Prevenzione incendi campeggi e villaggi: nuovi chiarimenti sulla regola tecnica
Prevenzione incendi e regola tecnica per campeggi e villaggi: i chiarimenti dei VVF su aree raccolta rifiuti, illuminazione e divieto di parcheggio
Con la nota del 16 settembre 2016, n. 11257 i Vigili del Fuoco hanno chiarito alcuni aspetti del dm 28 febbraio 2014 recante:
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive all’aria parta (campeggi,villaggi turistici ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Le nuove indicazioni ed indirizzi applicativi contenuti nel documento vanno ad integrare una precedente nota (12 settembre 2016), in cui veniva chiarito che:
- i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico-ricettive all’aria aperta se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone
I chiarimenti nella nota 11257/2016
I nuovi chiarimenti forniti dai Vigili del Fuoco riguardano:
- distanze tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata
- illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
- air camping
- prescrizioni particolari e aggiuntive
Rifiuti prodotti dall’attività ricettiva
I rifiuti prodotti dall’attività ricettiva devono essere conferiti in una apposita area, in attesa del successivo smaltimento per evitare che le zone della struttura ricettiva siano interessate da incendio scaturito dai rifiuti.
Pertanto, i VVF chiariscono che non sono assimilabili a depositi singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3-4 di essi.
Illuminazione di sicurezza
Le strutture devono essere dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso cui, in caso di emergenza, le persone possono raggiungere l’area di sicurezza. Tale illuminazione di sicurezza non è però estesa alla globalità dei percorsi interni ma solo:
- alle vie di circolazione principali
- ai punti di raccolta
- alle aree di sicurezza
- alla zona parcheggio
Quindi non sono oggetto di illuminazione di sicurezza i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole aree. Tuttavia, è necessario che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.
Air Camping
I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto, cosiddetti air camping, rientrano nella tipologia di unità abitative “tende con mezzo”.
Divieto di parcheggio
Il decreto prevede il divieto di parcheggio a ridosso delle unità abitative. Per consentire una rapida evacuazione e agevole allontanamento dei veicoli, deve essere garantita una distanza minima di almeno 1 metro.
Inoltre, tale prescrizione non è pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper.
Clicca qui per scaricare la nota del 16 settembre 2016
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