testo unico sicurezza aggiornato

Pubblicato il Decreto correttivo del “Testo Unico della Sicurezza”: modifiche in vigore dal 20 agosto.

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Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Tale provvedimento è in vigore dal 20 agosto 2009.

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale provvedimento, in vigore dal 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009.
Le modifiche introdotte maggiormente significative riguardano, nel complesso, l`apparato sanzionatorio.
Qui di seguito vengono illustrati gli aspetti di maggiore interesse per il settore edile.

La data certa
La procedura per l’apposizione della data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi viene semplificata.
Sono ora sufficienti le firme sul documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente per attestare la “certezza” della data del D.V.R.

Lo stress lavoro correlato
Rinviata la valutazione del rischio dello stress lavoro correlato.

La proroga, stabilita attraverso la modifica dell’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008, è stata istituita al fine di consentire la predisposizione di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato.
Il rinvio delle disposizioni nasce dall’esigenza di definire un criterio standardizzato per la valutazione del rischio; a tal fine è stato conferito mandato alla commissione consultiva.
Le valutazioni attualmente sono effettuate con metodi e criteri più disparati, discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.
La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, dal 1°agosto 2010.

Comunicazione RLS
Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti.
Inoltre le comunicazioni successive alla prima devono essere effettuate solo in caso di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati, e non annualmente come previsto in precedenza.

La “patente a punti” sulla sicurezza in edilizia
Esclusivamente per il settore edile il provvedimento introduce un nuovo sistema per la qualificazione delle imprese edili e dei lavoratori autonomi e la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese.
È un sistema basato sull’attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza.
Il meccanismo è stato già battezzato, per banale analogia, “patente a punti della sicurezza”.
Tale meccanismo garantirà una corsia preferenziale per l’accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.
L’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.
Per l’operatività dello strumento occorre un regolamento (DPR) che dovrà essere emanato dopo il confronto con le Regioni).

Responsabile dei lavori
Per quanto riguarda la figura del “responsabile dei lavori” si torna all’origine, cioè alla definizione ante D.Lgs. 81/2008.
Il Testo Unico, nella sua versione originaria, aveva “imposto” la figura del Responsabile dei lavori che, in ambito privato, coincideva con progettista (in fase di progetto) e con Direttore dei Lavori (in fase di esecuzione).
La versione modificata torna a definire il responsabile dei lavori “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”.

Forniture di materiali e attrezzature
Per le forniture di materiali e attrezzature l’art. 96 comma 1b esclude l’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Modifiche significative, infine, hanno riguardato il sistema sanzionatorio: tali modifiche saranno illustrate prossimamente.

Clicca qui per scaricare il testo del D.Lgs. 106/2009
Clicca qui per scaricare gli allegati

 
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