Proroga dello stato di emergenza: i nuovi provvedimenti del Governo
Con il DL 2/2021 ed il DPCM del 14 gennaio vengono prorogati lo stato d’emergenza al 30 aprile e prese misure di contenimento applicabili dal 16 gennaio al 5 marzo 2021
Durante il Consiglio dei Ministri del 13 gennaio è stata decisa la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza a causa della pandemia ancora in atto.
Nei giorni seguenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti per contenere la diffusione del COVID-19:
- il decreto legge n. 2/2021, in vigore dal 14 gennaio, reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e regolamenta lo svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;
- il DPCM 14 gennaio 2021, che reca le misure di contenimento applicabili dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Il decreto legge n. 2/2021
Il decreto legge n. 2/2021 estende fino al 30 aprile la possibilità di adottare o reiterare misure di contenimento ai sensi del dl n. 19/2020 e del dl n. 33/2020.
La norma prevede inoltre:
- la conferma del divieto di mobilità interregionale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- la possibilità di istituire l’area bianca, nella quale si collocano le regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle aree bianche:
- non si applicano le misure di contenimento previste per le regioni gialle, arancioni e rosse;
- le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con DPCM, cui è demandata anche l’individuazione di specifiche misure restrittive per quelle attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico;
- che dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:
- in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- nelle regioni rosse, l’ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il DPCM 14 gennaio 2021
Il DPCM del 14 gennaio contiene le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, applicabili dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, ossia:
- la suddivisione del territorio nazionale per livelli di rischio (regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”, cui si aggiungono le regioni “bianche”) e la conseguente applicazione differenziata delle misure di contenimento;
- i limiti e gli obblighi in tema di mobilità internazionale;
- il divieto, disposto dal DL n. 2/2021 dal 16 gennaio fino al 15 febbraio 2021, di mobilità interregionale, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- inserisce le librerie tra gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, che possono restare aperti nelle giornate festive e prefestive;
- consente, dal lunedì al venerdì e con esclusione dei giorni festivi, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e purché siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- conferma il divieto di apertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali fino al 14 febbraio 2021;
- prevede che, a partire dal 18 gennaio 2021, le scuole superiori garantiscano l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (fino a un massimo del 75%) della popolazione studentesca.
Clicca qui per scaricare il dl n. 2/2021
Clicca qui per scaricare il DPCM del 14 gennaio 2021

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!