Prevenzione incendi autorimesse: pubblicate in Gazzetta le nuove norme tecniche
Prevenzione incendi autorimesse: pubblicate le norme tecniche per le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²
Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto 21 febbraio 2017, recante approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².
Il presente decreto entra in vigore dal 3 aprile 2017 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Prevenzione incendi autorimesse: regole tecniche verticali
Nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.6 – Attività di autorimessa» contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, tra cui:
- scopo e campo di applicazione
- definizioni
- classificazioni
- profili di rischio
- strategia antincendio
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza antincendio
- controllo dell’incendio
- controllo di fumo e calore
- sicurezza degli impianti teconologici e di servizio
- valutazione del rischio di esplosione
- metodi
- scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio
La presente regola tecnica verticale reca norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².
Non sono considerate autorimesse:
- aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento
- spazi destinati all’esposizione alla vendita o al deposito di veicoli con limitato quantitativo di carburante per la semplice movimentazione nell’area
Classificazione
Le autorimesse sono classificate come segue:
- in relazione alla tipologia di servizio
- SA (autorimesse private)
- SB (autorimesse pubbliche)
- SC (autosilo)
- in relazione alla superficie dell’autorimessa o del compartimento
- AA (300 m2 < A ≤ 1000 m2)
- AB (1000 m2 < A ≤ 5000 m2)
- AC (5000 m2 < A ≤ 10000 m2)
- AD ( A > 10000 m2)
- in relazione alle quote massimi e minime dei piani h dell’autorimessa:
- HA (-6 m ≤ h ≤ 12 m)
- HB (-6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA)
- HC (-10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB)
- HD (-qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC)
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
- TA (aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli)
- TZ (aree destinate ai servizi annessi ad autorimessa: ad esempio stazioni di lavaggio, di lubrificazione e minuta manutenzione)
Le aree comunicanti con l’attività di autorimessa sono classificate come segue:
- TM1 (depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose: Sup lorda < 25 m2 ; carico di incendio spec. qf ≤ 300 MJ/m2, non classificate come aree a rischio specifico)
- TM2 (depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose significative: carico di incendio spec. qf ≤ 1200 MJ/m2, non classificate come aree a rischio specifico)
- TT (locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio)
Resistenza al fuoco
Con esclusione delle autorimesse isolate, la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto dalla seguente tabella:
Compartimenti | Classificazione delle Attività | |||
SA SB | SC | |||
Autorimesse aperte | Autorimesse chiuse | |||
HA HB | HC HD | |||
Fuori terra | 30 | 60 | 90 | Resistenza al fuoco (cap. S.2) |
Interrati | 60 | 60 | 90 |
Controllo dell’incendio
L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (cap. S.6) secondo i seguenti livelli di prestazione:
Classificazione delle Attività | Classificazione delle Attività | ||
SA SB | SC | ||
HA HB | HC HD | ||
AA | II | III | V |
AB | III | IV | |
AC | IV | ||
AD |
Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi e deve essere prevista la protezione interna:
Classificazione delle Attività | Classificazione delle Attività | Livello di pericolosità minimo | Protezione esterna | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) |
AA | HA, HB | ————— | ————— | ————— |
HC, HD | 1 | Non richiesta | Singola | |
AB | HA, HB | 1 | Non richiesta | Singola |
HC, HD | 2 | SI | Singola | |
AC | HA, HB, HC, HD | 2 | SI | Singola |
AD | HA, HB, HC, HD | 3 | SI | Singola Superiore |
Controllo di fumo e calore
L’attività deve essere dotata di misure di controllo di fumi e calore.
L’altezza media nelle aree TA non deve essere inferiore a 2 m.
Il sistema va progettato a regola d’arte con le seguenti indicazioni:
Classificazione delle Attività | Classificazione delle Attività | |||||
SA | SB | SC | ||||
AA,AB,AC | AD | AA, AB | AC, AD | |||
Fuori terra | HA, HB, HC, HD | II | III | |||
Interrati | HA, HB | II | III | II | III | |
HC, HD | III |
Clicca qui per conoscere AntiFuocus, il software ACCA per la prevenzione Incendi
Clicca qui per scaricare il decreto del 21 febbraio 2017

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!