A confronto le due metodologie di progettazione antincendio per uffici: il dm 22 febbraio 2006 e la nuova Regola Tecnica Verticale, V.4 Uffici
L’Inail in collaborazione con i Vigili del Fuoco e l’Ordine degli ingegneri ha pubblicato un’interessante guida in materia di prevenzione incendi per gli uffici, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio (ricordiamo la precedente guida in merito alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro).
In particolare, vengono utilizzati e messi a confronto i risultati delle due modalità di approccio utilizzabili per la progettazione antincendio delle attività adibite ad ufficio: l’approccio prescrittivo e quello prestazionale per il quale parliamo, quindi, del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).
Il Codice, infatti, ha determinato una vera rivoluzione nella progettazione antincendio, privilegiando un approccio prestazionale a quello prescrittivo in materia di prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.
Ricordiamo, inoltre, che dal 27 ottobre 2022 è in vigore il testo coordinato del dm 3 agosto 2015 aggiornato con le modifiche introdotte dalle recenti disposizioni normative.
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Nella pubblicazione in esame viene affrontata, utilizzando la metodologia del caso studio, la progettazione di un’attività adibita ad uffici al fine di evidenziare le differenze e le ricadute in termini progettuali nell’utilizzare la nuova RTV rispetto all’applicazione di quella tradizionale.
Lo scopo è quello di fornire al lettore pratici strumenti volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice.
Al fine di ridurre la probabilità di un incendio e limitarne le conseguenze è di fondamentale importanza la progettazione della sicurezza antincendio che, nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, è sancita dal dpr 1° agosto 2011 n. 151 e dal dlgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza), se si tratta di luoghi di lavoro.
Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può essere approcciata seguendo due diverse metodologie: di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.
L’approccio prescrittivo, da sempre utilizzato nella normativa italiana, è caratterizzato da un insieme di norme prescrittive che richiedono al progettista l’applicazione pedissequa del disposto normativo senza flessibilità; quello prestazionale (di origine anglosassone), invece, si basa sull’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata, mediante l’utilizzo di opportuni modelli di calcolo.
A seguito dell’emanazione del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015 e s.m.i.), che privilegia un approccio flessibile mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative, allineate con gli standard internazionali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali) fino ad emanare una serie di ulteriori specifiche RTV per arrivare, definitivamente, all’approccio prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate.
Ad oggi sono state pertanto emanate le seguenti RTV:
Successivamente il dm 12 aprile 2019 ha determinato la fine del cosiddetto “doppio binario”: per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale, è obbligatorio l’uso del Codice. Tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente (ad eccezione delle autorimesse di nuova costruzione).
Ad esempio: per la progettazione di un’attività destinata ad uffici si può utilizzare la Regola tecnica verticale V.4 oppure il dm 22 febbraio 2006; viceversa un’autorimessa di nuova costruzione può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della Regola tecnica verticale V.6, essendo stato abrogato il dm 1 febbraio 1986.
La guida ricorda che per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti, è possibile considerare il “doppio binario” (almeno fino all’abrogazione delle RTV tradizionali), ossia è possibile seguire due strade alternative e non complementari fra loro.
In particolare, vengono utilizzati e messi a confronto i risultati delle due modalità di approccio, ossia mediante:
II dm 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”, fornisce le prescrizioni inerenti alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio di edifici, e/o locali, destinati ad uffici con più di 25 persone presenti; sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali.
Più in dettaglio, gli uffici rientranti nel decreto in questione sono classificati in funzione del numero di persone presenti e si distinguono nelle seguenti cinque tipologie:
La regola tecnica verticale, V. 4, riguarda attività di ufficio con oltre 300 occupanti e si riferisce alle attività specificate al numero 71 dell’allegato I del dpr n. 151/2011.
Mentre la precedente RTV (del dm 2006) classifica gli uffici in base al numero di persone, la nuova V.4 prevede delle nuove classificazioni in base a:
Infine, il decreto specifica che devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO), fermo restando che la V.4 introduce misure specifiche per i seguenti aspetti:
L’Inail conclude evidenziando come la scelta di una o dell’altra norma di riferimento può portare ad un iter progettuale diverso in termini di:
Pertanto, è compito del progettista eseguire prioritariamente una valutazione, nello specifico contesto, su quale RTV convenga utilizzare in funzione di:
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