Pubblicato il decreto di semplificazione delle procedure della detrazione del 55%

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Il Decreto anticrisi (d.l. 185/2008) aveva previsto l’emanazione di un provvedimento di modifica del DM 19 febbraio 2007, per la semplificazione delle procedure per usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso.
Illustriamo, in sintesi, le modifiche apportate dal provvedimento.

Il Decreto anticrisi (d.l. 185/2008) aveva previsto l’emanazione di un provvedimento di modifica del DM 19 febbraio 2007, per la semplificazione delle procedure per usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso.
Queste, in sintesi, le modifiche apportate dal provvedimento.

Asseverazione del tecnico
L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (ex L. 10/91). L’asseverazione può essere sostituita (come già in precedenza) dalla dichiarazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005.

Metodo di calcolo L’articolo 5, comma 3, del DM 19/02/07, stabilisce che il metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al D.Lgs. 192/2005, è utilizzabile fino all’entrata in vigore del regolamento adottato con il D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009. Dal 25 giugno 2009, data di entrata in vigore del D.P.R. 59/09, i calcoli devono essere eseguiti nel rispetto delle nuove indicazioni.

Sostituzione di finestre con infissi
Il decreto modifica l’articolo 7, comma 2 del DM 19 febbraio 2007, cancella l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti.

Pannelli solari termici
Con la modifica dell’articolo 8 viene eliminato l’obbligo, per i pannelli solari termici autocostruiti, di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È sufficiente produrre l’attestato di partecipazione ad un corso specifico di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Pompe di calore
L’art. 9 comma 2 del decreto modificato prevede nuovi requisiti minimi prestazionali delle pompe di calore, definiti nell’allegato I al D.M. 6 agosto 2009.
Si precisa inoltre che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno installate “ove tecnicamente compatibile“.

Divieto di cumulo con il premio previsto dal Conto Energia
Il comma 2-bis dell’articolo 10 stabilisce che le detrazioni del 55% “non sono cumulabili con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007” (Decreto “Conto Energia”).

Clicca qui per scaricare il testo del D.M. 19 febbraio 2007 (procedure per usufruire della detrazione del 55%) coordinato con le modifiche apportate dal Decreto 6 agosto 2009

 
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