Superbonus in 10 anni: come funziona lo spalma-detrazioni
Le regole per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle spese sostenute con il Superbonus
Lo spalma-detrazioni è stato introdotto dal decreto aiuti quater (D.L. 176/2022 come modificato dal D.L. 11/2023) per facilitare la compensazione dei crediti per i soggetti con capienza fiscale insufficiente ad utilizzarli in un arco di tempo breve ed evitare che le somme non completamente utilizzate, anno per anno, vadano perdute e non possano essere riportate all’anno successivo.
La Legge di Bilancio 2025 prevede anche per le spese effettuate nel 2023 la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del Superbonus.
Ecco una guida sintetica delle norme che regolano il funzionamento di questo meccanismo e i più recenti chiarimenti del Fisco.
Indice
Spalma-detrazioni Superbonus per le spese 2023
La Legge di Bilancio 2025 prevede anche per le spese effettuate nel 2023 la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del Superbonus. Tale opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Sono esclusi dall’opzione coloro che hanno già optato per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura.
Ricapitolando, lo spalma-detrazioni è stato introdotto:
- per le spese 2022 dal D.L. 11/2023: al fine di evitare l’effetto incapienza causato dell’alto importo delle singole rate di Superbonus, la norma consente di spalmare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che hanno effettuato lavori con il 110% nel 2022 e non hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. La prima rata va inserita nella dichiarazione di quest’anno, visto che la norma è stata introdotta a stagione dichiarativa inoltrata, quando i modelli e i software erano stati già pubblicati;
- per le spese 2024 dal D.L. 39/2024: il provvedimento ha stabilito il blocco definitivo della cessione del credito e dello sconto in fattura e contestualmente messo a regime lo spalma-crediti in 10 anni per i beneficiari del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche e del Sismabonus per tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024.
La ripartizione dei crediti di imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura non segue quella delle detrazioni, ma sono suddivisi in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali per Bonus Barriere Architettoniche e Sismabonus (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).
Con la Legge di Bilancio 2025 si “salvano” anche le spese 2023 allo scopo di tutelare i contribuenti che avrebbero rischiato di perdere la quota di detrazioni non utilizzata nell’anno.
Poiché la prima quota è stata già portata in dichiarazione, sarà necessario riproporzionare il carico residuo sui nove anni che restano per evitare il rischio incapienza e consentire a chi non ha sufficienti imposte da pagare di utilizzare le detrazioni.
Come si esercita questa opzione visto che la scadenza del modello Redditi 2024 relativo al 2023 è il 31 ottobre 2024 e quella del 730 il 30 settembre 2024?
La norma inserita nella Legge di Bilancio prevede che questa opzione debba essere “esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il 31 ottobre 2025“.
Nella sezione del sito Internet relativa ai modelli “targati” 2024, relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).
Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:
- la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
- la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
- la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.
I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
- nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
- nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
- nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Ecobonus.
L’eventuale maggiore imposta che dovesse scaturire dalla dichiarazione integrativa a causa della minore detrazione deve essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). L’esonero di sanzioni e interessi riguarda esclusivamente la maggiore imposta dovuta derivante dall’esercizio dell’opzione in commento.
Spalma-detrazioni Superbonus per le spese 2022
Il meccanismo previsto dall’articolo 2, comma 3-quinquies del D.L. 11/2023 riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati; essi possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, ossia 4 anni.
Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate; la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Le modalità attuative delle suddette disposizioni sono definite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Affinché tale opzione sia valida, è necessario che gli importi non siano stati dichiarati nel modello 730/2023 o nel modello Redditi 2023. Inoltre, il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che l’opzione relativa alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 è irrevocabile e deve essere esercitata a partire dal periodo d’imposta 2023, ossia nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2024.
Per quale tipologia di intervento si può chiedere lo spalma-crediti Superbonus per le spese 2022
La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta è irrevocabile ed è a disposizione anche di chi ha già avviato l’utilizzo delle rate.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Nelle istruzioni dei modelli per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024, vengono fornite le indicazioni specifiche per i contribuenti che hanno effettuato lavori agevolati Superbonus, hanno sostenuto le relative spese nel corso del 2022 e abbiano optato per la dilazione dell’agevolazione in un arco temporale di 10 anni.
Due importanti precisazioni:
- la scelta di usufruire di questa opzione di dilazione deve essere manifestata attraverso la dichiarazione dei redditi per l’anno 2024, utilizzando il modello 730/2024 o il modello Redditi PF 2024;
- le spese sostenute non devono essere state già riportate nei modelli dichiarativi relativi all’anno fiscale 2022, presentati nel corso del 2023.
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Le nuove rate risultanti dalla ripartizione
Ogni nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria:
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
- non può essere ceduta ad altri soggetti o ulteriormente ripartita.
Inoltre, la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Opzione spalma-crediti 2023: le modalità di comunicazione alle Entrate
Il provvedimento 132123/2023 definisce le modalità di fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per poter usufruire della ripartizione, il soggetto titolare dei crediti deve fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito a:
- tipologia di credito,
- rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata; qualora tale scelta non sia effettuata, l’utilizzo dei crediti proseguirà lungo il percorso originario dei quattro o cinque anni, a seconda delle ipotesi.
La comunicazione va inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”.
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Spalma-detrazioni: recenti chiarimenti del Fisco
Crediti “in attesa di accettazione”, solo se rifiutati ritornano al cedente
Con la risposta 130/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente per chiarire alcuni aspetti pratici e delicati legati alla gestione dei crediti d’imposta, in particolare per quanto riguarda lo stato dei crediti in attesa di accettazione, il rifiuto da parte del cessionario e l’opzione per la ripartizione decennale delle detrazioni.
L’istanza oggetto dell’Interpello riguarda la richiesta di chiarimenti sulla gestione di un credito fiscale maturato a seguito di spese sostenute nel 2022 e successivamente ceduto a un istituto bancario. In particolare, la contribuente segnala una criticità legata allo stato del credito riferito al secondo semestre del 2022, che risulta ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario. Tale condizione, di fatto, le impedisce di utilizzare il credito fiscale, non potendone disporre concretamente.
L’obiettivo dell’istanza è quindi quello di individuare, nel rispetto della normativa vigente, eventuali soluzioni alternative per poter fruire del beneficio fiscale maturato, sia in caso di persistente inattività da parte della banca, sia in caso di rifiuto espresso del credito.
Secondo quanto riportato dalla contribuente, il credito fiscale relativo alle spese sostenute nel primo semestre del 2022 (identificato con il codice tributo 7708) è stato regolarmente ceduto all’istituto di credito mediante due comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente il 30 giugno e il 1° luglio 2022. La banca ha poi provveduto all’accredito dell’importo pattuito in data 10 luglio 2023.
Un secondo credito fiscale, maturato per spese sostenute nel secondo semestre del 2022, è stato anch’esso ceduto alla medesima banca tramite una comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate in data 28 marzo 2023. Tuttavia, alla data dell’istanza, il monitoraggio disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate indica che questo secondo credito risulta ancora nello stato di “in attesa di accettazione”. Ciò significa che la banca non ha ancora accettato né rifiutato formalmente la cessione, bloccando di fatto l’utilizzabilità del credito stesso da parte della contribuente.
Alla luce di tali aspetti, l’istante chiede:
- di sapere come possa utilizzare l’importo del credito che, essendo ancora «in attesa di accettazione», non risulta nella sua disponibilità;
- in caso di rifiuto del credito da parte della banca, come possa oggi recuperare le quattro rate relative alla detrazione spettante per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
- sempre in caso di rifiuto, se sia possibile per la sottoscritta optare per la ripartizione del beneficio fiscale in dieci anni, come previsto dal comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. 11/2023 (che modifica il comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020), mediante la presentazione della dichiarazione integrativa Modello Redditi PF/2024, riferita al periodo d’imposta 2023, considerando che la prima rata della detrazione non è stata indicata nella dichiarazione Mod. 730/2023 precedentemente presentata. In alternativa, chiede se sia possibile esercitare l’opzione per la ripartizione decennale direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Inoltre, l’istante fa riferimento alla Risposta n.252 del 9 dicembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale è stato affrontato un caso analogo. In tale circostanza, è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di optare per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022, attraverso la dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2023.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su tre punti:
- la disponibilità dei crediti fiscali in attesa di accettazione da parte del cessionario;
- il ritorno alla detrazione in dichiarazione in caso di rifiuto del credito;
- l’opzione per la ripartizione decennale della detrazione.
Riguardo al primo punto (crediti in attesa di accettazione) l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, fino a quando i crediti permangono nello stato ‘in attesa di accettazione’ da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo.
Il credito non è utilizzabile dal contribuente finché la banca non lo accetta o lo rifiuta. L’Agenzia non può intervenire nel rapporto privatistico tra cedente e cessionario. È quindi interesse del contribuente sollecitare la banca a prendere una decisione. Inoltre è opportuno ricordare, anche come chiarito dalla circolare 33/E del 2022 che l’Agenzia, non può:
- sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito
- intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
Solo in caso di rifiuto da parte del cessionario, l’istante potrà riacquisire la facoltà di utilizzare – come detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, ripartita in 4 quote annuali di pari importo – il beneficio fiscale maturato. Se i termini ordinari sono scaduti, sarà necessario presentare dichiarazioni integrative per gli anni d’imposta 2022 e 2023.
In merito all’opzione della ripartizione decennale, essa riguarda la D.L. 11/2023, che ha modificato le regole di fruizione del Superbonus per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 introducendo la possibilità, su opzione del contribuente, di ripartire la detrazione in 10 rate annuali di pari importo (anziché nelle ordinarie quattro rate), a partire dal periodo d’imposta 2023.
Questa possibilità è soggetta a precise condizioni:
- la scelta è irrevocabile e deve essere fatta nei tempi e nei modi previsti dalla norma: una volta esercitata, non può essere modificata e non è possibile “sanare” l’omesso esercizio dell’opzione decennale tramite dichiarazione integrativa;
- l’opzione per la ripartizione in dieci quote annuali può essere esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
- è ammessa soltanto se nella dichiarazione relativa al 2022 non è stata già indicata la prima rata della detrazione.
Si può spalmare su 10 anni una quota residua del credito Superbonus?
Con il parere 262/2024 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che ha sostenuto nel 2022 spese per interventi edilizi agevolati dal Superbonus, per un importo complessivo di 50.500 euro, ripartito in 4 quote annuali di pari importo. A ottobre 2023, ha avviato una trattativa con Poste Italiane per la cessione del credito, conclusasi nel 2024 con la cessione delle quote relative alla seconda, terza e quarta rata, per un totale di 41.662,50 euro. La prima rata di 13.887,50 euro, invece, non è stata né ceduta né detratta nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2022.
Il contribuente chiede al Fisco chiarimenti su come utilizzare l’importo della prima rata non ceduta e non fruita, prospettando la possibilità di spalmare la quota non ceduta su 10 anni, come consentito dall’articolo 119, comma 8-quinquies del D.L. 34/2020.
Il Fisco ritiene che nel caso di specie l’Istante non può optare per la predetta ripartizione della detrazione in 10 quote annuali ma può presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione pari ad euro 13.887,50.
La circolare 13/2023 ha chiarito, infatti, che la ripartizione su dieci anni prevista all’articolo 2, comma 3sexies, del D.L. 11/2023 deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. L’opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
In sostanza, dunque, possono esercitare l’opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l’effetto che l’intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Ciò in linea con la ratio della disposizione, volta a consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
La predetta opzione, pertanto, non può essere, invece, esercitata nell’ipotesi in cui, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2022.
Spese sostenute nello stesso anno detraibili in modo differente
Un contribuente che ha sostenuto nel 2022 spese agevolate con il Superbonus, senza inserirle nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno di imposta, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può usufruire della detrazione in dieci quote annuali per alcune spese e della detrazione in quattro anni per altre.
Nella risposta del 9 dicembre 2024, n. 252, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole ritenendo che, in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative, sia possibile optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.
L’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 , infatti, prevede per le spese del 2022, la ripartizione delle detrazioni in quattro quote annuali di pari importo.
Successivamente Il D.L. n. 11/2023 ha previsto che “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Nel caso in esame, pertanto, l’istante può:
- presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo;
- optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8-quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/provvedimento-ae-spalma-crediti/




