Compensi professionali gratuiti: quando è legittimo l’accertamento del Fisco?
Cassazione e compensi professionali gratuiti: la continuativa e sistematica ricorrenza di prestazioni gratuite, anche se di modesto valore, legittimano l’accertamento “induttivo” del Fisco
Il Fisco pone sempre più spesso l’attenzione sui compensi professionali gratuiti; capita spesso, infatti, che i professionisti (ingeneri, architetti, avvocati, commercialisti, ecc.) forniscano prestazioni gratuite ad amici, parenti, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela.
L’emissione della fattura è obbligatoria solo laddove c’è stato il pagamento di un compenso; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, rilevando in un determinato periodo di imposta uno scostamento tra le prestazioni di servizio rese (che risultano in anagrafe tributaria) e le corrispondenti fatture emesse per tali servizi, è legittimata a chiedere spiegazioni e procedere con un accertamento, sospettando che ci possa essere evasione fiscale?
Circa la legittimità degli accertamenti fiscali in merito a prestazioni professionali gratuite si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6215/2018.
Il caso
Il caso riguarda il ricorso avanzato da un libero professionista (avvocato) contro l’Agenzia delle Entrate circa degli avvisi di accertamento di maggiori redditi professionali ai fini IVA, IRPEF ed IRAP relativi agli anni di imposta 2007 e 2009.
I giudici di primo grado accolgono il ricorso del contribuente.
Al contrario, conseguentemente all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale, CTR, della Campania accoglie il ricorso del Fisco.
Secondo i giudici di appello:
la rinuncia “diffusa e sistematica” ai compensi per le prestazioni professionali, anche di non modico valore, rese sia dinanzi ai giudici di pace che al tribunale, civile ed amministrativo, connotava di gravità, precisione e concordanza, le presunzioni di maggiori redditi accertati induttivamente dall’amministrazione finanziaria, ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di comportamento che, tenuto conto del numero esiguo delle fatture emesse e dell’esiguità del reddito dichiarato, configgeva con le elementari regole di ragionevolezza, non superabile dalle dichiarazioni rese da alcuni clienti, in quanto prive di intrinseca credibilità.
Il professionista ricorre, quindi, in Cassazione contro la sentenza della CTR.
Ordinanza Cassazione
Ad avviso dei giudici supremi, l’omessa fatturazione di corrispettivi conseguiti nello svolgimento di attività professionale giustifica ampiamente l’accertamento fiscale, essendo noto e consolidato il principio secondo cui:
in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, qualora l’amministrazione constati delle irregolarità della contabilità di gravità tale da determinare un’inattendibilità globale delle scritture, è autorizzata, ai sensi delle citate disposizioni, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva: la circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sé sola legittima l’adozione del metodo induttivo (tra le altre, Cass. n. 9097 del 2002, n. 27068 del 2006, n. 6086 del 2009, n. 18902 del 2011, n. 13735 del 2016).
In definitiva, è plausibile che un professionista possa svolgere delle prestazioni senza percepire alcun compenso per amicizia, parentela o convenienza; tuttavia, è inverosimile che ciò avvenga in via sistematica e continuativa, ossia le attività professionali prive di compenso rappresentano una quota consistente rispetto a quelle fatturate. In tal caso è ritenuto legittimo l’accertamento fiscale in via induttiva, cioè sulla base di semplici indizi (quali la rinuncia ai compensi professionali da parte del professionista), privi dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 6215/2018

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