Piscina solarium titoli edilizi permesso costruire

Piscina realizzata su di un solarium: SCIA o permesso di costruire?

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La realizzazione di una piscina su un solarium necessita del permesso di costruire. Lo chiarisce il Tar Campania

Una piscina allestita su un solaio di copertura adibito a solarium deve essere autorizzata dal permesso di costruire, poiché svolge funzione autonoma con generazione di nuova volumetria.

I dettagli del caso nella sentenza n. 5658/2021 del Tar Campania.

I fatti in breve

Una società proprietaria di un complesso alberghiero decideva d’installare una piscina a sfioro di medie dimensioni sulla copertura di un locale adibito a solarium.

Per tale lavoro, la società aveva depositato in Comune un’apposita DIA (ora SCIA).

Il Comune rispondeva con un’ordinanza che vietava l’inizio e la prosecuzione dei lavori, ed imponeva la demolizione di quanto eventualmente realizzato, in quanto la DIA/SCIA non era sufficiente ad assentire la costruzione della piscina; a parere dell’Ente sarebbe stato necessario un permesso di costruire.

La società si opponeva all’ordinanza comunale sostenendo che la piscina:

  • aveva natura pertinenziale a servizio della struttura ricettivo-alberghiera;
  • era priva di rilevanza urbanistico-edilizia non comportando alcun incremento volumetrico;
  • era da qualificare come edilizia libera di cui all’art. 6 del dpr 380/2001.

La sentenza del Tar Campania

Per il Tar è pacifico che il titolo edilizio appropriato per la costruzione della piscina sul solarium sia un permesso di costruire.

A parere dei giudici non può, infatti, essere condiviso il parere della ricorrente circa la natura pertinenziale, strumentale e funzionalmente non autonoma della piscina.

Al riguardo i togati osservano che per consolidata giurisprudenza:

tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede

Né può ritenersi applicabile, concludono i giudici, l’art. 6 comma 1 lett. e-quinquies del dpr 380/2001 che include nelle attività di edilizia libera quelle volte alla realizzazione di “aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici“. Nel caso in esame, infatti, si tratta di piscina a servizio di struttura turistico-ricettiva a fine di lucro.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta
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