, la Stazione appaltante deve specificare con esattezza le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario.

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Tale suddivisione è finalizzata a favorire l’accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese. La suddivisione in lotti può essere prevista anche nell’ipotesi di servizi o forniture tra loro eterogenei, quando la stazione appaltante ne ravvisi l’opportunità.

Bando-tipo per servizi e forniture, durata dell’appalto, importo a base di gara e opzioni

La stazione appaltante cura le informazioni generali sull’importo dell’appalto, la durata, comprensiva di eventuali proroghe, opzioni di revisione dei prezzi, prestazioni straordinarie, affidamento dei servizi analoghi, rinnovi, da compilarsi in base alle proprie specifiche esigenze.

L’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto deve essere calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

I costi della manodopera, pur rientrando nell’importo complessivo dell’appalto e come tali soggetti a ribasso, dovranno essere individuati separatamente (art. 23, comma 16).

Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante potrà, in caso di appalto di servizi o di forniture periodiche, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni.

In presenza dei prezzi di riferimento per servizi e forniture elaborati dall’Anac in taluni settori, le stazioni appaltanti devono tener conto, anche nei documenti di gara. Tali prezzi costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Bando-tipo per servizi e forniture, requisiti generali e cause di esclusione

Il disciplinare richiama le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Bando-tipo per servizi e forniture, requisiti speciali e mezzi di prova

Il disciplinare contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati.

Le stazioni appaltanti possono richiedere, in coerenza con un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo scopo perseguito.

In tema di idoneità professionale, i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 del Codice.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dall’art. 83 del Codice, alla luce di quanto dettagliato anche nell’allegato XVII. È facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l’esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

Avvalimento

La disciplina dell’avvalimento è stata aggiornata alle principali novità del Codice. Si è data specifica indicazione in ordine alla possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e professionali richiesti, è espressamente previsto che il concorrente possa avvalersi delle capacità di altri soggetti a condizione che questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Espressa previsione ha riguardato, inoltre, l’avvalimento plurimo o frazionato (art. 89, comma 6).

Subappalto

Il concorrente deve indicare nell’offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale.

E’ bene chiarire che tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara.

Pertanto, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma comporta l’ impossibilità di ricorrere a tale istituto.

Cauzioni e garanzie

Il disciplinare riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria è prestata in forma di fideiussione, c, come previsto dall’art. 93 del Codice, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento.

Gli intermediari abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie devono essere individuati tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del dlgs 1 settembre 1993, n. 385. Al fine di arginare il fenomeno del rilascio di polizze fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati, nello schema di disciplinare sono stati indicati i siti internet degli Organismi di Vigilanza citati, da consultare al fine di accedere agli elenchi dei soggetti.

Sopralluogo

La stazione appaltante può prescrivere l’effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, qualora l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. In linea con tale orientamento, il disciplinare attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere o meno l’obbligatorietà del sopralluogo.

Qualora si opti per l’obbligatorietà, il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, ecc.).

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega.

Pagamento in favore dell’Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta; di conseguenza, il mancato versamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, mentre la mancata comprova del pagamento può essere regolarizzata.

Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il disciplinare reca indicazioni circa le modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. Sono contenute le modalità con cui devono essere presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte.

È previsto che nel plico contenente l’offerta del concorrente siano inserite 3 buste distinte in relazione a:

  • documentazione amministrativa (busta A)
  • offerta tecnica (busta B)
  • offerta economica (busta C)

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Per quanto riguarda i criteri tecnici, è previsto che si possano attribuire “punteggi tabellari” e “punteggi discrezionali”. Per quanto riguarda la valutazione dei medesimi criteri, la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere il criterio di attribuzione del coefficiente.

In allegato proponiamo il bando-tipo Anac e la relazione illustrativa.

 

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