Privacy e condominio: pubblicate le istruzioni del Garante. In bacheca solo gli avvisi di carattere generale
Il Provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio 2006, che discipina il trattamento di dati personali nell’ambito dell’amministrazione condominiale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2006, n. 152.
Il Provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio 2006, che discipina il trattamento di dati personali nell’ambito dell’amministrazione condominiale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2006, n. 152.
In questo provvedimento si legge, tra l’altro, che, in ambito condominiale, possono essere trattate senza il consenso dell’interessato le “sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione del condominio ed idonee a determinare le posizioni di dare e avere dei singoli partecipanti”.
Il Garante chiarisce, inoltre, che l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico si configura come trattamento illecito.
L’esposizione in tali luoghi è ammessa solo per “avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti)”; per tutti gli altri casi è necessario ricorrere a forme di comunicazione individuale o alla discussione in assemblea.
L’amministratore, in ogni caso, deve adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali.
In questo provvedimento si legge, tra l’altro, che, in ambito condominiale, possono essere trattate senza il consenso dell’interessato le “sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione del condominio ed idonee a determinare le posizioni di dare e avere dei singoli partecipanti”.
Il Garante chiarisce, inoltre, che l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico si configura come trattamento illecito.
L’esposizione in tali luoghi è ammessa solo per “avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti)”; per tutti gli altri casi è necessario ricorrere a forme di comunicazione individuale o alla discussione in assemblea.
L’amministratore, in ogni caso, deve adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali.
Documento | Dimensione | Formato |
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Provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio 2006 | 62 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/privacy-e-condominio-pubblicate-le-istruzioni-del-garante-in-bacheca-solo-gli-avvisi-di-carattere-generale/
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