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Progettazione di strutture sanitarie: la competenza è degli ingegneri

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Il Tar Campania chiarisce che nel caso di progettazione di strutture ed impianti sanitari, la competenza esclusiva è degli ingegneri. Esclusi gli architetti

Con la sentenza n. 4169/2019 del Tar Campania vengono chiarite le competenze nel caso di progettazione di strutture sanitarie. Nella sentenza in esame, il tecnico avrebbe dovuto firmare il computo metrico, non  estimativo, di una proposta migliorativa del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione.

Secondo i giudici: “la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile”.

Il bando di gara

Con un bando di gara del 2018, a firma del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, si indiceva una procedura aperta per lavori in appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’appalto indetto dal Provveditorato, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante, per conto dell’ASL, aveva oggetto “l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo reparto speciale unità accoglienza permanente S.U.A.P. – Plesso ospedaliero di Gragnano”.

Quale criterio di attribuzione di un punteggio supplementare i concorrenti, a norma di disciplinare, avrebbero dovuto formulare nell’offerta “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione.

Doveva essere, inoltre, allegata alla proposta anche “un computo metrico non estimativo delle offerte tecniche” prevedendo che “tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”.

Partecipavano alla selezione cinque operatori economici. Il Provveditorato, individuato il vincitore, disponeva l’aggiudicazione in favore di un’ATI.

Il ricorso

Una delle società non vincitrici presentava ricorso, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, poiché:

con riferimento alla proposta migliorativa relativa al nuovo impianto gas medicali il disciplinare aveva stabilito che essa fosse sottoscritta “da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”. 

Nel caso di specie, l’ATI aggiudicataria ha presentato un’offerta migliorativa sottoscritta da un architetto, laddove i relativi elaborati progettuali avrebbero potuto essere sottoscritti solo da un ingegnere, non potendosi ammettere il soccorso istruttorio trattandosi dell’offerta; quand’anche poi si ritenesse che la sanzione sia rappresentata non esclusione ma dal ricalcolo del punteggio attribuendo zero punti all’offerta migliorativa, si perverrebbe comunque allo scavalcamento dell’ATI ricorrente che diverrebbe quella con il punteggio più elevato.

Il Provveditorato osserva invece che:

gli architetti abbiano piena legittimazione a sottoscrivere progetti ed elaborati concernenti la componente impiantistica di un fabbricato come affermato da copiosa giurisprudenza della Cassazione.

L’ATI vincitrice sostiene che:

nell’appalto prevalgano nettamente le opere di edilizia civile per le quali è certamente abilitato l’architetto, mentre la componente impiantistica incide per il solo 10%, senza considerare che la contestata offerta migliorativa non conteneva progetti ed elaborati tecnici, ma una mera descrizione della soluzione da adottare per la realizzazione dell’impianto del gas medicale. Inoltre l’equivocità della legge di gara, che parlava di sottoscrizione dell’offerta da parte di un ingegnere e/o architetto, dovrebbe giustificare il soccorso istruttorio.

La sentenza del Tar

Il Tar Campania accoglie il ricorso poiché:

nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo;

ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici.

In estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.

L’impianto in questione è per i giudici autonomo rispetto alle opere edilizie ed è verosimilmente connotato da proprie peculiarità tecniche di tipo ingegneristico.

 

impiantus
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