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Procedura d’infrazione UE del Codice appalti: ecco la lettera di messa in mora

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Diffusa la lettera di messa in mora con le motivazioni che hanno spinto la Commissione Europea ad aprire una procedura d’infrazione sul Codice appalti italiano

E’ stata pubblicata la lettera di messa in mora della Commissione Europea contenente le motivazioni della decisione di Bruxelles di aprire formalmente una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia sul Codice appalti. 

Con l’invio della lettera di messa in mora spedita da Bruxelles, l’Italia ha 2 mesi di tempo per fornire risposte efficaci e scongiurare che la procedura d’infrazione prosegua il suo iter: il rischio è quello di pesanti sanzioni.

In particolare la missiva inviata all’Italia sottolinea:

 la mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

La Commissione ha individuato disposizioni non conformi in diversi articoli del dlgs n. 50/2016 (Codice appalti), poi modificato dal dlgs n. 564/2017, e nell’articolo 16, comma 2-bis, del dpr n. 380/2001.

Le disposizioni non conformi individuate dalla Commissione

Violazione di norme riguardanti il calcolo del valore stimato degli appalti

  1. Violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/24/UE nonché dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, e dell’articolo 16, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/25/UE
  2. Violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione

Violazione di norme riguardanti i motivi di esclusione

  1. Violazione dell’articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE e dell’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE
  2. Violazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE

Violazione di norme riguardanti il subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti

  1. Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico
  2. Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti
  3. Divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore
  4. Divieto per il soggetto sulle cui capacità l’operatore intende fare affidamento di affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto
  5. Divieto i) per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto, ii) per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare un’offerta nella stessa gara e iii) per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara
  6. Divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere complesse”

Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

La Commissione osserva che la disposizione di cui all’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, la quale non figura nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile con l’articolo 69, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE e con l’articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni.

Conclusioni della Commissione Europea

La Commissione Europea ritiene che il quadro giuridico italiano non sia conforme alle seguenti disposizioni del diritto UE:

  • Direttiva 2014/24/UE
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Direttiva 2014/23/UE

La Commissione invita il governo italiano, ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Cosa è una procedura d’infrazione e cosa comporta

La procedura di infrazione (chiamata anche ricorso per inadempimento) è un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE (Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea), volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La procedura d’infrazione può consistere, ad esempio, nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una disposizione nazionale, o una prassi amministrativa, che risulti incompatibile con norme europee.

Classico esempio d’infrazione è il mancato recepimento di una direttiva entro il termine previsto.

La procedura d’infrazione si sviluppa in 3 fasi:

  • fase di precontenzioso, è una fase informale in cui lo stato membro viene avvisato con una lettera di messa in mora
  • fase giurisdizionale o contenziosa, è la fase in cui la Corte di Giustizia europea avvia un vero e proprio procedimento
  • sanzioni, qualora la procedura giunga al termine con una sentenza di condanna, lo stato sotto processo può essere multato con una sanzione che è stata fissata in 9 milioni di euro, per ogni giorno di ritardo vi è inoltre una sanzione aggiuntiva che varia tra i 22.000 ai 700.000 euro 

 

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