Prima casa: no per le pertinenze agricole sì alle pertinenze residenziali
Le Entrate chiariscono che possono beneficiare delle agevolazioni prima casa solo le pertinenze accatastate come C/2, C6 e C/7 al momento della stipula dell’atto di acquisto
Con l’interpello n. 566/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando, e quali, pertinenze possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.
Il quesito posto al Fisco
L’Istante ha stipulato un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato avente ad oggetto una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.
In considerazione dell’attuale stato dei fabbricati, vetusti e fatiscenti, l’istante intende dichiarare nell’atto di compravendita che, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Comune, procederà ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380/2001).
Al momento dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i vecchi fabbricati attualmente censiti in categoria D/10, avranno un’altra destinazione e saranno classificati catastalmente come segue:
- C/2 (cantine, soffitte, magazzini);
- C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
A detta dell’Istante, le suddette parti del ricostruito compendio immobiliare saranno destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto ed i corpi di fabbrica separati saranno situati in prossimità dell’abitazione e destinati in modo durevole al servizio ed ornamento della casa di abitazione e, pertanto, da considerarsi quali pertinenze.
Pertanto, il contribuente chiede se possano essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa anche per tali pertinenze.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia premette che le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
In merito all’individuazione degli immobili pertinenziali che possono fruire delle agevolazioni “prima casa”, l’Agenzia ha chiarito, con circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, che l’agevolazione in esame si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione.
La circolare 29 maggio 2013, n. 18/E ha, altresì, precisato che l’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.
Per le suesposte considerazioni, deve ritenersi che le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze del comma 3, della Nota II-bis, dell’art. 1 del dpr n. 131/1986 (TUR), non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto, sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.
Clicca qui per scaricare l’interpello 566/2021

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