Preposto di cantiere
Il preposto di cantiere è la figura che controlla che i lavoratori rispettino le diposizioni di sicurezza e utilizzino correttamente i DPI
Una funzione rilevante nella gestione della sicurezza è occupata dal preposto. Il preposto può essere considerato una sentinella per la sicurezza, impegnata a garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte dei lavoratori, definite dal datore di lavoro.
La sicurezza è un aspetto fondamentale nella gestione di un cantiere, in quanto i cantieri edili rappresentano la realtà lavorativa in cui è più facile incorrere in eventi accidentali a causa della presenza di rischi legati sia al luogo di lavoro stesso che alle attrezzature utilizzate.
Per una qualsiasi problematica dovuta a un malfunzionamento delle attrezzature di lavoro o ad una condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto deve darne immediatamente indicazione in modo da poterne gestire la risoluzione nel minor tempo possibile. Un modo rapido ed efficiente per comunicare tutti problemi da risolvere in cantiere è quello di utilizzare un construction management software che ti consente di tenere traccia dell’intero processo di gestione e risoluzione del problema riscontrato in cantiere.
In questo articolo vediamo il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto tenendo in considerazione le novità introdotte dalla legge 215/2021.
Il preposto di cantiere è la figura che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive sulla sicurezza ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. In sostanza, vigila sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e sul corretto funzionamento dei mezzi e delle attrezzature.
Il preposto si limita a far applicare correttamente quanto disposto dal datore o dal dirigente ma non ha nessun potere di adottare di sua iniziativa le misure di prevenzione. Spesso questa figura può coincidere con quella del capocantiere.
In particolare, l’art. 2 del dlgs 81/2008 lo definisce come una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Con l’entrata in vigore della legge 215/2021, la figura del preposto ha subito alcune modifiche che hanno rafforzato e reso ancora più centrale il suo ruolo di vigilanza nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Nello specifico, queste modifiche riguardano:
L’individuazione del preposto di cantiere è un obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente così come specificato dal comma b-bis dell’art. 18 che introduce l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Il testo normativo non specifica e non indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma generalmente questa deve essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del preposto dell’incarico attribuitogli.
La nomina del preposto diventa obbligatoria per attività in appalto o subappalto. In particolare, l’introduzione del comma 8-bis all’art. 26 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto.
Secondo l’art. 19 del dlgs 81/2008 il preposto di cantiere deve:
Al predetto art. si aggiunge un ulteriore obbligo definito dal comma f-bis (legge 215/2021), che prevede:
in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Come ogni soggetto della sicurezza anche il preposto di cantiere deve ricevere un’adeguata e specifica formazione definita dall’art. 37 dlgs 81/08 a cui viene aggiunto il comma 7-ter:
le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La periodicità dell’aggiornamento si abbassa a 2 anni (rispetto ai 5 iniziali), salvo se si verificano episodi che influiscono sull’equilibrio della sicurezza in azienda e che quindi richiedono un aggiornamento più frequente. Infine, le attività devono essere svolte interamente con modalità in presenza.
Il preposto ha responsabilità sia civili che penali nel caso in cui i suoi obblighi non vengano rispettati. L’art. 56 del dlgs 81/2008 elenca le numerose sanzioni previste per il preposto:
In caso di inosservanze da parte dei lavoratori, come ad esempio l’utilizzo scorretto dei dispositivi di protezione individuale, il preposto deve immediatamente informare i superiori diretti. Risulta, quindi, indispensabile avere come supporto uno strumento che consente di comunicare in maniera rapida tutti problemi da risolvere in cantiere, per questo ti consiglio di provare subito gratuitamente la versione trial di un construction management software.
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