Proroga permesso di costruire: si può richiedere per problemi economici?
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Proroga permesso di costruire: il Tar Veneto fa chiarezza sulla possibilità di richiesta di proroga dei termini entro i quali i lavori si devono iniziare o concludere
Il proprietario di un immobile aveva richiesto ed ottenuto dal proprio Comune il rilascio del permesso di costruire per un intervento di ricostruzione dell’edificio parzialmente demolito.
Successivamente l’amministrazione comunale accordava al richiedente una proroga di 2 anni per l’inizio dei lavori. La proroga del permesso di costruire era stata richiesta e concessa per sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo.
Contro tale provvedimento amministrativo un terzo proponeva ricorso al Tar del Veneto.
Proroga permesso di costruire: la sentenza del Tar del Veneto
Il Tar del Veneto con sentenza n. 652/2017 si esprime sul ricorso presentato contro la concessione della proroga.
L’art. 15 del dpr 380/2001 stabilisce le tempistiche del permesso di costruire:
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un 1 dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare 3 anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Nel caso in esame le motivazioni della proroga non sono previste dal citato articolo 15 del testo unico. Infatti, la proroga era stata concessa per sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo.
Pertanto il giudice di primo grado annulla, in accoglimento del ricorso, il provvedimento con cui è stato prorogato il termine di inizio dei lavori.
Clicca qui per caricare la sentenza del Tar Veneto n. 652/2017

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