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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Prodotti da costruzione: modificata la classificazione di reazione al fuoco

Prodotti da costruzione: modificata la classificazione di reazione al fuoco

In Gazzetta il decreto che prevede un unico sistema di classificazione europeo. Modificato il Codice di prevenzione incendi e i dm 26 giugno 1984 e 10 marzo 2005

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 17 Novembre 2022/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Classificazione reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 251 del 26 ottobre 2022) del decreto 14 ottobre 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione alle corrispondenti norme vigenti nell’Unione Europea.

In pratica, il provvedimento stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Le modifiche sono in vigore dal 27 ottobre 2022, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008. E’ quindi necessario valutare le possibilità di rischio incendio e cercare di limitarlo o eliminarlo attraverso l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Per evitare sanzioni in caso di mancato adempimento, ti consiglio di utilizzare un software DVR. Il documento include tutti i rischi a cui i dipendenti sono esposti.

Decreto 14 ottobre 2022

Il decreto in esame consente di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali:

  • non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE;
  • in assenza di specificazioni tecniche;
  • in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza.

La modifica si è resa necessaria per vari motivi. In particolare, si è considerata la necessità di:

  • conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base “Sicurezza in caso d’incendio” del regolamento (UE) n. 305/2011;
  • considerare le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio;
  • rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

Nella progettazione antincendio degli edifici ci sono tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott’occhio nella loro complessità, a tal proposito ti consiglio un software integrato per la progettazione antincendio e la gestione dei documenti obbligatori richiesti dai Vigili del Fuoco.

Le modifiche ai provvedimenti relativi alla classificazione di reazione al fuoco (D.M. 26 giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005) e al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il provvedimento in esame apporta delle modifiche ai tre decreti:

  • decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»;
  • decreto del 10 marzo 2005 concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio»;
  • decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Tra le novità, la normativa abroga la classificazione italiana di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1994 e mantiene valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione; apporta, inoltre, modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi (alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8).

Nel dettaglio.

Le modifiche al decreto 26 giugno 1984

Le modifiche riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e l’allegato A.2.1 del D.M..

Le modifiche al decreto 10 marzo 2005

Modificati gli articoli 1, 2, 4 e abrogati gli allegati A e B del D.M.. Inoltre, è prevista l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1[1].

Le modifiche al decreto 3 agosto 2015

Il D.M. interviene in modifica al Codice di prevenzione incendi, ossia della sezione S1 dell’allegato 1 al D.M.:

  • Tabella  S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento;
  • Tabella  S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento;
  • Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti.

Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.

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Download Gratuito Decreto 14/10/2022 - Classificazione reazione al fuoco

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