Pubblicata la Legge di conversione del “salva Roma-ter”. Novità per TASI, TARI, IMU e IRPEF
In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche al testo del decreto, alcune delle quali interessano la disciplina della TASI e della TARI.
In sede di conversione sono state apportate diverse modifiche al testo del decreto, alcune delle quali interessano la disciplina della TASI e della TARI.
TASI
Per quanto concerne la TASI (tassa sui servizi indivisibili), viene confermata la modalità di versamento tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità di applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e contributi.
Il versamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno per il quale è dovuta la tassa.
In alternativa il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno per il quale è dovuta la tassa.
Per il versamento della prima rata, la tassa dovrà essere determinata applicando le aliquote e le condizioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata (a saldo) deve essere effettuato a conguaglio applicando le delibere pubblicate entro il 28 ottobre dell’anno d’imposta.
In caso di mancata pubblicazione della delibera da parte del Comune entro il predetto termine, anche la seconda rata a saldo dovrà essere determinata considerando le aliquote e le condizioni previste per l’anno precedente.
La Legge di conversione estende poi l’esenzione dalla TASI ai rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.
TARI
Anche per la TARI (tassa sui rifiuti) è possibile pagare tramite modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con la possibilità di applicare le disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione con eventuali crediti relativi ad altri tributi e contributi.
Le modifiche interessano piuttosto le scadenze e anche alcune regole di determinazione della tassa. Le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI. In alternativa il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno per il quale è dovuta la tassa.
La Legge di conversione introduce anche nuove disposizioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani.
IRPEF e IMU
Le Legge n. 68/2014 interviene, inoltre, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di addizionale comunale all’IRPEF, prevedendo:
- che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, per gli immobili in “multiproprietà” il versamento dell’IMU deve essere effettuato da chi amministra la multiproprietà;
- l’abrogazione della norma che stabiliva la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi nell’ipotesi di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, qualora la differenza fosse versata entro il 24 gennaio 2014. Per effetto di tale abrogazione, dunque, si rende applicabile la previsione dell’articolo 1, comma 728, della Legge n. 147/2013, secondo la quale, nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, non si applicano sanzioni e interessi se la differenza è versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014;
- che, per l’anno 2013, in deroga alla normativa, devono ritenersi valide le delibere di istituzione o variazione dell’addizionale comunale IRPEF che gli enti abbiano approvato entro i termini e comunicate entro il 31 dicembre 2013.
Clicca qui per scaricare la Legge 68/2014
Clicca qui per scaricare il D.L. 16/2014 coordinato

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