SCONTO IN FATTURA-Ecobonus-Sismabonus

Al via lo sconto ecobonus e sismabonus. Il provvedimento attuativo delle Entrate

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Ecco le regole per la nuova modalità di fruizione dello sconto in fattura ecobonus e sismabonus. La comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese

Al via lo sconto diretto ecobonus e sismabonus: i contribuenti possono chiedere l’applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese potranno recuperare l’importo in compensazione in 5 anni.

L’art. 10 del dl n. 34/2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (vedi articolo di BlibLus-net: Sconto ecobonus e sismabonus in luogo della detrazione fiscale grazie alla legge Crescita).

In particolare, aggiungendo i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 al dl n. 63/2013, viene data la possibilità ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

Le regole nel provvedimento AE del 31 luglio 2019.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Il tanto atteso documento delle Entrate detta le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico.

Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni ecobonus e sismabonus

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, del dl n. 63/2013 possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni.

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, possono cedere, ai sensi del dl n. 34/2019, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.

 

Comunicazione della cessione del credito

La comunicazione circa la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

La comunicazione va effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di intervento effettuato
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta
  • l’anno di sostenimento della spesa
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
  • la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per
    l’intervento effettuato.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata tramite gli uffici dell’Agenzia, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni su elencate.

Ammontare del contributo e dello sconto

Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui vi fossero più fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in 5 quote annuali di pari importo.

Ulteriore cessione del credito d’imposta

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Tuttavia, è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni.

Controlli

In caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Clicca qui per scaricare il provvedimento delle Entrate

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