Prevenzione incendi edifici tutelati, la guida sulla deroga alle regole tecniche
Prevenzione incendi edifici tutelati: i VV.F. forniscono una guida su come derogare le regole tecniche grazie all’individuazione delle misure di sicurezza equivalenti
In base al dpr 151/2011 le attività aperte al pubblico situate negli edifici tutelati dallo Stato (es. biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni, mostre, etc.) sono soggette a controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco e devono dunque sottostare alle specifiche regole tecniche.
Talvolta, le caratteristiche morfologiche e strutturali degli edifici tutelati non consentono l’applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche o, comunque, sono attuabili solo attraverso interventi invasivi, incompatibili con i vincoli storico-artistici ricadenti sugli immobili.
Per far fronte a ciò spesso si ricorre alla “deroga”, ossia si individuano misure alternative a quelle previste nelle regole tecniche, dopo un’attenta valutazione dei rischi.
I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la circolare 3181/2016 contenente le linee guida “Valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela“, in cui sono definiti i criteri generali per procedere alla progettazione antincendio in deroga alle regole tecniche specifiche.
Il documento rappresenta un valido ausilio per il progettista in quanto individua le misure tecniche da adottare in caso di ricorso all’istituto della deroga nella progettazione antincendio di edifici tutelati, basandosi sui casi di deroga più frequenti.
Nella guida viene stabilito che, nella progettazione in deroga alle norme vigenti per edifici tutelati, è necessario procedere attraverso la preliminare valutazione del rischio di incendio (per gli occupanti e per i beni tutelati) e poi l’individuazione di soluzioni tecniche e misure aggiuntive da adottare in deroga alle seguenti misure antincendio:
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza antincendio
- controllo dell’incendio
- rilevazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- cantieri temporanei e mobili
Solo in questo modo è possibile assicurare un grado di sicurezza antincendio equivalente a quello della regola tecnica alla quale si intende derogare.
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