Porticato chiuso da teli di plastica: occorre l'autorizzazione paesaggistica?

Porticato chiuso da teli di plastica: occorre l’autorizzazione paesaggistica?

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Per il Tar Toscana per chiudere con teli di plastica un porticato (generando così nuovo volume) in un’area vincolata occorre l’autorizzazione paesaggistica

Chiudere un porticato esistente con teli di plastica scorrevoli genera nuovo volume pertanto, se ci si trova in area vincolata, occorre chiedere l’autorizzazione paesaggistica.

Lo afferma il Tar Toscana con la sentenza n. 1154/2021.

Il caso

Il titolare di un bistrot in area paesaggisticamente vincolata decideva di chiudere un porticato esistente con dei teli di plastica trasparente scorrevoli, dall’alto verso il basso, entro delle guide applicate ai pali metallici a sostegno dello stesso porticato:

Il tutto senza richiedere alcuna autorizzazione.

Successivamente il Comune emetteva un’ordinanza di demolizione, che imponeva il ripristino dello stato originario dei luoghi, poiché tali lavori necessitavano di un’autorizzazione paesaggistica.

Il titolare del bistrot contrariamente sosteneva che i lavori costituivano un intervento di manutenzione, che:

  • non comportava la definitiva chiusura dello spazio sottostante al portico o una trasformazione permanente dei luoghi,
  • non determinava un aumento della superficie utile dell’esercizio commerciale e non incideva sull’aspetto esteriore del bene.

A parere dell’uomo l’intervento sarebbe stato infatti finalizzato, esclusivamente, a far fronte ad esigenze temporanee, legate alle condizioni atmosferiche, e ad assicurare una migliore fruibilità del bene principale, per cui non sarebbe stato necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

La questione trovava il suo epilogo attraverso un ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Toscana

I giudici del Tar la pensano diversamente rispetto al proprietario, la tamponatura istallata per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, consente la chiusura del porticato in via permanente, dando così luogo ad un incremento volumetrico dell’esercizio commerciale, come affermato nell’ordinanza di demolizione impugnata e come chiaramente evincibile dall’esame delle fotografie presenti agli atti.

I togati spiegano che il fatto che i teli in plastica possano essere sollevati e riposizionati non esclude la natura stabile dell’opera né la sua oggettiva idoneità a chiudere lo spazio sottostante al portico, con conseguente incremento della volumetria complessiva del bene.

Pertanto, la modifica del porticato e la relativa tamponatura, non potendo essere qualificati come interventi di manutenzione e determinando comunque un’alterazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, richiedevano il preventivo rilascio del titolo paesaggistico, secondo quanto previsto dall’art. 146 del dlgs n. 42/2004.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Toscana

 

praticus-ta
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