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Home » Approfondimenti » Calcolo strutturale » Il Programma nazionale di prevenzione sismica: 285 milioni per verifiche e interventi su edifici pubblici

Il Programma nazionale di prevenzione sismica: 285 milioni per verifiche e interventi su edifici pubblici

Tre linee di azione: 35 milioni per le verifiche, 221,5 milioni per gli interventi strutturali e 28,5 milioni per potenziare il Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 9 Ottobre 2026/0 Commenti/in Calcolo strutturale, Lavori pubblici /di

Con D.M. del 31 luglio 2026 è stato approvato il programma nazionale per la prevenzione sismica degli edifici pubblici.

Predisposto in conformità con le disposizioni contenute all’articolo 1, commi 400-402, della legge 213/2023, il programma ha una dotazione di 285 milioni complessivi, ripartiti nel quinquennio 2024-2028.

Il programma segna il passaggio dalla previsione del Fondo alla costruzione di un percorso operativo: censimento e verifiche, selezione degli interventi, finanziamento dei lavori, monitoraggio e possibile revoca delle somme.

Nel programma sono previste tre linee d’azione:

  • la prima, con una dotazione pari a 35 milioni di euro, prevede il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;
  • la seconda, con una dotazione pari a 221,5 milioni di euro, è relativa al finanziamento degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico (miglioramento e adeguamento sismico);
  • la terza, con una dotazione pari a 28,5 milioni di euro, prevede il potenziamento delle attività di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall’articolo 11 del Dl n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

I primi interlocutori sono le Amministrazioni centrali rappresentate nella Cabina di coordinamento, chiamate a formare graduatorie ed elenchi riferiti agli immobili di propria pertinenza e, successivamente, a individuare i soggetti attuatori.

Icona

Download Gratuito D.P.C.M. 31/07/2026 - Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

285 milioni nel periodo 2024-2028: come sono ripartiti

Linea di azione20242025-2028Totale
Interventi strutturali di riduzione del rischio sismico10 mln52,875 mln/anno221,5 mln
Potenziamento del Piano ex art. 11 D.L. 39/2009–7,125 mln/anno28,5 mln
Verifiche di vulnerabilità35 mln–35 mln
Totale45 mln60 mln/anno285 mln

Fonte: Programma nazionale di prevenzione sismica, tabella 5.

Tempi e passaggi

Entro 30 giorniLa Cabina di coordinamento deve approvare le linee guida operative.
Entro 45 giorniLe Amministrazioni trasmettono le graduatorie degli edifici da verificare e gli elenchi degli interventi da finanziare.
Entro 60 giorni dall’acquisizioneLa Cabina elabora la graduatoria degli interventi ammissibili, con CUP e cronoprogramma.
Entro i successivi 30 giorniUn decreto ministeriale approva graduatoria, casi e modalità di revoca.
Entro il 31 dicembre 2028Devono essere completate verifiche, lavori e spese ammissibili.

Quali edifici hanno la priorità

Il Programma ordina le priorità in base alla funzione svolta dall’immobile. Tutte le linee riguardano esclusivamente edifici di proprietà pubblica.

  • Priorità 1 – edifici strategici. Ospedali, centri di coordinamento dell’emergenza, caserme dei Vigili del fuoco, sedi istituzionali e altri immobili la cui operatività deve essere garantita dopo il sisma.
  • Priorità 2 – edifici rilevanti. Scuole, stadi e immobili affollati, musei, chiese, biblioteche, archivi ed edifici monumentali, per i quali il collasso può produrre gravi conseguenze su persone o patrimonio culturale.
  • Priorità 3 – altri edifici pubblici. Immobili nei quali sono erogati servizi di pubblica utilità, ammessi quando siano documentate condizioni di grave vulnerabilità o rischio imminente.

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Linea 1: 35 milioni per le verifiche di vulnerabilità

La prima linea finanzia le verifiche tecniche intese come valutazioni della sicurezza ai sensi del capitolo 8 delle NTC 2018 e della circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019. La misura mira soprattutto a completare le verifiche degli edifici strategici e rilevanti, già obbligatorie in base all’O.P.C.M. 3274/2003, sostenendo le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto o lo abbiano fatto solo in parte.

Per rendere confrontabili i risultati, per tutti gli immobili deve essere compilata la scheda di sintesi aggiornata alle NTC 2018, allegata all’O.C.D.P.C. 978/2023, con gli indicatori di rischio per i diversi stati limite. Nelle graduatorie le amministrazioni devono privilegiare gli immobili con maggiore indice di rischio – costruito su pericolosità, vulnerabilità ed esposizione – e quelli per i quali siano già disponibili rilievi e indagini.

Le verifiche dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2028. Il relativo finanziamento, comprensivo delle indagini, sarà determinato mediante costi parametrici al metro cubo e/o al metro quadrato, anche sulla base dei parametri dell’O.P.C.M. 3362/2004 attualizzati e modulati in funzione del livello di conoscenza previsto dalle NTC 2018.

Verifiche sismiche delle scuole: 11,5 milioni, candidature entro il 14 ottobre

Gli enti locali hanno tempo fino alle ore 14:00 del 14 ottobre 2026 per candidare gli edifici scolastici alle verifiche di vulnerabilità sismica finanziate con 11.545.920 euro. Lo prevede l’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 79378 del 6 ottobre 2026, che disciplina la formazione della graduatoria nazionale degli immobili da sottoporre a valutazione della sicurezza.

Linea 2: 221,5 milioni per miglioramento e adeguamento sismico

Sono finanziabili gli interventi di miglioramento e adeguamento definiti dal paragrafo 8.4 delle NTC 2018. Gli interventi locali sono esclusi, salvo casi motivati anche attraverso valutazioni costi-benefici. Sono inoltre esclusi gli interventi di riparazione dei danni prodotti da calamità già coperti da risorse dedicate.

Negli interventi di miglioramento sugli edifici strategici e rilevanti deve essere raggiunto almeno il 60% del livello di sicurezza richiesto alle nuove costruzioni, fatta salva la disciplina degli immobili tutelati dal Codice dei beni culturali. Per gli altri edifici pubblici deve essere attestato un incremento minimo del 20%. Il parametro di riferimento è il rapporto ζE delle NTC 2018, valutato prima e dopo i lavori.

Quando l’adeguamento dell’edificio esistente risulti tecnicamente ed economicamente non conveniente, possono essere finanziati anche demolizione e ricostruzione, eventualmente con delocalizzazione. Se il nuovo edificio ha una volumetria maggiore per rispettare requisiti inderogabili, il contributo è rimodulato in rapporto al volume preesistente, maggiorato al massimo del 10%.

Requisiti di accesso degli interventi

  • ubicazione dell’edificio in zona sismica 1 o 2;
  • valutazione della sicurezza conforme alle NTC 2018 con rapporto ζE minimo inferiore a 0,8;
  • progetto almeno al livello di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, oppure progetto definitivo secondo il D.Lgs. 50/2016, già approvato dall’ente proprietario;
  • cronoprogramma con ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2028.

Ogni Amministrazione centrale può proporre al massimo 20 interventi. La selezione avviene mediante un punteggio fino a 100, che premia anzitutto la maggiore vulnerabilità sismica, poi le criticità per azioni non sismiche, la classe d’uso, il livello progettuale, l’integrazione con l’efficientamento energetico e l’ubicazione in zona sismica 1.

Come si calcola il punteggio

CriterioCondizionePunti
Vulnerabilità sismicaζE min < 0,3 / 0,3-0,6 / 0,6-0,850 / 40 / 30
Azioni non sismicheCriticità strutturali significative10
Classe d’usoIV / III / II / I20 / 15 / 5 / 0
Livello progettualeProgetto esecutivo approvato10
Interventi combinatiSisma + efficientamento energetico5
Zona sismicaZona 15

A parità di punteggio prevalgono prima l’edificio con maggiore indice di affollamento e poi quello con maggiore pericolosità sismica del sito, misurata mediante ag con periodo di ritorno di 475 anni.

Quali spese sono ammissibili

Sono riconoscibili i costi sostenuti dal 1° gennaio 2024 relativi a:

  • opere strutturali, oneri della sicurezza e opere edili strettamente connesse;
  • spese tecniche per progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e collaudo;
  • IVA effettivamente sostenuta e non recuperabile;
  • demolizione, quando l’intervento ammesso consiste in demolizione e ricostruzione.

Restano a carico dell’amministrazione beneficiaria le opere non strettamente connesse, le spese non ammesse e gli eventuali aumenti del costo complessivo. L’ente deve quindi garantire la copertura necessaria per consegnare un’opera agibile, funzionale e fruibile. Sono finanziabili soltanto le spese sostenute entro il 31 dicembre 2028.

Linea 3: 28,5 milioni per il Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico

La terza linea incrementa il Fondo istituito dall’articolo 11 del D.L. 39/2009. Le somme si aggiungono alle risorse ancora da disciplinare per le diverse annualità senza modificarne le regole di gestione; criteri e tempi saranno definiti con successivi provvedimenti.

Il Piano ex articolo 11 finanzia oggi soprattutto studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza, nonché interventi di riqualificazione sismica sul patrimonio pubblico strategico o rilevante. La platea territoriale segue la disciplina del Fondo ed è concentrata sui Comuni a maggiore pericolosità sismica, con ag almeno pari a 0,125 g.

Approfondimenti

per saperne di più, leggi anche il focus “L’obbligo di verifica sismica degli edifici pubblici: norme e fondi per la riduzione della vulnerabilità“. Dalle verifiche di vulnerabilità alla progettazione degli interventi: prova gratis il software per eseguire il calcolo strutturale e l’analisi sismica degli edifici esistenti in ambiente BIM, valutare gli indicatori di rischio e confrontare lo stato ante e post intervento secondo le NTC 2018.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/programma-nazionale-di-prevenzione-sismica/
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