Home » Notizie » Impiantistica e Antincendio » Euroclasse reazione al fuoco: obbligo dal 28 ottobre 2023

EUROCLASSI

Euroclasse reazione al fuoco: obbligo dal 28 ottobre 2023

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

Prossimamente, l’impiego di prodotti da costruzione con classificazione italiana sarà vietato, lasciando spazio esclusivamente ai prodotti da costruzione euroclassi

Un cambiamento epocale nel panorama dell’edilizia è stato inaugurato dal decreto emanato il 14 ottobre 2022 che ha introdotto importanti modifiche in tema di classificazione della reazione al fuoco e di omologazione dei materiali nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si torna a parlare, quindi, delle tanto discusse “Euroclassi“, ossia un unico sistema di classificazione europeo per i prodotti da costruzione.

Il provvedimento in esame ha innescato una serie di nuove disposizioni che hanno impattato nell’immediato sulla classificazione ed utilizzo dei materiali da costruzione, ed ha modificato alcuni articoli presenti nei seguenti decreti:

  • decreto del 26 giugno 1984, che riguarda la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali per la prevenzione degli incendi;
  • decreto del 10 marzo 2005, incentrato sulle classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione destinati ad opere con requisiti di sicurezza antincendio;
  • decreto del 2015, che riguardava l’approvazione delle norme tecniche per la prevenzione degli incendi, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 139/2006.

Queste modifiche hanno determinato un aggiornamento essenziale del sistema di classificazione nazionale dei materiali da costruzione, in linea con le norme dell’Unione Europea.

Euroclassi decreto 14 ottobre 2022: l’obiettivo

Il fulcro principale del decreto del 14 ottobre 2022 è l’apporto di modifiche radicali alle leggi italiane riguardanti la classificazione della reazione al fuoco e l’approvazione dei materiali per la prevenzione degli incendi. In particolare, le modifiche riguardano:

  • il marchio di conformità del decreto del dm 26 giugno 1984,
  • le procedure di classificazione e certificazione dei materiali,
  • i prodotti da costruzione.

Le Euroclassi di reazione al fuoco rappresentano un gigantesco balzo in avanti nel mondo della sicurezza edilizia, contribuendo in maniera cruciale alla valutazione e alla gestione dei rischi legati agli incendi negli edifici e nelle infrastrutture; ma in un panorama in cui norme e classificazioni sono in costante evoluzione, un software antincendio sempre aggiornato risulta essere un indispensabile strumento digitale per affiancare ingegneri, progettisti e tutti gli esperti del settore, tenendo conto delle recentissime modifiche nella classificazione dei materiali da costruzione legata alle Euroclassi di reazione al fuoco.

Euroclassi: cosa sono

Le Euroclassi fanno riferimento alla sicurezza antincendio dei prodotti da costruzione e hanno lo scopo principale di creare una piattaforma comune che consente di confrontare le proprietà antincendio dei materiali da costruzione. Nello specifico, è fondamentale assicurare che l’edificio mantenga la sua capacità portante per un determinato intervallo temporale, limitando la diffusione del fumo e delle fiamme. È essenziale controllare la propagazione dell’incendio agli edifici vicini, garantendo al contempo la possibilità di evacuazione o soccorso agli occupanti. In questo contesto è di vitale importanza considerare la sicurezza delle squadre di soccorso.

Le Euroclassi sono state introdotte dalla Commissione Europea 2000/147/CEE dell’8 febbraio 2000 contenente la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione; ricordiamo, inoltre, che nel febbraio 2002 sono state pubblicate le norme europee sulla reazione al fuoco (EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2, EN 13823) e il relativo sistema di classificazione (EN 13501-1).

La Direttiva Europea relativa ai materiali da costruzione stabilisce un quadro normativo unificato in merito alle classi di reazione al fuoco, identificando sette categorie, denominate Euroclassi (A1, A2, B, C, D, E, F). Queste classificazioni sono formulate considerando diversi parametri, quali l’energia rilasciata durante la combustione, la propagazione delle fiamme e il livello di infiammabilità.

Inoltre, la Direttiva prevede sottoclassi aggiuntive relative alle emissioni di fumo (s1, s2, s3) e alla produzione di particelle o gocce incandescenti (d0, d1, d2), fornendo così un quadro complesso e dettagliato per la valutazione dei materiali in termini di sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda il contesto italiano, i criteri di classificazione stabiliti a livello europeo sono stati implementati attraverso il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2005. Questo documento, intitolato “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”, è entrato in vigore il 31 marzo 2005, assicurando che i prodotti da costruzione utilizzati in Italia siano conformi agli standard di sicurezza antincendio delineati a livello europeo.

Euroclassi e prodotti da costruzione muniti di marcatura CE

Per i prodotti da costruzione muniti di marchiatura CE, la classe di reazione al fuoco viene riportata nel momento in cui un prodotto da costruzione rispetti determinate caratteristiche. In particolare quando:

  • un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione;
  • rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione;
  • nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Euroclassi e prodotti da costruzione sprovvisti di marcatura CE

L’impiego di prodotti da costruzione sprovvisti di marcatura CE nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse dal decreto del 26 giugno del 1984. In particolare, viene applicata per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall’omologazione dei seguenti:

  • prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
  • materiali già in opera;
  • materiali per usi specifici;
  • materiali per usi limitati nel tempo;
  • materiali di limitata produzione.

Decreto 14 ottobre 2022: cosa cambia dal 28 ottobre 2023?

Il dm 14 ottobre 2022 va a modificare l’art. 10 comma 4 del dm 10 marzo 2005: “è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto“. In pratica a partire dal 28 ottobre 2023 sarà obbligatorio per i costruttori utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione che siano stati classificati in base alle Euroclassi di reazione al fuoco.

Euroclassi tabelle regolamento

Come già detto, le Euroclassi fanno riferimento alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione al fuoco, attribuite in conformità alle tabelle 1,2,3 e 4 riportate all’interno del regolamento dell’Unione Europea 2016/364.

Quando l’impiego prevedibile di un materiale da costruzione può contribuire alla generazione e alla diffusione del fuoco e del fumo all’interno dello spazio originario o oltre di esso, le prestazioni del materiale in termini di reazione al fuoco vengono valutate e classificate in base al sistema di classificazione definiti dalle seguenti tabelle:

  • tabella 1 – classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici;
  • tabella 2 – classi di prestazione dei pavimenti in relazione al fuoco;
  • tabella 3 – classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di conduzione in relazione alla reazione al fuoco;
  • tabella 4 – classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione al fuoco.

Euroclassi: ulteriori modifiche

Il decreto in esame apporta ulteriori modifiche riguardanti i seguenti articoli:

  • l’articolo 11 abroga gli allegati A e B presenti nel dm del 10 marzo 2005;
  • l’articolo 12 sostituisce le tabelle all’interno della sezione S1 dell’allegato 1 del dm del 3 agosto 2015 con le seguenti tabelle:
    • tabella S.1-6  classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento;
    • tabella S.1-7 classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento;
    • tabella S.1-8 classificazione in gruppi di materiali per impianti.

 

 

antifuocus
antifuocus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *