Piano operativo di sicurezza: quando non è obbligatorio
Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile
Quando si parla di salute e sicurezza sul lavoro, all’interno dei cantieri, uno degli aspetti più importanti è quello che riguarda la redazione del Piano operativo di sicurezza, meglio conosciuto come POS.
Il Piano operativo di sicurezza serve a tutelare i lavoratori occupati in cantiere, al fine di rendere sicure le condizioni di lavoro ed evitare l’insorgere di situazioni che possano risultare rischiose per l’integrità e la salubrità dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a detenere tale documento quando si svolgono lavori al di fuori dell’azienda mediante l’utilizzo di cantieri “temporanei o mobili”.
Tuttavia, l’obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza riguarda solo certi tipi di aziende.
Sono, infatti, esenti dalla redazione del Piano operativo di sicurezza i datori di lavoro che non articolano la loro attività tramite l’utilizzo di “cantieri temporanei o mobili”. In questo articolo ti spiego quali sono le principali figure lavorative che non sono obbligate a redigere il Piano operativo di sicurezza e quali, invece, lo sono.
Ti anticipo che sono davvero pochi i casi in cui non vige questo obbligo e la mancata o incompleta elaborazione del Piano operativo di sicurezza comporta severe sanzioni: il datore di lavoro può, infatti, subire l’arresto fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€.
Per questo motivo, se non rientri nelle categorie (di seguito citate) esenti dall’obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza, ti consiglio di elaborare il Piano per la tua attività con l’aiuto di un software POS, che include più di 200 piani-tipo, 1700 fasi di lavoro analizzate e la valutazione dei rischi inclusa; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni.
Il Piano operativo di sicurezza quando non è obbligatorio?
Il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per i datori di lavoro che non configurano la loro attività come “cantiere temporaneo o mobile”.
Con la dicitura “cantiere temporaneo o mobile” si intende un qualunque spazio esterno adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile (art.89 comma 1 lett. a del TUS).
Nella fattispecie il Piano operativo di sicurezza non è obbligatorio per:
- il lavoratore autonomo in quanto non è subordinato ad alcun datore di lavoro, ma svolge un proprio lavoro autonomamente tramite la partita IVA; ad ogni modo, il lavoratore autonomo resta comunque obbligato a fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici della sua attività secondo l’art.26 dlgs 81/2008;
- l’impresa che subappalta il lavoro, in questo caso l’obbligo di redigere il POS spetta all’azienda subentrata in subappalto; diverso è il caso in cui a sua volta l’impresa in subappalto coinvolga un lavoratore autonomo nella gestione dei lavori, in quanto quest’ultimo non avrà l’obbligo di redigere il POS perché rientra nella categoria di lavoratore autonomo (come espresso in precedenza);
- l’impresa pubblica.
Il Piano operativo di sicurezza quando è obbligatorio?
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) stabilisce che il Piano operativo di sicurezza è obbligatorio, invece, per le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri “temporanei o mobili” in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile è riportato nell’allegato X del dlgs 81/08 e stabilisce che l’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza riguarda le imprese che eseguono in cantiere i seguenti lavori:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
- opere di bonifica, di sistemazione forestale (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile);
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La legge prevede, inoltre, che debba essere redatto un Piano operativo di sicurezza per ogni cantiere e chi deve farlo è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, tenendo conto della valutazione dei rischi per i lavoratori dell’impresa, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e dell’organizzazione della sicurezza dell’impresa.

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