Remissione in bonis per tutti i contribuenti entro il 30 novembre. Le istruzioni per il versamento della sanzione di 250 euro, da pagare tramite modello F24
Manca davvero poco alla fatidica scadenza riguardante la comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi relativi al Superbonus 110%, sia per i soggetti privati che per i titolari di partita IVA e per i soggetti IRES.
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La comunicazione dell’opzione per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici, prevista dall’art. 121 e 119 del decreto Rilancio, va fatta utilizzando il modello Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (provvedimento AE del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873). Esso dispone che i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del dl 34/2020, nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, SAL. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Inoltre, nel caso di cessione del credito, l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
I termini per l’invio delle comunicazioni sono diversi a seconda della natura dei soggetti che effettuano l’operazione:
Tuttavia, in riferimento alle spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la recente circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 richiama la remissione in bonis per comunicazioni tardive (di cui all‘articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012), sia per privati che per soggetti IRES e titolari di partita IVA, e spiega i requisiti per portene usufruire.
In merito alla comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la circolare 33/E ha confermato che la doppia scadenza per la comunicazione avrà un’unica data: il 30 novembre 2022.
Finestra temporale più ampia, quindi, per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, è infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012), istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Per potere accedere alla remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che il contribuente sia in possesso dei seguenti requisiti:
Il remissione in bonis è un istituto che permette di regolarizzare una posizione di ritardo, pagando una sanzione, al fine di ottenere un beneficio fiscale. E’ simile a un ravvedimento operoso. Lo scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità di fruire di alcuni benefici fiscali.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario, quindi, versare un importo pari alla misura minima della sanzione corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022, al fine di fornire le istruzioni per l’effettuazione del versamento della suddetta sanzione, dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione, e permettere così ai contribuenti di completare gli adempimenti dovuti.
Di seguito i contenuti del provvedimento delle Entrate.
Per usufruire della remissione in bonis è necessario procedere con il versamento della misura minima della sanzione, pari a 250 euro, da effettuare tramite F24 indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS“, già istituito con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Infine il Fisco, con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, chiarisce cosa indicare nelle sezioni CONTRIBUENTE e ERARIO ED ALTRO.
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