Pubblicato il Milleproroghe: disponibile il testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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La Legge 27 febbraio 2009, n.14, conversione del D. L. 30 dicembre 2008, n.207, cd. “milleproroghe”, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009.
La Legge 27 febbraio 2009, n.14, conversione del D. L. 30 dicembre 2008, n.207, cd. “milleproroghe”, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.28 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009.
Ricordiamo alcune delle misure di interesse per il settore edile contenute nel provvedimento:
- Fonti Rinnovabili e nuove costruzioni
rinvio al 1° gennaio 2010 delle disposizioni dell’art. 4 comma 1-bis T.U. Edilizia. Tale comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. - Norme Tecniche per le costruzioni (art. 27- comma 1 septies)
proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle norme tecniche per le costruzioni (coesistenza di precedente e nuova disciplina, prevista dal comma 1 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con L. 31/2008) - Arbitrati negli appalti pubblici
proroga al 31 dicembre 2009 del termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici. Contestualmnete è prevista la riduzione del 50% dei compensi degli arbitri, con espresso divieto di incrementare quelli massimi, legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate o al lavoro effettivamente svolto - Testo Unico della sicurezza
confermate in toto le disposizioni già previste nel Decreto Legge e già note: confermato lo slittamento al 16 maggio dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 28 (concernenti la valutazione dello stress lavoro correlato e la data certa) del medesimo provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 1° gennaio - ICI per i fabbricati rurali
L’art. art.23, comma 1-bis prevede che non si considerano “fabbricati”, ai fini ICI (art.2, comma 1, lett.a, del D.Lgs. 504/1992), le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di “ruralità” definiti dall`art.9 della legge 133/1994. Per i fabbricati rurali l’ICI è quindi dovuta unicamente con riferimento al valore catastale dei terreni ove tali edifici sono situati.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/pubblicato-il-milleproroghe-disponibile-il-testo-coordinato-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/
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