Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza
Prevenzione incendi cantieri: norme, rischio incendio, lavori a caldo, addetti, controlli, PSC/POS e gestione sicura delle emergenze.
La prevenzione incendi nei cantieri non si esaurisce nella presenza degli estintori. Richiede di individuare sorgenti di innesco, materiali combustibili e infiammabili, lavorazioni pericolose, condizioni di evacuazione e mezzi di estinzione, aggiornando le misure al continuo evolversi del cantiere.
Il rischio, infatti, cambia insieme al cantiere: cambiano le lavorazioni, i materiali presenti, gli impianti temporanei, i depositi, le vie di esodo e spesso anche le imprese coinvolte. Per questo la sicurezza antincendio deve essere pianificata fin dall’inizio, coordinata attraverso PSC e POS quando previsti e verificata durante tutte le fasi dei lavori.
I riferimenti generali restano il D.Lgs. 81/2008 e il Codice di Prevenzione Incendi. A questi si affiancano i decreti antincendio del settembre 2021, con un’importante precisazione: per i cantieri temporanei o mobili il D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA) opera limitatamente agli articoli 4, 5 e 6, mentre il D.M. 3 settembre 2021 (decreto minicodice) esclude espressamente i cantieri temporanei o mobili dal proprio campo di applicazione.
In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento prendendo come riferimento principale il quaderno INAIL sul rischio incendio ed esplosione in edilizia (2021) opportunamente aggiornato con le più recenti innovazioni normative.
Indice
- Quali sono le norme di riferimento per la prevenzione incendi nei cantieri?
- Chi deve organizzare il servizio antincendio in cantiere?
- Come si valuta il rischio incendio in un cantiere?
- Quali sono le principali cause di incendio in cantiere?
- Rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione
- Come deve essere organizzato il layout di cantiere per ridurre il rischio incendio?
- Individuazione delle principali misure di prevenzione e protezione
- Quando un cantiere è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?
- Come integrare la prevenzione incendi nel PSC e nel POS?
- Quali controlli fare mentre il cantiere cambia?
- Quanti addetti antincendio servono in un cantiere?
- Quando servono gli addetti antincendio in cantiere? Quale formazione devono avere?
- Come devono essere controllati estintori e altri presidi antincendio?
- Checklist prevenzione incendi in cantiere: cosa fare e cosa non fare
- FAQ
Quali sono le norme di riferimento per la prevenzione incendi nei cantieri?
La sicurezza antincendio in cantiere parte dal D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare i rischi, predisporre misure di prevenzione ed evacuazione e designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.; i decreti del settembre 2021 disciplinano invece aspetti specifici come formazione degli addetti e manutenzione dei presidi.
Nel cantiere temporaneo o mobile queste prescrizioni devono coordinarsi con la disciplina specifica del Titolo IV e con PSC e POS.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 richiede, tra l’altro, di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione”. La misura deve essere proporzionata alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’organizzazione e alle persone presenti coerentemente con il D.M. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), che ha superato il vecchio approccio rigidamente prescrittivo a favore di un approccio prestazionale. Questo modello consente al progettista (che assume la piena responsabilità della valutazione del rischio) di adottare soluzioni proporzionate al rischio reale, avvalendosi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering – FSE) o di tecnologie innovative.
Un punto spesso fonte di equivoci riguarda i tre decreti antincendio del settembre 2021.
- D.M. 1/09/2021: disciplina controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
- D.M. 2/09/2021: per i cantieri temporanei o mobili si applicano le prescrizioni degli artt. 4, 5 e 6, relative in particolare ad addetti, formazione e docenti;
- D.M. 3/09/2021: esclude dal proprio campo di applicazione i cantieri temporanei o mobili.
Il D.M. 3 settembre 2021 non elimina gli obblighi di prevenzione incendi in cantiere: esclude semplicemente l’applicazione del “Minicodice” al cantiere in quanto tale. Non si applicano al cantiere, come obblighi derivanti da quel decreto, né i criteri dell’Allegato I per individuare i “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio”, né la relativa strategia antincendio su compartimentazione, esodo, GSA, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio e sicurezza degli impianti.
Ma l’esclusione non significa affatto “nel cantiere non devo valutare il rischio incendio”. Significa che cambia la fonte normativa: il riferimento principale resta il D.Lgs. 81/2008, in particolare il Titolo IV e l’Allegato XV, insieme alle altre norme antincendio che risultano applicabili alla specifica attività presente nel cantiere.
Anche il Decreto GSA (D.M. 2 settembre 2021) non si applica nella sua interezza ai cantieri temporanei o mobili, i quali mantengono una specifica e autonoma gestione della sicurezza e dell’emergenza regolamentata dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare all’interno del PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento e del POS – Piano Operativo di Sicurezza).
Gli artt. 2 e 3 sulla gestione in esercizio/emergenza e informazione/formazione generale secondo quel decreto non sono pertanto direttamente applicabili al cantiere.
Questo significa, per esempio, che non è corretto affermare che in un cantiere il piano di emergenza diventa obbligatorio perché ci sono almeno 10 lavoratori in forza dell’art. 2 del D.M. 2 settembre 2021. Quella specifica regola non si applica al cantiere. Ciò non elimina l’obbligo di organizzare l’emergenza: semplicemente la sua organizzazione deriva dal D.Lgs. 81/2008, dal PSC/POS e dalle eventuali norme specifiche applicabili.
Il Testo Unico della Sicurezza prevede specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro, coordinatori e addetti:
- Art. 15, comma 1, lett. u): inserisce tra le misure generali di tutela la pianificazione dell’evacuazione, del primo soccorso e della lotta antincendio.
- Art. 18, comma 1, lett. b) e t): obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e ad adottare le misure necessarie ai sensi dell’Art. 43.
- Art. 43, commi 1 e 3: definisce gli obblighi del datore di lavoro nell’organizzare i rapporti con i servizi pubblici di soccorso, fornire informazione sui pericoli gravi e immediati, programmare le procedure di arresto/messa in sicurezza delle attività lavorative, e garantire presidi di estinzione idonei. Stabilisce che i lavoratori, salvo giustificato motivo, non possono rifiutare la designazione come addetti all’emergenza.
- Art. 44: tutela il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro in presenza di un pericolo grave e inevitabile, impedendo qualsiasi conseguenza dannosa o pregiudizio nei suoi confronti.
- Art. 46: rimanda ai criteri del D.M. 10 marzo 1998 (abrogato dai tre decreti antincendio del settembre 2021). I cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per opere di lunghezza superiore a 50 metri o quelli con impiego di esplosivi sono classificati come attività a rischio di incendio elevato (Allegato IX).
Da non dimenticare che l’esclusione del cantiere dal D.M. 3 settembre 2021 non rende inapplicabile il Codice di prevenzione incendi o una specifica regola tecnica a un’attività presente nel cantiere che vi ricada autonomamente. Il D.P.R. 151/2011, ad esempio, include tra le attività soggette gruppi elettrogeni oltre 25 kW e varie tipologie di depositi di gas o liquidi sopra determinate soglie.
| Norma | Applicazione al cantiere | Conseguenza pratica |
| D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV + Allegato XV | Sì | È il riferimento centrale per valutazione, organizzazione e coordinamento del rischio incendio nel cantiere |
| D.M. 1 settembre 2021 – Decreto Controlli | Sì | Controllo, manutenzione e sorveglianza di estintori, impianti e altri presidi |
| D.M. 2 settembre 2021 – GSA | Solo artt. 4, 5 e 6 | Designazione degli addetti, formazione/aggiornamento e requisiti dei docenti |
| D.M. 3 settembre 2021 – Minicodice | No | Non si usa per classificare/progettare il cantiere come luogo di lavoro a basso rischio |
| D.P.R. 151/2011 | Se ricorrono attività e soglie dell’Allegato I | Possono scattare gli adempimenti di prevenzione incendi anche all’interno di un cantiere |
| Regole tecniche specifiche / Codice di prevenzione incendi | Quando applicabili alla specifica attività | L’esclusione del D.M. 3/9/2021 non le rende inapplicabili |
Chi deve organizzare il servizio antincendio in cantiere?
In via ordinaria, ciascun datore di lavoro deve assicurare la presenza di lavoratori adeguatamente designati e formati per la gestione dell’emergenza. Nei cantieri, però, il D.Lgs. 81/2008 consente anche di organizzare un servizio comune, evitando di costruire sistemi separati e non coordinati tra imprese.
Il D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che il datore di lavoro designi preventivamente gli addetti antincendio. Nei cantieri entra però in gioco anche l’art. 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Se il contratto di affidamento stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di designazione previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b).
Come si valuta il rischio incendio in un cantiere?
Il rischio incendio nei cantieri è particolarmente dinamico perché lavorazioni, materiali, impianti provvisori, vie di transito e imprese presenti cambiano durante l’avanzamento dell’opera. Una valutazione corretta non può quindi essere considerata immutabile per tutta la durata dei lavori.
La valutazione del rischio incendio deve pertanto seguire l’evoluzione concreta del cantiere. Una lavorazione sicura nella fase iniziale può diventare critica quando aumentano materiali combustibili, vengono installati impianti temporanei oppure iniziano saldature, impermeabilizzazioni o lavorazioni contemporanee di imprese diverse.
Tra le condizioni da verificare rientrano in particolare:
- presenza e quantità di materiali combustibili;
- liquidi e gas infiammabili;
- bombole e serbatoi;
- apparecchiature elettriche e impianti provvisori;
- generatori, motori e apparecchi di riscaldamento;
- saldatura, taglio e altre lavorazioni a caldo;
- uso di fiamme libere;
- accumulo di rifiuti;
- percorsi di esodo e accessibilità per i soccorsi;
- interferenze tra imprese e lavorazioni contemporanee.
La valutazione del rischio incendio deve individuare pericoli, persone esposte, probabilità di innesco, possibilità di propagazione e conseguenze, per poi definire misure tecniche, organizzative e procedurali coerenti con la specifica fase del cantiere.
La valutazione deve essere rivista quando le modifiche del processo o dell’organizzazione del lavoro sono significative per la salute e sicurezza, principio previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008.
Lo step preliminare nella valutazione del rischio è l’individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione.
Quali sono le principali cause di incendio in cantiere?
Le principali condizioni da controllare sono la presenza contemporanea di un combustibile e di una sorgente di innesco. In cantiere questa combinazione è frequente: materiali da costruzione e imballaggi convivono con impianti provvisori, macchine, generatori, fiamme libere e lavorazioni a caldo.
Tra i fattori da verificare rientrano soprattutto materiali combustibili e isolanti, legname e imballaggi, polveri combustibili, liquidi e gas infiammabili, bombole, serbatoi e carburanti, impianti elettrici provvisori, gruppi elettrogeni, apparecchi di riscaldamento, saldatura e taglio, posa a caldo di membrane, smerigliatura, rifiuti accumulati e scavi in prossimità di reti del gas.
Materiali combustibili e infiammabili
- Solidi: La facilità e la velocità di combustione dipendono dalla natura chimica, dall’umidità (materiale più secco = meno energia richiesta), dalla superficie di contatto con l’aria (materiali sottili o porosi bruciano più rapidamente) e dalla disposizione spaziale (gli elementi verticali, come i teli dei ponteggi, favoriscono una propagazione verticale rapidissima). Le polveri di legno, generate durante il taglio, possono formare miscele esplosive (deflagrazioni ATEX) innescabili anche da piccoli archi elettrici16. I materiali isolanti termici esterni (es. “cappotto”) presentano elevati fattori di rischio se non adeguatamente protetti.
- Liquidi: Bruciano sotto forma di vapori quando la concentrazione si trova all’interno del campo di infiammabilità (es. benzina 1% – 6,5%; gasolio 0,6% – 6,5%). La benzina è particolarmente pericolosa perché ha una temperatura di infiammabilità (flash point) di -20 °C, rendendola pronta ad incendiarsi a temperature ambiente ordinarie, rispetto ai 65 °C del gasolio1920. I contenitori esposti al fuoco possono perdere l’integrità o diventare pericolosi oggetti in pressione21.
- Gas: Invisibili e inodori (odorizzati per legge), richiedono energie di innesco bassissime22. Possono essere immagazzinati compressi (metano a >100 atm), liquefatti (GPL a 2-10 atm), disciolti (acetilene a 15-19 atm) o come comburenti (bombole di ossigeno). Dal punto di vista della densità rispetto all’aria, il GPL è più pesante dell’aria e tende ad accumularsi in basso (vani interrati, scavi, fosse) con gravi pericoli di esplosione, mentre il metano, più leggero, tende a salire e disperdersi all’aperto.
Rischio elettrico
Il passaggio di corrente genera calore (effetto Joule), degradando gradualmente o distruggendo gli isolanti
- Principali tipologie di guasto: Sovraccarico (condizione anomala in circuito sano, con corrente d’impiego $I_B$ superiore alla portata nominale del cavo $I_z$, che porta a temperature superiori ai 70 °C per il PVC o 90 °C per l’EPR, riducendone la vita utile); guasto dell’isolamento (invecchiamento o abrasione meccanica che causa archi elettrici continui); guasto ai terminali di collegamento (serraggi allentati che riducono l’area effettiva di contatto a meno dell’1%, aumentando la resistenza e provocando surriscaldamenti); guasto ai conduttori (rotture da sollecitazioni o vibrazioni, in cui il rame ossida e fonde a 1250 °C originando un arco)2.
- Conseguenze: Cortocircuiti (cedimento totale dell’isolamento con calo drastico dell’impedenza e crescita esponenziale della corrente); guasti a terra; archi elettrici (scariche ad altissima temperatura capaci di fondere metalli e proiettare particelle incandescenti).
- Impianto di cantiere: Deve essere progettato in base alla durata del cantiere, protetto da urti meccanici (schiacciamenti da mezzi), acqua e polvere (elevati gradi di protezione delle custodie), e deve integrare interruttori magnetotermici (protezione da sovraccarichi e cortocircuiti), interruttori differenziali (con soglia $\le 30$ mA come misura addizionale contro i contatti diretti) e dispositivi di protezione contro i fulmini (SPD).
Lavori a caldo
Attività che impiegano fiamme libere o producono calore/scintille (saldatura ad arco fino a 4000 °C, cannelli ossiacetilenici a 3000 °C, fiamme a propano a 2000 °C, smerigliatrici/mole a >500 °C).
Nella posa a caldo di membrane bituminose su coperture, il rischio è accentuato in tetti in legno o tetti ventilati (la cui intercapedine favorisce l’apporto di ossigeno e velocizza la propagazione). I lavoratori sono inoltre esposti a fumi di pirolisi del bitume contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA), a rischio cancerogeno per via inalatoria o cutanea.
Uso di materiale esplosivo
Sostanze a rapidissima decomposizione classificate in deflagranti (velocità nell’ordine di centinaia di metri al secondo, tipiche da lancio) e detonanti (velocità dell’onda d’urto superiore a quella del suono, reazione quasi istantanea).
Altre cause
Mozziconi di sigaretta (tabacco fino a 800 °C, innescano a circa 200 °C carta, tessuti o termoplastici in ambienti non presidiati con dinamica di ignizione lenta); bracieri di fortuna (proiezione di faville e braci con accumulo termico lento); incendi di origine dolosa (rapidi, richiedono videosorveglianza e controllo degli accessi).
Rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione
Scavi in prossimità di sottoservizi
Lo scavo vicino a condutture di gas o reti elettriche preesistenti è assimilato ad ambiente confinato o sospetto di inquinamento (Art. 66 D.Lgs. 81/08), imponendo la qualificazione dell’impresa ai sensi del D.P.R. 177/11.
Procedure operative: Acquisizione preliminare delle planimetrie dei gestori di rete; effettuazione di indagini non invasive con georadar (GPR) o videoispezioni prima dello scavo a mano. L’utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale come la trivellazione orizzontale controllata (TOC) non esclude il rischio di perforazione; in caso di rottura, il gas metano può incanalarsi all’interno di corrugati elettrici e accumularsi in locali chiusi a distanze elevate (fino a 100 metri), provocando deflagrazioni.
Misure antincendio: Rilascio del Permesso di lavoro (UNI 10449:2008), emissione del certificato di isolamento elettrico/disattivazione, bonifica gas free, monitoraggio costante dei livelli di ossigeno e delle concentrazioni di gas infiammabili con indicatori acustici tarati.
Lavori con fiamme libere, solventi e coloranti
Saldatura e smerigliatura: Rimuovere i materiali combustibili entro un raggio superiore a 10 metri o coprirli con teli incombustibili. Le scintille prodotte dalle smerigliatrici (fino a 500 °C) possono penetrare attraverso piccole crepe in aree adiacenti o sul lato opposto di pareti e solai. Vietato l’uso delle saldatrici per disgelare tubazioni.
Catramatura: Le bombole di GPL devono essere trasportate su carrelli, tenute in posizione verticale lontano da calore, dotate di riduttori di pressione controllati e raccordate con tubi di gomma conformi alla UNI EN ISO 3821:2020. Ronda di controllo di un’ora al termine dei lavori. I depositi di bombole di GPL (in cantiere tipicamente <300 kg) devono essere collocati all’esterno per ridurne la vulnerabilità a vandali o dolo.
Stoccaggio di materiali infiammabili
I materiali isolanti per il “cappotto” termico devono essere depositati lontano da fonti di innesco, limitandone i volumi al fabbisogno del breve periodo, mantenendo costantemente fruibili le vie di esodo e predisponendo estintori carrellati.
Rischio amianto nelle manutenzioni
Circa il 10% delle tubazioni interrate delle reti idriche o del gas è in cemento-amianto, e spesso quelle dismesse vengono riutilizzate come cavidotti. Negli interventi urgenti o di stress, il rischio di frantumazione involontaria aumenta.
Regole operative: È vietato avviare lavori in strutture antecedenti il 1995 senza indagini preliminari, frantumare/tagliare MCA, o abbandonare rifiuti Rca. È obbligatorio segnalare la presenza di MCA, assicurarsi che la ditta specializzata presenti il Piano di lavoro amianto all’AUSL, bagnare le superfici con acqua e incapsulante prima di ogni manomissione, e acquisire il quarto foglio del formulario di trasporto dei rifiuti ad idonea discarica.
Edifici sottoposti a tutela
Presentano un’elevata vulnerabilità intrinseca per l’architettura complessa, l’assenza di compartimentazioni, l’impiego esteso di legname secco (caratterizzato da basso contenuto di umidità e suscettibile di fuoco covante rilevabile solo dopo ore dalla chiusura dei lavori) e l’accessibilità ridotta per i mezzi dei Vigili del Fuoco.
Tecnologie e misure specifiche: Utilizzo della modellazione BIM applicata alla prevenzione incendi (progetto Fire Digital Check – FDC) e dell’ingegneria prestazionale (FSE) per evitare interventi troppo invasivi. Impiego di cavi non propaganti l’incendio, segregazione degli impianti provvisori in cavedi resistenti al fuoco, ponteggi metallici (anziché in legno) trattati con vernici ignifughe, solventi incombustibili, e adozione di procedure di sorveglianza dedicate in caso di disattivazione temporanea degli impianti di protezione attiva.
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Come deve essere organizzato il layout di cantiere per ridurre il rischio incendio?
Un buon layout di cantiere separa le lavorazioni e i depositi a rischio dalle normali aree di transito e mantiene sempre praticabili vie di esodo e accessi per i soccorsi. La prevenzione, in questo caso, inizia dalla planimetria prima ancora che dagli estintori.
Nell’organizzazione degli spazi è opportuno individuare chiaramente aree di deposito, bombole e carburanti, zone per lavori a caldo, gruppi elettrogeni, quadri elettrici, mezzi di estinzione, percorsi di evacuazione, punto di raccolta e accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco.
Le quantità di sostanze pericolose dovrebbero inoltre essere limitate al reale fabbisogno operativo. Depositare più materiale del necessario non migliora la produttività del cantiere e aumenta invece il carico d’incendio e la complessità dell’emergenza.
L’allestimento del cantiere dovrà attenzionare, specificatamente, le aree dove i rischi possono essere maggiori, ad esempio:
- stoccaggio di materiali e uso di sostanze infiammabili;
- deposito di rifiuti in attesa di allontanamento dal cantiere;
- installazione di impianti elettrici fissi e temporanei;
- lavori di scavo in prossimità di reti di gas ed energia elettrica esistenti.
In presenza di alcune situazioni che possono rappresentare una fonte d’innesco, quali operazioni di saldatura, uso di fiamme libere nelle operazioni d’impermeabilizzazione, stoccaggi di materiali e sostanze infiammabili, impianti elettrici provvisori, ecc. potrebbero, addirittura, costituirsi condizioni rientranti nel campo d’applicazione del D.P.R. 151/2011.
Individuazione delle principali misure di prevenzione e protezione
Misure generali
Valutazione dei rischi basata sul potere calorifico (carico d’incendio), sulla reazione al fuoco dei materiali (velocità di propagazione, post-combustione, gocciolamento; classificazione italiana da 0 a 5 o europea UNI EN 13501-1 da A1 a F) e sulla pezzatura (i solidi finemente suddivisi come i trucioli di legno hanno un elevatissimo rapporto superficie/volume e raggiungono rapidamente la temperatura di autoaccensione rispetto a blocchi compatti).
Stoccaggio di gas e liquidi infiammabili
Misure preventive includono la ventilazione naturale (per impedire la formazione di atmosfere ATEX), il monitoraggio della salubrità dell’aria tramite rilevatori a fotoionizzazione (P.I.D.), e l’impiego di barriere protettive contro gli urti dei mezzi meccanici. I depositi di fusti devono essere chiaramente segnalati, etichettati, dotati di estintori portatili idonei alla classe di fuoco e chiusi in modo sicuro negli orari di inattività.
Depositi di rifiuti combustibili
Calcolo delle distanze di separazione esterne secondo la misura di compartimentazione S.3 del Codice di prevenzione incendi. I rifiuti liquidi vanno tenuti in serbatoi a norma con bacini di contenimento a tenuta, mentre i cumuli di rifiuti solidi devono essere ventilati e di altezza limitata per evitare fenomeni di autocombustione. È vietato miscelare rifiuti pericolosi incompatibili o miscelare rifiuti pericolosi con non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Gestione lavorazioni con sorgenti di calore
Determinazione della potenza termica radiante tramite la legge di Stefan-Boltzmann ($E = \sigma \cdot T^4$) e confronto con i flussi termici di danno del bersaglio (es. 12,5 kW/m² provoca la fusione di elementi plastici, 25 kW/m² l’ignizione del legno senza fiamma pilota). La conduzione termica su lamiere grecate sottoposte a fiamme libere può causare temperature di 530 °C sul lato opposto in un minuto, innescando materiali isolanti adiacenti (es. polistirene).
Permesso di lavoro a caldo
Documento scritto e firmato che autorizza formalmente la lavorazione non routinaria in un’area non permanentemente dedicata.
Definisce i nominativi, la strumentazione, la durata e impone l’ispezione preventiva dell’area, la sorveglianza continua durante l’attività, e un controllo finale (ronda antincendio) da effettuare tra una e quattro ore dopo il completamento dei lavori per scongiurare fuochi covanti.
Riduzione dei pericoli
Sostituzione dei processi (es. incollaggio a freddo di membrane bituminose), schermatura delle sorgenti, messa a terra di impianti/masse metalliche per evitare scariche elettrostatiche, e impiego di rivelatori per individuare combustioni di tipo covante nelle vecchie strutture lignee.
Gestione delle lavorazioni con esplosivi
Regolata dal TULPS (Allegato B Cap. V) e dal D.P.R. 302/1956. Impone il caricamento delle mine con strumenti non ferrosi (no scintille), brillamento ad ore stabilite, e uso di segnali acustici tramite tromba (tre fasi: avviso di sgombero area, imminenza dello sparo, cessato pericolo). Se una mina fallisce l’accensione, è vietato rientrare per almeno 30 minuti (o 10 minuti in caso di accensione elettrica)74. Gli addetti devono essere dotati di speciale licenza di fochino rilasciata dal Prefetto.
Gestione incendi in presenza di amianto
Le lastre esposte a calore elevato subiscono l’effetto Spalling (rottura dei legami chimici dell’acqua all’interno del cemento, che distrugge la coesione molecolare)76. Lo Spalling non violento provoca lo spellamento graduale dell’elemento strutturale (avvertibile con crepitio), mentre lo Spalling violento o esplosivo genera rotture repentine che proiettano piccoli frammenti e fibre di amianto nell’ambiente circostante oltre i 50 metri di raggio, trasportati dai moti termici ascensionali.
E’ opportuno segnalare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) ai soccorritori, raccomandare alla popolazione sottovento la chiusura dei serramenti, vietare fumo/cibi/bevande nelle aree esposte, e nebulizzare acqua per abbattere la polverosità durante e dopo l’evento (rimozione macerie e smassamento)7879. I lavoratori che operano a contatto diretto devono indossare DPI di terza categoria (tute monouso tipo 5 in TNT di classe 3, 4 o 5, calzari e guanti sigillati con nastro isolante, e semimaschere o maschere pieno-facciali con filtro P3).
Quando un cantiere è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?
Il cantiere, in quanto tale, non è automaticamente un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’obbligo scatta quando nel cantiere sono presenti attività, depositi o impianti che superano le condizioni e le soglie previste dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Possono assumere rilievo, a seconda di quantità e caratteristiche, depositi di gas infiammabili, ossigeno o combustibili, depositi di legname, impianti per la produzione di calore, gruppi elettrogeni e impianti di distribuzione carburanti.
Il D.P.R. 151/2011 suddivide le attività in categorie A, B e C. Per le attività di categoria B e C è prevista la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco; per la categoria A non è prevista la valutazione preventiva del progetto, ferma restando la SCIA prevista dal procedimento.
Il controllo deve quindi essere effettuato sulle singole attività effettivamente presenti nel cantiere e sulle relative soglie, non sull’etichetta generica di “cantiere”.
Ecco le attività tipiche di cantiere per le quali sono previste specifiche regole tecniche verticali:
- Attività 3 e 4 (Depositi di gas in recipienti mobili o serbatoi fissi)
- Attività 5 (Depositi di gas comburenti)
- Attività 13.1 (Contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m³ con flash point > 65 °C)
- Attività 34 (Depositi di carta, cartone, archivi cartacei)
- Attività 36 (Depositi di legnami > 50.000 kg)
- Attività 49 (Gruppi elettrogeni > 25 kW)
- Attività 66 (Dormitori ed alloggi di cantiere con oltre 25 posti letto)
- Attività 74 (Impianti termici > 116 kW)
- Attività 75 (Autorimesse > 300 m²)
Come integrare la prevenzione incendi nel PSC e nel POS?
PSC e POS devono trasformare la valutazione del rischio incendio in regole operative e procedure comprensibili da chi lavora in cantiere.
Non basta inserire un capitolo standard sull’emergenza: le misure devono essere coerenti con le fasi di lavoro, le imprese presenti e il layout effettivo.
Nel PSC, quando previsto, vanno coordinati soprattutto i rischi interferenti e l’organizzazione comune delle emergenze. Il POS deve invece tradurre i rischi e le procedure nella realtà operativa della singola impresa.
Tra gli aspetti da rendere espliciti rientrano l’identificazione degli addetti, le modalità di allarme, la chiamata dei soccorsi, le vie di fuga e il punto di raccolta, l’ubicazione dei presidi, le procedure per lavori a caldo, la gestione dei depositi, le modalità di messa in sicurezza di impianti e macchine e il coordinamento tra imprese.
L’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 comprende nell’organizzazione della sicurezza del cantiere il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione; il POS individua inoltre i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e salvataggio.
In funzione del caso, la documentazione dovrebbe quindi chiarire:
- lavorazioni con possibile innesco;
- depositi di materiali combustibili o infiammabili;
- gestione delle bombole;
- collocazione dei presidi;
- addetti antincendio;
- procedure di allarme;
- accessi per i soccorsi;
- vie di evacuazione;
- interferenze tra imprese;
- procedure per lavori a caldo;
- eventuali misure aggiuntive durante fasi particolarmente critiche.
La documentazione deve essere coerente con quanto effettivamente presente in campo e aggiornata quando l’evoluzione del cantiere modifica il rischio.
Se il servizio antincendio è organizzato dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 104, comma 4, questa organizzazione deve essere resa concretamente comprensibile a tutti i soggetti presenti e coordinata con il sistema di sicurezza del cantiere.
Come si organizza l’emergenza incendio in cantiere?
La gestione dell’emergenza deve stabilire chi dà l’allarme, chi interviene, come vengono evacuati i lavoratori, dove si trova il punto di raccolta e come vengono guidati i soccorritori.
La procedura deve tenere conto della configurazione reale del cantiere: accessi, recinzioni, ponteggi, scavi, piani non ancora completati, materiali depositati, mezzi di sollevamento e presenza simultanea di più imprese possono cambiare radicalmente le modalità di evacuazione.
L’organizzazione dovrebbe rendere immediatamente riconoscibili:
- numeri e modalità di chiamata dei soccorsi;
- indirizzo e accesso operativo al cantiere;
- addetti incaricati;
- vie di evacuazione;
- punto di raccolta;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- sistemi di interruzione delle alimentazioni, quando previsti;
- eventuali aree interdette o con sostanze pericolose.
La prevenzione incendi va quindi verificata anche quando mutano le fasi di costruzione, perché un percorso utilizzabile in una fase può non esserlo più in quella successiva.
Quali controlli fare mentre il cantiere cambia?
La verifica antincendio dovrebbe diventare un controllo ricorrente durante l’avanzamento dei lavori. Ogni modifica sostanziale del cantiere può introdurre una nuova sorgente di innesco, aumentare il carico d’incendio o rendere meno efficace una misura prevista nella fase precedente.
Una checklist operativa può verificare periodicamente se sono cambiate lavorazioni e materiali presenti; se nuovi depositi o impianti fanno scattare soglie del D.P.R. 151/2011; se vie di esodo e accessi dei soccorsi sono ancora liberi; se estintori e presidi sono raggiungibili; se gli addetti sono presenti nei turni effettivi; se sono iniziate lavorazioni a caldo; se bombole e combustibili sono correttamente collocati; se l’impianto elettrico temporaneo è stato modificato; e se PSC, POS e procedure di emergenza descrivono ancora il cantiere reale.
La prevenzione incendi funziona quando questa verifica accompagna il cantiere, invece di restare congelata nei documenti predisposti all’apertura dei lavori.
Quanti addetti antincendio servono in un cantiere?
Non esiste un numero unico di addetti antincendio valido per tutti i cantieri. Il dimensionamento deve garantire che il servizio sia realmente disponibile nelle diverse fasi di lavoro, tenendo conto di dimensioni, organizzazione, turni, rischi, distribuzione degli operatori e procedure di emergenza.
La normativa non fissa un valore numerico generalizzato; il numero deve essere coerente con dimensioni, complessità, peculiarità del cantiere, rischi specifici e azioni da svolgere in emergenza.
In pratica, designare due addetti sulla carta non è sufficiente se entrambi lavorano nello stesso turno o nella stessa zona e vaste parti del cantiere restano prive di copertura.
Quando servono gli addetti antincendio in cantiere? Quale formazione devono avere?
Gli addetti antincendio devono essere preventivamente designati dal datore di lavoro in funzione della valutazione del rischio e dell’organizzazione della gestione dell’emergenza.
Per i cantieri temporanei o mobili, formazione e aggiornamento rientrano nelle disposizioni del D.M. 2/09/2021 espressamente applicabili ai cantieri. L’obbligo vige per i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e per quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri.
I corsi sono suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione del rischio incendi e della complessità dell’attività, della durata di quattro, otto e 16 ore. I contenuti minimi sono fissati dal D.M. 2 settembre 2021. Dunque, la durata dei corsi va scelta in funzione della valutazione dei rischi. In particolare, il D.M. 2/09/2021 classifica le attività in tre livelli.
| Situazione di cantiere | Formazione |
| Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo con opere di lunghezza superiore a 50 m | Livello 3 |
| Cantieri temporanei o mobili nei quali si impiegano esplosivi | Livello 3 |
| Cantieri in cui si detengono o impiegano sostanze infiammabili e si usano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto | Livello 2 |
| Altre attività | Valutazione secondo i criteri applicabili |
L’aggiornamento degli addetti deve essere effettuato almeno ogni cinque anni. Le durate previste sono 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3.
Per i casi individuati dall’Allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 può inoltre essere richiesto l’attestato di idoneità tecnica.
Come devono essere controllati estintori e altri presidi antincendio?
Estintori, reti idranti e altri sistemi antincendio devono essere mantenuti efficienti e sottoposti ai controlli previsti. Il D.M. 1 settembre 2021 disciplina controllo e manutenzione e richiede una gestione documentata degli interventi effettuati.
La sorveglianza quotidiana non coincide con la manutenzione tecnica: chi lavora in cantiere deve poter rilevare anomalie evidenti — per esempio un estintore mancante, danneggiato o non accessibile — mentre controlli e manutenzione devono rispettare le relative regole tecniche e periodicità.
Checklist prevenzione incendi in cantiere: cosa fare e cosa non fare
| Verifica in cantiere | ✓ Cosa fare | ✗ Cosa non fare | Riferimento |
| Valutazione rischio incendio | Individuare combustibili, infiammabili, fonti di innesco, lavorazioni a caldo, possibilità di propagazione e persone esposte; aggiornare la valutazione quando il cantiere cambia | Non considerare la valutazione valida per tutta la durata dei lavori senza verifiche successive | D.Lgs. 81/2008, Titolo IV e Allegato XV |
| Classificazione “basso rischio” | Valutare il rischio secondo la disciplina propria del cantiere e delle singole attività | Non classificare il cantiere come “basso rischio” applicando l’Allegato I del D.M. 3/9/2021 | D.M. 3/9/2021, art. 1, c. 2 |
| Minicodice | Applicare le norme e le misure pertinenti al cantiere concreto | Non assumere compartimentazione, esodo, GSA ecc. del Minicodice come prescrizioni obbligatorie del D.M. 3/9/2021 per il cantiere | D.M. 3/9/2021 |
| PSC | Considerare i rischi incendio/esplosione da lavorazioni e materiali; individuare depositi pericolosi; organizzare il servizio comune antincendio/evacuazione quando previsto | Non limitare il PSC a una generica frase “presenza estintori” | Allegato XV D.Lgs. 81/2008 |
| POS | Indicare gli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze dell’impresa e descrivere lavorazioni, sostanze pericolose e relative misure | Non usare un POS standard che non rappresenti materiali, attrezzature e lavorazioni effettive del cantiere | Allegato XV, punto 3.2.1 |
| Addetti antincendio | Designare gli addetti sulla base del rischio e dell’organizzazione effettiva del cantiere | Non limitarsi alla nomina formale se gli addetti non garantiscono copertura durante turni e fasi di lavoro | D.M. 2/9/2021, art. 4 |
| Formazione addetti | Applicare i corsi previsti dal D.M. 2/9/2021 e l’aggiornamento almeno quinquennale | Non applicare vecchie classificazioni “rischio basso/medio/elevato” come sistema formativo vigente | D.M. 2/9/2021, art. 5 e Allegato III |
| Cantieri con fiamme libere/infiammabili | Verificare il livello formativo previsto: i cantieri non interamente all’aperto con sostanze infiammabili e fiamme libere rientrano almeno nel livello 2, salvo condizioni che comportino il livello 3 | Non attribuire automaticamente il livello 1 perché il cantiere è di piccole dimensioni | D.M. 2/9/2021, Allegato III |
| Gallerie >50 m / esplosivi | Prevedere formazione di livello 3 e verificare l’obbligo di idoneità tecnica degli addetti | Non trattarli come normali cantieri edili | D.M. 2/9/2021, Allegati III e IV |
| Piano di emergenza | Definire comunque procedure di allarme, evacuazione, chiamata dei soccorsi e coordinamento coerenti con il cantiere e con PSC/POS | Non sostenere che l’obbligo del piano derivi automaticamente dalla soglia dei 10 lavoratori dell’art. 2 del D.M. 2/9/2021, perché quell’articolo non si applica al cantiere | D.Lgs. 81/2008 + PSC/POS; D.M. 2/9/2021 limitato agli artt. 4-6 |
| Prove di evacuazione | Valutarle e organizzarle quando richieste dalla specifica disciplina, dal PSC, dal rischio o dalle procedure adottate | Non presentare l’esercitazione annuale dell’Allegato I del D.M. 2/9/2021 come obbligo generalizzato per ogni cantiere derivante da quel decreto | D.M. 2/9/2021, art. 1, c. 3 |
| Estintori e presidi | Mantenere i presidi efficienti, accessibili, sorvegliati e sottoposti a controlli/manutenzione registrati | Non installare estintori e considerarli “a posto” per tutta la durata dei lavori | D.M. 1/9/2021 |
| Registro controlli | Registrare controlli periodici e manutenzioni dei presidi antincendio | Non confondere la sorveglianza visiva quotidiana con la manutenzione tecnica | D.M. 1/9/2021, Allegato I |
| Manutentori | Verificare la qualificazione secondo il regime vigente; dal 26 settembre 2026 la manutenzione sarà autorizzata esclusivamente a soggetti qualificati secondo il D.M. 1/9/2021 | Non mantenere nel pillar le vecchie scadenze del 2022/2024/2025 | D.M. 1/9/2021 e D.M. 15/7/2025 |
| Attività soggette VVF | Verificare sempre se depositi, impianti o attività presenti superano le soglie dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 | Non concludere che “siccome il D.M. 3/9/2021 non si applica, il cantiere non è soggetto ai Vigili del Fuoco” | D.P.R. 151/2011 |
| Gruppo elettrogeno | Se la potenza complessiva supera 25 kW, verificare l’attività n. 49 del D.P.R. 151/2011 | Non considerarlo automaticamente una semplice attrezzatura di cantiere priva di effetti autorizzativi | D.P.R. 151/2011, attività 49 |
| Bombole e depositi di gas | Verificare quantità e capacità rispetto alle soglie delle attività 3, 4 e 5 | Non valutare le bombole solo singolarmente ignorando il quantitativo complessivo | D.P.R. 151/2011 |
| Depositi di combustibili/infiammabili | Verificare soglie e specifiche regole tecniche applicabili | Non confondere “cantiere non soggetto come categoria” con “nessuna attività interna soggetta” | D.P.R. 151/2011 |
| Lavori a caldo | Separare combustibili, controllare zone nascoste e propagazione di scintille, predisporre procedure e mezzi di intervento coerenti con il rischio | Non valutare solo il punto esatto in cui si salda/taglia | D.Lgs. 81/2008 + valutazione specifica |
| Rischio esplosione/ATEX | Valutare atmosfere esplosive quando possono formarsi per gas, vapori o polveri | Non ritenere che l’esclusione dal D.M. 3/9/2021 escluda anche il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 | D.Lgs. 81/2008, Titolo XI |
FAQ
Il D.M. 3 settembre 2021 si applica ai cantieri?
No. Il decreto esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il D.M. 2 settembre 2021 si applica integralmente ai cantieri?
No. Nei cantieri temporanei o mobili si applicano gli articoli 4, 5 e 6, relativi a designazione degli addetti, formazione e aggiornamento e requisiti dei docenti.
Quanti addetti antincendio devono esserci in cantiere?
Non esiste un numero fisso valido per tutti i cantieri. Il numero deve essere adeguato a dimensioni, rischi, organizzazione, turni e procedure necessarie per garantire una presenza effettiva durante le lavorazioni.
Quanto dura il corso antincendio per un addetto di cantiere?
La formazione dura 4, 8 o 16 ore in funzione del livello dell’attività. I cantieri sotterranei oltre 50 metri e quelli nei quali si impiegano esplosivi rientrano tra le attività di livello 3.
Ogni quanto va aggiornato il corso antincendio?
L’aggiornamento va effettuato almeno ogni cinque anni: 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2 e 8 ore per il livello 3.
Un cantiere deve sempre presentare la SCIA antincendio?
No. Il cantiere non è automaticamente soggetto al D.P.R. 151/2011. Occorre verificare se al suo interno sono presenti attività, impianti o depositi che raggiungono le soglie previste dall’Allegato I.
Il committente può organizzare un servizio antincendio comune?
Sì. L’art. 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 disciplina il caso in cui il contratto di affidamento preveda che il committente o il responsabile dei lavori organizzi il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/prevenzione-incendi-cantieri/


