Principio di rotazione nelle gare di appalto e prestazioni diverse

Principio di rotazione: nuovo incarico allo stesso operatore?

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CdS: il principio di rotazione non è violato se i servizi per cui si concorre hanno contenuto diverso necessitando di prestazioni diverse fornite da un operatore già aggiudicatario di lavori

Con la sentenza n. 7794/2022 il Consiglio di Stato chiarisce che partecipare ad una gara d’appalto ed aggiudicarsene i lavori non preclude alla successiva partecipazione di una nuova gara dello stesso ente appaltante, a patto che i lavori in gara siano di diversa natura con richiesta di competenze distinte.

Le molteplici competenze di un’impresa che si aggiudicava per due volte i lavori messi in gara dallo stesso ente, il caso

Un Comune avviava una procedura negoziata sottosoglia (art. 36, comma 2, lett. b del Codice) per l’affidamento di servizi alla quale partecipava con aggiudicazione una società già vincitrice di una gara indetta dalla stessa amministrazione.

Una seconda concorrente protestava, lamentando la violazione del principio di rotazione.

Il ricorso al Tar

Il Tar respingeva il ricorso, ritenendo non applicabile in quel caso il principio di rotazione, poiché:

  • trattavasi di “procedura sostanzialmente aperta”, aggiudicata secondo criteri oggettivi, pubblicizzata sul sito del Comune ed aperta ad ogni operatore;
  • i servizi oggetto della precedente e della nuova commessa non erano omogenei, appartenendo a differenti categorie merceologiche.

La società non vincitrice decideva, quindi, di appellarsi al CdS.

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CdS: le due gare vinte dallo stesso operatore hanno contenuti distinti necessitanti di competenze diverse

I giudici premettono che il divieto di invitare, nelle procedure sottosoglia, il precedente affidatario nell’affidamento delle nuove commesse, trae fondamento nell’esigenza di evitare rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento, e perseguire quindi l’effettiva concorrenza, garantendo la turnazione di diversi operatori nella realizzazione del medesimo servizio. Ma non è questo il caso.

Infatti:

la rotazione non ha ragione d’essere in caso di diversità tra le prestazioni oggetto degli affidamenti in successione, cioè a dire di “sostanziale alterità qualitativa” delle prestazioni oggetto delle due commesse 

La rotazione deve, cioè, essere intesa non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione del nuovo affidamento, ma solo nel senso di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza.

Nel caso in esame, è chiaro che i due affidamenti erano contenutisticamente distinti, per cui si conferma, in definitiva, l’inapplicabilità del principio di rotazione, in assenza di continuità tra le prestazioni contrattuali.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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