Prevenzione incendi, nuova regola tecnica per impianti distribuzione idrogeno
In vigore dal 5 dicembre prossimo le nuove regole per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti distribuzione idrogeno per autotrazione ai fini della prevenzione incendi
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 257 del 6 novembre 2018) il decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell’Interno, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione“.
Il provvedimento ha aggiornato le regole per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifiche a partire dal 5 dicembre prossimo (data di entrate in vigore del decreto stesso).
Obiettivi
La regola tecnica contenuta in allegato al decreto è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, quali:
- minimizzare le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all’impianto
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza
Ubicazione
Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l’attestazione, riportante che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale.
Prodotti antincendio
Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l’utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno. In particolare tali prodotti devono essere:
- identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto
- accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione
Entrata in vigore
Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 5 dicembre 2018.
Dalla data di entrata in vigore è abrogato il decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2006, recante: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
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