Datore di lavoro

Prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso: quali i compiti del datore di lavoro?

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Dall’Ispettorato del lavoro le indicazioni operative sui compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione svolti dal datore di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, contenente le indicazioni operative per i soggetti che svolgono l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro.

L’INL ha recepito le novità introdotte dal Job Act (dlgs 151/2015) in materia di sicurezza del lavoro e di svolgimento diretto dei compiti gestione delle emergenze da parte del datore di lavoro.

L’art. 20, comma 1, lettera g) del dlgs 151/2015 ha modificato l’art. 34 del dlgs 81/2008:

anche nelle piccole imprese, con più di 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, se in possesso della formazione prevista.

Grazie alla modifica apportata, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente tali compiti, in alternativa al servizio di prevenzione e protezione, purché frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del T.U., previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • altre aziende fino a 200 lavoratori

Circolare INL

La circolare INL fornisce indicazioni in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (di cui all’art. 34, comma 1, del dlgs 81/2008).

Nello specifico, viene precisato che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, ha l’obbligo di:

  • designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 18, comma 1, lettera b)
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (art. 18, comma 1, lettera t)
  • adeguare le misure necessarie alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, al numero delle persone presenti e dei rischi specifici dell’azienda (art. 43 comma 2)

Viene infine chiarito che il datore di lavoro non opera in totale autonomia nello svolgimento diretto di tali compiti; si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure necessarie, designati in numero adeguato e sufficiente (art. 43 comma 2).

 

Clicca qui per scaricare la circolare 11 gennaio 2018, n. 1

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