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Più tempo per l’emissione della fattura elettronica: da 10 a 12 giorni

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Legge Crescita: dal 1° luglio il termine per l’emissione della fattura elettronica è di 12 giorni; sanzioni senza sconti per i ritardatari; imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Il 1° luglio 2019, finito il periodo transitorio, è entrata a pieno regime la fatturazione elettronica.

Ricordiamo che l’obbligo della fattura elettronica è stato introdotto dal decreto Fiscale (dl n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018) che aveva stabilito un termine di 10 giorni per l’emissione della fattura.

Il periodo transitorio prevedeva che dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, bisognava procedere con l’emissione dal momento in cui era effettuata l’operazione fino al giorno precedente a quello della liquidazione d’imposta.

Dal 30 giugno, invece, è in vigore la legge 28 giugno 2019, n. 58, cosiddetta “legge Crescita“, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, che ha fissato a 12 giorni il termine per l’emissione della fattura elettronica.

L’Agenzia ha spiegato che, se la fattura non è emessa contestualmente alla prestazione, ma nei 12 giorni successivi, è comunque necessario indicare entrambe le date in fattura, cioè quella della prestazione e quella dell’emissione.

Il Fisco ha ribadito che la fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario. Se la fatturazione avviene tra due soggetti rientranti entrambi nel regime forfetario e il cedente/prestatore vuole procedere alla fatturazione elettronica via SdI, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica.

Fattura elettronica e legge Crescita

Nel dettaglio l’art. 12-ter della legge Crescita, contenente Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura, riporta:

All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».

Inoltre, l’art. 12-novies interviene in merito all‘imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e alle sanzioni:

Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007.

Ricordiamo che le sanzioni potranno oscillare dai 250 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ai 2.000 euro; prima del 1° luglio, invece, chi ha emesso fattura entro i termini di liquidazione dell’imposta è stato invece esente da multe o ha beneficiato di una decurtazione fino all’80%.

Rimaniamo in attesa, come chiarito nel provvedimento, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui verranno definite le disposizioni di attuazione per l’emissione della fattura elettronica, comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni.

 

Clicca qui per scaricare la legge Crescita

 

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