Immagine categoria approfondimenti tecnici

Pubblicata la Guida 2007 dell’Agenzia delle Entrate “le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie”

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Come noto ai lettori di BibLus-net , con la Legge Finanziaria 2007, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine per fruire della detrazione d’imposta delle "spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata".

Come noto ai lettori di BibLus-net , con la Legge Finanziaria 2007, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine per fruire della detrazione d’imposta delle “spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata”.
Dal 1 ottobre 2006,inoltre, la detrazione è passata dal 41% al 36%, a seguito del ripristino dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione della Guida “Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie” aggiornata con le novita’ introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.
La pubblicazione illustra le condizioni e i limiti per fruire della detrazione e le novità introdotte dalla nuova normativa ed inoltre:

  • riporta indicazioni per l’impresa che esegue i lavori che, dal 4 luglio 2006, deve evidenziare in fattura il costo della manodopera;
  • fornisce indicazioni sul limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, che e’ di 48.000 euro e, a partire dal 1 ottobre 2006, deve essere riferito alla singola unita’ immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
DocumentoDimensioneFormato
Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie196 KbPDF
 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *