Pubblicate le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

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Le "Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici", emanate con il Decreto 26 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, entreranno in vigore il prossimo 25 luglio.

Le “Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici”, emanate con il Decreto 26 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, entreranno in vigore il prossimo 25 luglio.
Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all’emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.

Queste, in sintesi, le principali disposizioni del provvedimento:

Attestato di Certificazione Energetica
L’attestato di certificazione energetica avrà una validità massima di dieci anni, confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati i libretti di impianto o di centrale.

L’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di:

  1. interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
  2. installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
  3. interventi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possano ridurre la prestazione energetica dell’edificio.

L’Allegato 6 al decreto precisa che l’attestato di certificazione energetica deve contenere l’informazione sintetica in termine di classe energetica globale (definita nell’Allegato 4) per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia centralizzato o individuale.

Metodi di calcolo
Nessuna particolare novità per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, con la conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto.
Per la certificazione degli edifici esistenti è stato introdotto un metodo di calcolo “da rilievo o standard”, di riferimento, che prevede tre diverse modalità di approccio.
La Certificazione Energetica degli edifici esistenti può essere rilasciata:

  1. Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e con qualsiasi destinazione d’uso secondo le Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie delle UNI/TS
  2. SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 3000 metri quadri, in alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA
  3. SOLO per gli edifici residenziali esistenti di superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora, secondo il metodo semplificato riportato nell’allegato 2 alle linee guida

In calce all’attestato di certificazione energetica (Punto 9) DEVONO essere riportati denominazione, produttore ed estremi della certificazione del software utilizzato per il calcolo.

Nella fase di avvio, l’indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell’involucro. Successivamente, si terrà conto anche dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti.

Soggetti abilitati alla certificazione
Per quanto concerne i soggetti abilitati alla certificazione energetica, in attesa dell’apposito regolamento, trova applicazione, in via transitoria, l’allegato III al d.lgs 115/2008.

Clicca qui per scaricare le linee guida

 
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