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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » La Prevenzione incendi nell’officina meccanica

La Prevenzione incendi nell’officina meccanica

Analisi dei rischi di incendio in una officina meccanica: normative vigenti e strategie di prevenzione e protezione

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 25 Febbraio 2025/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Prevenzione incendi officia meccanica

La prevenzione incendi nelle officine meccaniche è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori, la protezione delle attrezzature e il rispetto delle normative vigenti. Le officine meccaniche presentano numerosi fattori di rischio dovuti all’uso di sostanze infiammabili, macchinari elettrici e processi di saldatura. Questo approfondimento fornisce un’analisi dettagliata delle misure di prevenzione e protezione da adottare per minimizzare il rischio di incendi.

Indice

  • Perché è importante fare prevenzione incendi nelle officine meccaniche?
  • Prevenzione incendi officina meccanica
  • Normativa prevenzione incendi officine meccaniche
  • Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
  • Documentazione tecnica di prevenzione incendi per le officine meccaniche
  • FAQ prevenzione incendi officina meccanica

Perché è importante fare prevenzione incendi nelle officine meccaniche?

Le officine meccaniche presentano una molteplicità di pericoli legati al rischio di incendio, determinati dall’interazione di elementi combustibili, fonti di ignizione e condizioni ambientali sfavorevoli. L’impiego di sostanze infiammabili come oli lubrificanti, solventi organici e carburanti per il funzionamento di macchinari e veicoli costituisce un primo elemento critico. La volatilizzazione di questi prodotti può generare atmosfere esplosive, specialmente in ambienti scarsamente ventilati. Inoltre, la presenza di attrezzature elettriche ad alta potenza, come torni, frese, presse e compressori, aumenta il rischio di surriscaldamenti localizzati, sovraccarichi e cortocircuiti che possono innescare la combustione.

I processi di lavorazione meccanica, in particolare la saldatura, il taglio termico e l’uso di smerigliatrici, generano elevate temperature e proiezioni di scintille incandescenti, le quali, se in contatto con materiali infiammabili, possono determinare principi d’incendio o esplosioni. Inoltre, l’accumulo di polveri combustibili derivanti dalla lavorazione di metalli e materiali compositi può formare strati altamente infiammabili che, se sollevati nell’aria, possono generare deflagrazioni. Infine, una gestione non conforme delle sostanze infiammabili, compreso uno stoccaggio inadeguato o il mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra materiali combustibili e fonti di calore, amplifica i pericoli di propagazione dell’incendio.

Prevenzione incendi officina meccanica

Le attività relative ad autofficine e carrozzerie sono inserite nell’attività 53 del D.P.R. 151/2011 e quindi soggette all’obbligo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. In particolare si fa riferimento a officine per la riparazione di:

  • veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
  • materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

Le possibili attività soggette alla prevenzione incendi potrebbero essere, anche in forma congiunta, associate a quelle n. 14 (officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti) e n. 74 (centrali termiche oltre i 116 Kw).

Per esse si adotta la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I del D.M. 7 agosto 2012 per le attività non normate. Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel Codice di Prevenzione Incendi.

N.ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)CATEGORIA
ABC
53Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2
b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2
b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82
72Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, che contempla solo la prima parte della ex 72 (la seconda viene inserita nella nuova att. 54), modifica il parametro per determinare l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, sostituendo, per le officine di autoveicoli, i “9 autoveicoli” con “300 m2” di superficie coperta dell’officina; introduce le officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1.000 m2.

Normativa prevenzione incendi officine meccaniche

Il quadro normativo relativo alla prevenzione incendi nelle officine meccaniche è costituito da un insieme articolato di regolamenti e standard tecnici, finalizzati a garantire la sicurezza degli operatori e la protezione degli ambienti di lavoro.

  • Codice di prevenzione incendi: in caso di nuove attività;
  • regola tradizionale: in caso di modifiche o variazioni compatibili con la norma di attività già in possesso di SCIA. Nei casi di modifiche e/o ampliamenti alle attività già esistenti, tra le quali le autorimesse, il tecnico ha la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice;
  • D.M. 30/11/1983: termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
  • D.M. 3/09/2021: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 definisce le disposizioni generali per la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze, imponendo obblighi precisi ai datori di lavoro in termini di valutazione del rischio, adozione di misure preventive e formazione del personale.

Le norme tecniche UNI e CEI costituiscono riferimenti fondamentali per la progettazione e l’installazione degli impianti di protezione antincendio, fornendo specifiche dettagliate sui sistemi di rilevazione, sui materiali ignifughi e sulle metodologie di test per la resistenza al fuoco delle strutture. L’adozione di queste norme consente di standardizzare le procedure di sicurezza e di garantire un livello elevato di protezione contro il rischio di incendio.

Grazie al software antincendio puoi redigere tutta la documentazione antincendio in linea con i vari D.M. ed elaborare la valutazione del rischio incendi in base alle tue esigenze.

Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

Facciamo chiarezza sull’assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 delle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, i cosiddetti gommisti. Bisogna in primis specificare che le suddette attività sono tipicamente dedicate alla riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria e all’equilibratura e convergenza delle ruote, lavorazioni sostanzialmente “a freddo” ove non vengono incluse altre particolari attività quali, ad esempio, la vulcanizzazione della gomma.

Si ritiene, quindi, che per tali casistiche l’elemento di rischio da considerare ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, sia costituito dalla mera presenza di quantitativi di gomme e pneumatici, da inquadrare pertanto al punto 43 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se con quantitativi in deposito superiori a 10.000 Kg.

Qualora invece, all’interno della predetta attività si svolgano anche riparazioni meccaniche o di carrozzerie di autoveicoli, le stesse si configurano come officine per la riparazione di veicoli a motore o carrozzerie e, quindi, inquadrabili al punto 53 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se di superficie maggiore a 300 m2.

Un gommista chiede parere al VVF

Un professionista  chiede se un’attività di “gommista” svolta all’interno di un locale che supera i 300 m2 è assoggettabile all’attività n° 53 dell’allegato I al D.P.R. 151/20011 pur non essendo un’officina di riparazione che svolge attività sul veicolo e/o parti del motore (es. verniciature, cambio olio ecc.) oppure, avendo un quantitativo di gomme superiore a 10.000 kg, è assoggettabile all’attività n° 43 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 (pur essendo il deposito effettuato nell’ambito del locale ma non come attività principale ed esclusiva).

Considerato che i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario alle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle gomme, senza interventi di carrozzeria e/o meccanici, e che il deposito non viene effettuato in maniera esclusiva, ma è inserito nell’attività sempre presidiata durante l’esercizio, il Comando dei Vigili del Fuoco è del parere che l’attività così come configurata non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio.

Documentazione tecnica di prevenzione incendi per le officine meccaniche

La documentazione tecnica di prevenzione incendi comprende una relazione tecnica e gli elaborati grafici. La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Bisogna specificare gli elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali:

  • destinazione d’uso (generale e particolare);
  • sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
  • carico di incendio nei vari compartimenti;
  • impianti di processo;
  • lavorazioni;
  • macchine, apparecchiature ed attrezzi;
  • movimentazioni interne;
  • impianti tecnologici di servizio;
  • aree a rischio specifico.

Bisogna, poi, descrivere le condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati. Si procede con la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, con l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

Nella relazione tecnica deve essere inserita anche una descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Da non trascurare l’individuazione degli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

FAQ prevenzione incendi officina meccanica

Di seguito puoi leggere una serie di FAQ in riferimento alla prevenzione incendi in una officina meccanica.

Perché la prevenzione incendi è fondamentale nelle officine meccaniche?

Le officine meccaniche presentano numerosi rischi di incendio a causa della presenza di sostanze infiammabili, macchinari elettrici e processi di lavorazione come la saldatura e il taglio termico. La prevenzione incendi è essenziale per garantire la sicurezza dei lavoratori, proteggere le attrezzature e rispettare le normative vigenti.

Quali sono i principali fattori di rischio di incendio in un’officina meccanica?

I principali fattori di rischio di incendio in una officina meccanica sono i seguenti:

  • presenza di oli lubrificanti, solventi e carburanti infiammabili;
  • macchinari elettrici ad alta potenza con rischio di surriscaldamento e cortocircuito;
  • processi di lavorazione come saldatura e smerigliatura che generano scintille;
  • accumulo di polveri combustibili;
  • stoccaggio inadeguato di materiali infiammabili.

Quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate?

  • Prevenzione: corretta ventilazione, manutenzione degli impianti elettrici, stoccaggio sicuro delle sostanze infiammabili.
  • Protezione: impianti di rilevazione incendi, estintori, sistemi di spegnimento automatico, formazione del personale.

Quali documenti tecnici sono richiesti per la prevenzione incendi?

  • Relazione tecnica con individuazione dei pericoli e misure di prevenzione.
  • Elaborati grafici degli impianti di sicurezza.
  • Valutazione del rischio incendio e descrizione delle azioni di mitigazione.

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