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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » Polizza catastrofale (Cat Nat): per chi è obbligatoria e quali beni copre

Polizza catastrofale (Cat Nat): per chi è obbligatoria e quali beni copre

Imprese e società di professionisti sono obbligate a sottoscrivere la Cat Nat, un'assicurazione per terremoti, alluvioni, frane. Cosa comporta la mancata copertura

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 17 Dicembre 2025/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali, Professioni tecniche e imprese edili, Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
polizze-catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.

La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali (Cat Nat) nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

Inizialmente, la scadenza per l’adeguamento era fissata al 31 dicembre 2024, ma è stata successivamente prorogata al 31 marzo 2025 con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) e poi dal D.L. 39/2025 (convertito in legge il 21 maggio 2025), che stabilisce scadenze specifiche in funzione della dimensione delle imprese:

  • grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi;
  • medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 30 settembre 2025;
  • piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.

Il Decreto Milleproroghe 2025, approvato l’11 dicembre 2025, ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le piccole e microimprese operanti nel settore turistico-ricettivo e quelli della pesca e dell’acquacoltura.

Ma in cosa consiste la polizza Cat Nat? Quali sono i soggetti obbligati? Quali opportunità per i tecnici? In questo articolo trovi tutte le risposte!

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Indice

  • Quali imprese sono soggette all’obbligo di polizza catastrofale?
  • Polizza CAT NAT: quadro normativo:
  • Quali beni copre la polizza catastrofale Cat Nat?
  • Sono da assicurare anche i beni non di proprietà dell’impresa?
  • Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili?
  • Come sono determinati e aggiornati i premi della polizza catastrofale?
  • Qual è l’entità del danno indennizzabile dalla polizza Cat Nat?
  • Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale?
  • Cosa succede per le polizze catastrofali già in essere?
  • Polizza catastrofale: qual è il ruolo dei tecnici?
  • Polizza catastrofale: FAQ brevi
  • Polizze Cat Nat: approfondimenti

Quali imprese sono soggette all’obbligo di polizza catastrofale?

L’obbligo di assicurazione (Cat Nat) riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La polizza catastrofale è obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro imprese: attività commerciali (dal ristorante al negozio) e società di qualsiasi tipo, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta – società tra avvocati).

Sono invece esentati i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati che non sono censiti al Registro imprese. La normativa, inoltre, non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo) in relazione all’obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono escluse dall’obbligo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni ad titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.

Polizza CAT NAT: quadro normativo:

La base dell’obbligo è nella Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 101-111), che impone alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle Imprese di stipulare contratti assicurativi per coprire i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Con il D.M. 18/2025 sono state emanate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il decreto disciplina:

  • ambito di applicazione;
  • beni oggetto di copertura;
  • definizione degli eventi catastrofali;
  • determinazione del premio;
  • franchigia, massimali e limiti di indennizzo;
  • modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.
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Download Gratuito D.M. 18/2025 - Schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

A seguire:

  • il D.L. 39/2025 (convertito in L. 78/2025) ha ridefinito le scadenze e chiarito aspetti applicativi;
  • il D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi) la rafforzato la preclusione alle agevolazioni per chi non si assicura, con alcune eccezioni per incentivi fiscali “automatici” e casi specifici.

Con D.M. 18/06/2025, il MIMIT ha confermato l’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza catastrofale da parte delle imprese quale requisito per l’accesso alle seguenti agevolazioni erogate dal ministero:

  • “Contratti di sviluppo”;
  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89;
  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;
  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”,;
  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;
  • “Mini contratti di sviluppo”;
  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;
  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;
  • “Finanziamento di start-up”;
  •  “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

L’applicazione del nuovo requisito non è retroattiva. Pertanto, la decorrenza per l’applicazione degli obblighi di stipula quale requisito di accesso alle agevolazioni si applica alle domande di agevolazioni presentate successivamente ai nuovi termini fissati dal D.L. 39/2025 e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:

  • 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
  • 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
  • 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensioni.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche di cui al presente decreto sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Quali beni copre la polizza catastrofale Cat Nat?

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.

Come precisato anche dall’ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Secondo l’interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo
2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Come chiarito dall’ANIA, le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo. Obbligo assicurativo per attività d’impresa in abitazione

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all’interno della propria abitazione, l’obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell’edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie

Come precisato dal D.L. 35/2025 l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.

Sono inoltre assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Per gli immobili non assicurabili perché privi di tali requisiti non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Sono da assicurare anche i beni non di proprietà dell’impresa?

L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Come precisato dal D.L. 39/2025, qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.

Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito
dal proprietario.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai
sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili?

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).

Non sono coperti:

  • i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma);
  • i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
  • i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

Nella relazione tecnica al decreto sono fornite indicazioni più specifiche riguardo agli eventi inclusi nelle coperture.

Si chiarisce, ad esempio, che la polizza copra solo le frane intese solo come eventi che si manifestano in maniera rapida e comportano il distacco rapido di roccia per un intero rilievo sotto l’azione della gravità. Sono esclusi, invece, i movimenti graduali o i distacchi di roccia o terra poiché classificati come eventi non immediati che consentono azioni di messa in sicurezza.

Dalla copertura sono esclusi eventi legati a errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti.

Per quanto riguarda l’alluvione, sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuori uscita di acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o argini artificiali. Sono esclusi, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allagamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua).

Il sisma è riconducibile al “sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene”. Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, alluvioni, esondazione, inondazione, allagamenti, mareggiate anche se conseguenti a terremoto.

Come sono determinati e aggiornati i premi della polizza catastrofale?

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si tiene conto, inoltre, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Qual è l’entità del danno indennizzabile dalla polizza Cat Nat?

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
  3. per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma Assicurata, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale?

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La sanzione, in caso di inadempimento, relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche trova applicazione solo al sorgere dell’obbligo assicurativo e non per le agevolazioni richieste precedentemente.

Cosa succede per le polizze catastrofali già in essere?

Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’articolo 11, comma 2 del D.M. 18/2025 prevede che l’adeguamento debba avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”.

Pertanto, alla prima scadenza il contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo alle condizioni del D.M. 18/2025 oppure, qualora la polizza non rispetti lo schema di legge, essa dovrà essere sostituita o aggiornata con appendici integrative.

Polizza catastrofale: qual è il ruolo dei tecnici?

Un’impresa alle prese con una polizza catastrofale CAT-NAT potrebbe aver bisogno di rivolgersi ad un architetto, un ingegnere, uno geometra, un periti o ad un agronomo per:

  • una verifica della conformità urbanistica;
  • una perizia di valore sui beni da assicurare.

Difatti, la legge vieta tassativamente l’assicurazione di immobili con abusi edilizi. Al contempo, la normativa prevede che gli immobili debbano essere assicurati in base al valore di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili va considerato il costo di rimpiazzo, mentre per i terreni il riferimento è il costo di ripristino.

Sovrastimare o sottostimare i beni assicurati o garantire un immobile con abusi comporterebbe danni enormi per le parti coinvolte. Da qui l’importanza di affidarsi a un consulente esperto.

Polizza catastrofale: FAQ brevi

Quali imprese devono sottoscrivere la polizza catastrofale?

Tutte le imprese italiane e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese, con l’eccezione del settore agricolo.

Quali eventi devono essere coperti dalla polizza obbligatoria?

Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Quali beni aziendali devono essere assicurati?

Devono essere coperti immobili e terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Quali immobili devono non essere coperti dalla polizza catastrofale?

La polizza riguarda esclusivamente i fabbricati strumentali per l’attività della società così come definiti dal principio contabile Oic 16. Pertanto, sono esclusi dall’applicazione normativa tutti quei fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ancorché rappresentanti un investimento di mezzi finanziari quali, ad esempio, gli immobili ad uso abitativo benché l’accezione del termine «impiegati», utilizzata dal legislatore, in alcuni casi potrebbe anche includerli (ad esempio, quelli a uso foresteria).

Entro quale bisogna adeguarsi all’obbligo assicurativo?

La scadenza è stata posticipata dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 con il Decreto Milleproroghe.

Un Decreto legge approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha di nuovo prorogato la scadenza in ragione della dimensione delle imprese:

  • proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • proroga 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Resta l’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese, che però beneficeranno di una moratoria di 3 mesi: in caso di mancato sottoscrizione della polizza non riceveranno alcuna sanzione.

Cosa succede se un’azienda non stipula la polizza obbligatoria?

Le imprese senza copertura assicurativa non potranno accedere a finanziamenti pubblici, incentivi e garanzie statali.

Come vengono calcolati i premi assicurativi?

I premi sono determinati in base al livello di rischio, considerando la posizione geografica e la vulnerabilità dei beni aziendali.

Quali  compagnie assicurative sono abilitate?

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” (incendio ed elementi naturali).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Esistono sanzioni per le compagnie assicurative che non offrono queste polizze?

Sì, le compagnie che rifiutano o eludono l’obbligo possono essere multate tra 100.000 e 500.000 euro.

Dove le imprese possono confrontare le offerte assicurative?

L’IVASS creerà un portale online per aiutare le aziende a scegliere la polizza più adatta.

Polizze Cat Nat: approfondimenti

ANCE: focus tematico sugli aspetti operativi della Cat Nat

Anche l’ANCE ha analizzato gli aspetti operativi del provvedimento in un focus tematico che risponde alle domande più urgenti, a cominciare da chi è tenuto a sottoscrivere le polizze, quali beni sono da assicurare e a quali sanzioni vanno incontro le imprese inadempienti.

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Download Gratuito Focus ANCE sulla polizza catastrofale (febbraio 2026)

Confindustria: la piattaforma per le azienda associate

È attiva dal 5 novembre la piattaforma digitale di Confindustria che mette a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per assolvere all’obbligo di polizza catastrofale previsto dalla legge di bilancio 2024

Il portale fornisce preventivi e propone tariffe dedicate a condizioni economiche vantaggiose per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi sistemi di tutela.

Il modello adottato si basa sulla coassicurazione con Unipol Assicurazioni, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura, che ripartiranno i rischi tra di loro. Unipol Assicurazioni ricoprirà il ruolo di impresa delegataria, gestendo in modo unitario i contratti assicurativi.

Le FAQ del Mimit sulle polizze catastrofale

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. L’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

ANIA: guida con FAQ sulla polizza catastrofale

L’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato una guida sintetica che raccoglie le domande più frequenti relative al nuovo obbligo di copertura per le imprese e scioglie molti dubbi interpretativi, come ad esempio quello sull’assicurabilità e indennizzabilità dei beni non di proprietà (come fabbricati, impianti e attrezzature) e delle merci.

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Download Gratuito Guida ANIA sulle polizze catastrofali Cat Nat (2025)


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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/polizza-catastrofale-per-chi-e-obbligatoria-e-quali-beni-copre/
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