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Decreto BIM 2018

Decreto BIM: le regole e le scadenze per gli appalti pubblici

Il decreto BIM (dm 560/2017) prevede regole e scadenze per l’integrazione del Building Information Modeling negli appalti pubblici

Nel dicembre 2017 è stato pubblicato il dm 1 dicembre 2017, n. 560 che introduce una serie di novità in merito al BIM, secondo quanto previsto dal Codice appalti (dlgs 50/2016).

Obbligo di adozione del BIM nelle opere pubbliche

Il decreto prevede un’introduzione graduale dell’obbligo di adozione del BIM negli appalti.

In particolare, il BIM diventa obbligatorio già dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.

Entrando nello specifico, l’art. 6 del decreto definisce le scadenze temporali dell’obbligatorietà del BIM negli appalti:

  • dal 1° gennaio 2019 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2020 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro
  • dal 1° gennaio 2022 per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art.35 del Codice dei contratti pubblici
  • dal 1° gennaio 2023 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro
  • dal 1° gennaio 2025 per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.

In pratica, dal gennaio 2025 tutte le opere pubbliche dovranno essere appaltate in modalità BIM.

BIM e stazioni appaltanti: adempimenti preliminari

L’art. 3 del decreto indica gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, definendo le condizioni che devono sussistere contemporaneamente, affinché le Stazioni Appaltanti possano utilizzare i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 23, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare è prevista l’adozione:

  1. un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
  2. un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
  3. un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.

Piattaforme interoperabili e formati aperti

Nell’art. 4 è previsto che le stazioni appaltanti utilizzino piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Capitolato informativo BIM

Uno degli aspetti principali del decreto è costituito dal cosiddetto “Capitolato informativo”, che attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di soggetto determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa.

Nel Capitolato sono disciplinati tutti gli scambi informativi che devono avvenire tra stazione appaltante e appaltatore e le modalità con cui devono avvenire.

L’appaltatore, dal canto suo, risponde al Capitolato informativo mediante il suo pGI, piano di Gestione Informativa.

Gli articoli del decreto BIM in sintesi

Vediamo, sinteticamente, gli articoli del decreto 560/2017 (decreto BIM):

  • articolo 1 – finalità:  viene precisato che l’obbligo, per le stazioni appaltanti, dell’utilizzo di “metodi e strumenti elettronici specifici quali quelle di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” è relativo alle “fasi di progettazione, costruzione, gestione delle opere e relative verifiche”;
  • articolo 2 – definizioni: è aggiunta la definizione di “piano di gestione informativa”, già citato all’articolo 7 comma 2, ma di cui si lamentava l’assenza della descrizione; si noti come, analogamente alla definizione di “Ambiente di Condivisione dei Dati”,  la definizione riproponga quella fornita dalla norma UNI 11337. La scelta effettuata dal legislatore, però, differentemente da quanto proposto dalla citata norma UNI, non è stata quella di adottare le terminologie  “offerta di gestione informativa” (per indicare il documento proposto dai partecipanti alla gara) e “piano di gestione informativa” (per indicare l’analogo documento dell’aggiudicatario), bensì quella di utilizzare la seconda definizione sia per la fase di offerta che di contratto;
  • articolo 3 – adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti nel piano di formazione previsto per il personale delle stazioni appaltanti: è stata esplicitata la necessità che esso sia rivolto anche all’acquisizione di “competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi”;
  • articolo 4 – interoperabilità: resta confermata l’indicazione di utilizzo di piattaforme interoperabili “a mezzo di formati aperti non proprietari”. Correggendo significativamente il testo precedente, qui viene precisato che i dati debbano essere connessi a modelli multidimensionali, e non già come precedentemente indicato, tridimensionali;
  • articolo 5: resta immutata la facoltà per le stazioni appaltanti che abbiano ottemperato ai succitati adempimenti preliminari di richiedere, sin dall’entrata in vigore del decreto, l’uso dei “metodi e strumenti elettronici specifici”, in deroga a quanto indicato al successivo articolo 6;
  • articolo 6 – tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture: anche i tempi di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’utilizzo del BIM restano immutati rispetto alla stesura di giugno;
  • articolo 7 – requisiti informativi: tra i requisiti informativi di cui dovrà essere corredato il capitolato (onere in capo alla stazione appaltante), è aggiunta la richiesta che in esso debbano essere indicati anche “tutti gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di archiviazione dei contenuti informativi”;
  • articolo 8 – commissione di monitoraggio: prevede una piccola ma significativa modifica, relativamente ai doveri in capo alla Commissione di monitoraggio, ivi istituita: il suo ruolo, infatti, passa dall’essere esclusivamente correttivo ad anche propositivo di misure “preventive” al superamento di difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti;
  • articolo 9 – entrata in vigore: la nuova versione del documento estende le nuove regole anche a opere per le quali sia stata già esplicitata la gara d’appalto ma non sia ancora attivata la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto.

Come si vede, resta confermata l’assenza di ogni riferimento alle norme UNI 11337.

 

Clicca qui per scaricare il dm 560/2017

 

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