Al via la terza tranche del contributo a fondo perduto per i professionisti

Al via il contributo a fondo perduto perequativo per i professionisti

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L’invio delle istanze per il contributo a fondo perduto perequativo fino al 28 dicembre: ecco come compilarle correttamente

Arriva il contributo a fondo perduto perequativo (fino a 150.000 euro) previsto dal decreto Sostegni bis (decreto legge n. 73/2021), cui hanno diritto imprese e partite IVA in possesso di specifici requisiti.

Ricordiamo che l’art. 1, commi 16-27 del dl n. 73/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, cosiddetto “contributo perequativo”, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Covid-19. Si tratta, quindi, di una delle misure di aiuto dello Stato a sostegno dell’economia nell’attuale stato di emergenza epidemiologica.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.

Provvedimento AE del 29 novembre

Con il provvedimento del 29 novembre, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del beneficio ed i contenuti della domanda da presentare per ottenere tale contributo.

Il documento dispone:

  • Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
  • Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto
  • Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
  • Erogazione del contributo
  • Attività di controllo
  • Restituzione del contributo
  • Trattamento dati

Oltre alle istruzioni per fare domanda per il contributo a fondo perduto perequativo, con il provvedimento in esame è stato approvato anche il modello per inviare l’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato una guida online con esempi specifici di calcolo per orientarsi tra le regole da seguire.

Contributo a fondo perduto perequativo: cos’è

Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente in possesso di determinati requisiti.

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai titolari di un’attività economica che hanno subito un peggioramento del risultato economico del loro esercizio commerciale nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020.

Il contributo in esame prende, quindi, in considerazione la riduzione dell’utile o la maggiore perdita, rilevate dal confronto della dichiarazione dei redditi del 2020 rispetto a quella del 2019; non fa riferimento al fatturato.

Calcolo contributo perequativo

Il contributo va calcolato sulla base della differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2019 e quello relativo al periodo 2020; da tale differenza vanno decurtati gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Successivamente all’importo così ottenuto si applicano cinque diverse percentuali, variabili in base ai ricavi conseguiti nel 2019.

In particolare, il contributo:

  • spetta se il risultato economico d’esercizio (non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato al 31 dicembre 2019 e quello al 31 dicembre 2020.

In ogni caso, l’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Di seguito le percentuali stabilite con decreto MiSE del 12 novembre 2021:

  •  30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  •  20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  •  15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  •  10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  •  5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

Requisiti di accesso

I requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto sono tre:

  • risultato economico di esercizio: si ha diritto al beneficio se il risultato economico d’esercizio (non il fatturato, quindi) relativo al 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al 2019;
  • ricavi e compensi: il professionista deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro;
  • dichiarazione dei redditi: la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In particolare, sono esclusi i soggetti:

  • che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
  • la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Modalità e tempi di invio della domanda

La richiesta di contributo deve essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

La domanda può essere presentata a partire dal 29 novembre fino al 28 dicembre 2021.

Infine, come spiegato nel provvedimento delle Entrate, il contributo è erogato a scelta del contribuente:

  • con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente
  • riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Tale scelta è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Contenuti dell’istanza

Nell’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo, devono essere indicati:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il settore di attività in cui opera il richiedente;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 17 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
  • l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
  • l’ammontare dei contributi indicati al comma 20 del citato articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, già percepiti;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

 

Clicca qui per scaricare il provvedimento

 

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