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Procedure negoziate e massimo ribasso, finalmente sono chiare le regole da seguire

Risolti tutti i dubbi su procedure negoziate e massimo ribasso: MIT e Anac concordi sulla semplificazione per le assegnazioni inferiori al milione di euro

I lavori fino al milione di euro potranno essere affidati con procedura negoziata e massimo ribasso. Lo hanno chiarito MIT e Anac.

I dubbi sono sorti a seguito dell’entrata in vigore (20 maggio 2017) del correttivo appalti che ha innalzato da 1 a 2 milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, ma alle seguenti condizioni:

  1. utilizzo di procedure ordinarie
  2. gara da effettuarsi sul progetto esecutivo

In prima battuta sembrava che anche per i lavori inferiori al milione di euro fosse necessario ricorrere alla procedure ordinarie per affidare col criterio del prezzo.

Nell’incertezza, molte amministrazioni hanno deciso di bloccare i piccoli appalti nell’attesa di un chiarimento da parte del MIT.

Procedura negoziata e massimo ribasso, il parere del MIT

Il MIT ha inviato un quesito all’Anac in cui anticipa la propria interpretazione della norma. Secondo il MIT sarebbe possibile l’assegnazione dei piccoli lavori, anche per le procedure negoziate sotto al milione, secondo il criterio del massimo ribasso.

Il dlgs 56/2017 ha elevato, per i lavori, da 1 milione a 2 milioni di euro la soglia per l’utilizzo del criterio del massimo ribasso, a condizione che l’affidamento dei lavori avvenga con procedura ordinaria e sulla base del progetto esecutivo.

L’articolo 36 comma 2  del Codice appalti disciplina le procedure di scelta del contraente per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, distinte per tipologie e soglie di importo, prevedendo, in particolare:

  • alla lettera b) che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)
  • alla lettera c) che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…)
  • alla lettera d) che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si proceda mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a)

Il codice prevede inoltre che l’Anac con proprie lince guida stabilisca le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

L’articolo 95, comma 4, lettera a), disciplina i criteri di aggiudicazione, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo (in deroga al criterio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa) “fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo”.

Secondo il Ministero, , il legislatore con la predetta disciplina ha inteso consentire l’utilizzo del criterio del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di 2 milioni di euro, innalzando quella originariamente prevista fino a un milione di euro.

Il rinvio reciproco operato dall’articolo 95, comma 4 e dall’articolo 36, comma 2, lettera d) serve a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto l’innalzamento della soglia è stato previsto dal legislatore soltanto per derogare all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell’utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un milione e due milioni di euro.

Ciò è avvalorato anche dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 56/2017 secondo periodo del comma 7 dell’articolo 36, laddove il riferimento “all’effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale” non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, dunque, che l’articolo 95, comma 4 lettera a), debba essere interpretato nel senso che:

  • per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro possa applicarsi le procedura negoziata con l’applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo
  • per i lavori da 1 a 2 milioni di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l’obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo

Procedura negoziata e massimo ribasso, il parere dell’Anac

Nella risposta inviata al MIT, l’Anac giudica l’interpretazione mirata a semplificare le assegnazioni da 150.000 euro a 2 milioni di euro come:

l’unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile.

Anche per l’Anac la modifica apportata dal correttivo all’innalzamento della soglia per l’utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente.

Pertanto deve ritenersi possibile l’utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro.

 

Clicca qui per scaricare il parere del MIT

Clicca qui per scaricare il parere Anac

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