ddl concorrenza

Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza: ecco tutte le novità per i professionisti

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Pubblicata in Gazzetta la legge annuale per il mercato e la concorrenza: novità su compensi professionali, società di ingegneria, catasto e assicurazione professionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017 è stata pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza (n.124/2017), che entrerà in vigore il  29 agosto 2017.

Il testo presenta un sere di novità che toccano da vicino i professionisti in materia di:

  • compenso prestazioni professionali
  • assicurazione professionale
  • società di ingegneria
  • catasto

Compensi prestazioni professionali

La legge interviene in modifica all’art. 9 comma 4 del dl 1/2012. In riferimento alla misura del compenso che è resa previamente nota al cliente, sono inserite le parole obbligatoriamente, in forma scritta o digitale.

Quindi, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente in forma scritta o digitale il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.

Assicurazione professionale

La copertura assicurativa non deve essere limitata agli incidenti denunciati nel periodo di validità del contratto. Qualora sia riferita ad errori che il professionista ha commesso nel periodo di vigenza della polizza, l’assicurazione deve coprire le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza.

La Camera ha esteso il principio alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

Società di ingegneria in forma associata

Estesa alle società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge 266/1997 che consente l’esercizio della professione in forma associata.

Per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge le società di ingegneria devono stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, nonché per garantire che le attività siano svolte da professionisti iscritti agli albi.

Catasto

Gli atti di aggiornamento catastale, per gli interventi edilizi effettuati senza titolo abilitativo come attività di edilizia libera, devono essere presentati direttamente all’Agenzia delle Entrate territoriale (modifica introdotta all’art. 6 del Testo Unico per l’edilizia dpr 380/2001).

Se gli interventi edilizi sono partiti prima dell’entrata in vigore del ddl Concorrenza, il proprietario degli immobili dovrà provvedere agli atti di aggiornamento catastale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del ddl, per non incorrere in sanzioni.

 

Clicca qui per scaricare la legge n. 124/2017

Compensus-LP FREE il software gratuito per calcolare i corrispettivi delle prestazioni di progettazione

 

2 commenti
  1. Nicola
    Nicola dice:

    Scusatemi ma nel DDL non trovo riferimenti in merito a:

    Condizione necessaria è che entro 6 mesi le società di ingegneria abbiano i requisiti richiesti dalla:

    legge di stabilità 2012 (legge 183/2011)
    regolamento attuativo per le società tra professionisti (dm 34/2013)

    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:

      Ciao Nicola, in realtà la nuova legge prevede al comma 148 quanto segue:

      in applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.
      Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *