Bonus e detrazione in 10 anni: ecco come funziona!
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Superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche: crediti spalmati su 10 anni. Dal Fisco le modalità per la comunicazione della detrazione
Dal 2 maggio 2023 diventa operativa la piattaforma dello spalma-crediti. In particolare, tale piattaforma farà riferimento alle operazioni di cessione del credito o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023 derivate dal Superbonus 110%, sisma-bonus e barriere architettoniche. Ricordiamo, che la legge 38/2023 di conversione dl 11/2023, ha portato con se alcuni aspetti fondamentali legati alla maxi-detrazione. Proroga delle unifamiliari al 30 settembre 2023, possibilità di acquisto dei crediti di stato, passando per la remissione in bonis al 30 novembre 2023, responsabilità solidale fino ad arrivare allo spalma-crediti.
Per fronteggiare le difficoltà di utilizzo in compensazione legate all’esaurimento della capienza fiscale, dopo l’approvazione in tempi brevi della legge di conversione dl 11/2023 da parte del Senato, arriva ora l’attuazione della misura in base a cui le imprese hanno la possibilità di scegliere di dilazionare in 10 anni i crediti ceduti o per cui è stata effettuata l’opzione per lo sconto in fattura. Per non perdere questa opportunità ed essere sicuro di adempiere agli obblighi normativi, ti suggerisco un utile strumento per la determinazione degli incentivi, dei computi, dei quadri economici, sia in fase di progetto che in contabilità lavori, con tutta la modulistica aggiornata alle norme in continuo cambiamento.
Decreto spalma crediti: detrazione in 10 anni per Superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche
Nella legge di conversione del decreto Cessioni è stata prevista una misura per sbloccare i crediti incagliati: lo “spalma crediti”, il cui meccanismo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto aiuti quater (dl 176/2022).
In pratica, è prevista la possibilità per cessionari e fornitori che hanno acquisito gli sconti in fattura di optare per l’utilizzo del credito su un arco temporale più lungo rispetto alla versione originaria della detrazione. La finalità della misura è di facilitare la compensazione dei crediti per i soggetti che non hanno la capienza fiscale sufficiente ad utilizzarli in un arco di tempo breve; le somme non completamente utilizzate, anno per anno, vanno perdute e non possono essere riportate all’anno successivo.
In particolare, l’articolo 2, comma 3-quinquies, del dl n. 11/2023 prevede che per gli interventi di Superbonus, sismabonus ed interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, ossia 4 anni.
Tale scelta deve essere fatta con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Le modalità attuative delle suddette disposizioni sono definite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento delle Entrate: le modalità per la comunicazione della detrazione in 10 anni
Il provvedimento n. 2023/132123 definisce le modalità di attuazione della possibilità di utilizzare in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti (di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176).
A chi si applica il decreto spalma crediti?
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Per quale tipologia di intervento?
I crediti d’imposta in relazione alle detrazioni spettanti per i seguenti interventi:
- Superbonus;
- interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
- sismabonus.
Fruizione dei crediti residui in 10 rate annuali, ecco come funziona
Il provvedimento prevede che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito
successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
Viene ribadito, inoltre, che tale scelta è irrevocabile ed è a disposizione anche di chi ha già avviato l’utilizzo delle rate.
Come effettuare la ripartizione
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Le nuove rate risultanti dalla ripartizione
Ogni nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria:
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
- non può essere ceduta ad altri soggetti o ulteriormente ripartita.
Inoltre, la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ecco come farla
Per poter usufruire della ripartizione, il soggetto titolare dei crediti deve fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito a:
- la tipologia di credito,
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata; qualora tale scelta non sia effettuata, l’utilizzo dei crediti proseguirà lungo il percorso originario dei quattro o cinque anni, a seconda delle ipotesi.
Come inviare la comunicazione
La comunicazione va inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”.
Chi deve fare la comunicazione
A partire dal 2 maggio 2023, la comunicazione deve essere fatta direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti; dal 3 luglio 2023, invece, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario tramite lo stesso servizio.
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